Incarto n. 80.2009.38
Lugano 17 aprile 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 22 febbraio 2009 contro le decisioni del 4 febbraio 2009 in materia di IC e IFD 2006 e 2007.
Fatti
A. RI 1, precedentemente domiciliato a __________ (ZH), ha trasferito il domicilio a __________ a partire dal 1° settembre 2006, data in cui ha acquistato una casa nello stesso comune. Ha continuato tuttavia a svolgere la propria attività alle dipendenze della __________ di __________ (TG).
b.
Nella dichiarazione fiscale 2006, il contribuente dichiarava un reddito del lavoro netto di fr. 148’410.–. A titolo di spese professionali, chiedeva le seguenti deduzioni:
trasporto (mezzo privato da __________ fino ad agosto
e da __________ da settembre) fr. 13’650.–
pasti principali fuori casa fr. 6’000.–
alloggio fr. 2’880.–
vitto fr. 2’380.–
altre spese professionali fr. 3’800.–
perfezionamento professionale fr. 400.–
riqualificazione professionale fr. 100.–
totale fr. 29’210.–
c.
Nella dichiarazione fiscale 2007, il contribuente dichiarava un reddito del lavoro netto di fr. 155’414.–. A titolo di spese professionali, chiedeva le seguenti deduzioni:
trasporto (mezzo privato da __________ a __________) fr. 12’400.–
trasporto (mezzo privato da __________ a __________) fr. 12’480.–
pasti principali fuori casa fr. 6’400.–
alloggio fr. 8'640.–
vitto fr. 6’400.–
altre spese professionali fr. 3’800.–
perfezionamento professionale fr. 400.–
riqualificazione professionale fr. 100.–
totale fr. 50’620.–
B. a.
Notificandogli la tassazione IC/IFD 2006, con decisione del 3 dicembre 2008, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava il reddito imponibile in fr. 124’100.– per l’IC ed in fr. 128’700.– per l’IFD.
Per quanto qui di interesse, l’autorità di tassazione ammetteva in deduzione le spese di trasporto con il mezzo pubblico, nella misura di fr. 3'000.–, le spese per alloggio per fr. 2’880.–, quelle per vitto di fr. 4’000.– e, limitatamente all’imposta cantonale, altre spese professionali per fr. 2'400.–. Il totale ammontava così a fr. 12’280.– per l’IC ed a fr. 9’880.– per l’IFD.
b.
Notificandogli la tassazione IC/IFD 2007, con decisione del 24 dicembre 2008, l’Ufficio di tassazione commisurava il reddito imponibile in fr. 118’900.– per l’IC ed in fr. 123’400.– per l’IFD.
Per quanto qui di interesse, l’autorità di tassazione ammetteva in deduzione le spese di trasporto con il mezzo pubblico, nella misura di fr. 3'500.–, le spese per alloggio per fr. 8'544.–, quelle per vitto di fr. 6'400.– e, limitatamente all’imposta cantonale, altre spese professionali per fr. 2'400.–. Il totale ammontava così a fr. 20'844.– per l’IC ed a fr. 18'444.– per l’IFD.
C. Il contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo del 20 dicembre 2008, nel quale contestava l’importo delle spese professionali riconosciute ed in particolar modo il mancato riconoscimento dei costi per l’uso dell’automobile, a suo dire necessaria per lo svolgimento della sua attività lavorativa. Sosteneva inoltre di avere affrontato importanti spese di perfezionamento.
Il reclamo veniva parzialmente accolto, con due decisioni del 4 febbraio 2009.
Per quanto concerne il periodo fiscale 2006, l’autorità fiscale ammetteva in deduzione le spese per la trasferta con il mezzo privato limitatamente ai primi otto mesi (fr. 5'655.–), riducendo di conseguenza quella per il mezzo pubblico a fr. 1'500.–. Elevava poi di 130 franchi le spese di vitto e riduceva a fr. 2'488.– quelle per l’alloggio. Le spese professionali complessive ammontavano a fr. 16'173.– per l’IC ed a fr. 17'573.– per l’IFD.
Per il periodo fiscale 2007, le spese per il mezzo pubblico erano ridotte a fr. 3'100.–, cui si aggiungevano 1'000 franchi per il mezzo privato (“per ogni ulteriore possibile spesa di trasferta”). Quelle per l’alloggio erano ridotte a fr. 7'464.– ed era concessa la deduzione forfetaria per altre spese professionali anche ai fini del calcolo dell’IFD.
Nella motivazione, l’Ufficio di tassazione argomentava poi che nel caso del pendolare settimanale (Wochenaufenthalter), è fiscalmente esigibile l’uso dei mezzi pubblici per il ritorno al domicilio come pure che questi risieda durante la settimana nelle immediate vicinanze del luogo di lavoro. Spiegava poi di avere ammesso in deduzione la pigione effettiva per l’appartamento al luogo di lavoro, escluso il costo del garage, e di avere concesso solo il forfait per le altre spese professionali, in mancanza di documentazione a comprova di costi maggiori.
D. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente la misura delle spese professionali ammesse in deduzione dal suo reddito imponibile, avvertendo che un esito negativo del suo ricorso comporterebbe la decisione, da parte sua, di lasciare il Canton Ticino.
Chiede che gli sia riconosciuto lo spostamento quotidiano da __________ a __________, per il fatto che nel comune di residenza settimanale ha i suoi “legami familiari e di amicizia”. Produce poi una dichiarazione del suo datore di lavoro, che attesta l’uso professionale del suo veicolo privato. Rileva altresì di avere deciso di trasferire il domicilio nel Canton Ticino, seguendo un’indicazione del suo consulente fiscale, che gli aveva indicato tale soluzione come la più favorevole, grazie alle deduzioni per le spese professionali. Infine, censura il calcolo della distanza fra il comune di residenza settimanale e quello di sede del suo datore di lavoro, rilevando che si tratterebbe di 45 chilometri e non 30.
Diritto
1. Secondo gli articoli 25 cpv. 1 LT e 26 cpv. 1 LIFD sono deducibili a titolo di spese professionali le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), come pure le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b). Sia per le spese di trasporto, sia per quelle di doppia economia domestica, l’art. 25 cpv. 2 LT delega al Consiglio di Stato il compito di stabilire delle deduzioni complessive.
Le stesse sono stabilite dal Decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche (quello valido per il periodo fiscale 2006 è del 20 dicembre 2005, quello valido per il periodo fiscale 2007 è invece del 12 dicembre 2006), segnatamente dagli articoli 3 e seguenti del DE per il 2006 e 4 e seguenti del DE per il 2007, che concernono le spese di trasporto, le spese supplementari di doppia economia domestica e le spese di alloggio. Analoghe deduzioni sono previste, per l’imposta federale diretta, dall’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993 (cfr. articoli 5, 6 e 9) e dalla relativa Appendice, aggiornata di periodo in periodo.
Come precisano ulteriormente l’art. 1 dell’Ordinanza del 10 febbraio 1993 e gli articoli 2 DE 2006 e 3 DE 2007, le spese professionali deducibili sono quelle necessarie al conseguimento del proprio reddito e in causalità diretta con lo stesso. E contrario, non sono quindi deducibili a titolo di spese professionali le spese che eccedono il necessario e che non sono in un nesso di causalità diretta con il conseguimento del relativo reddito.
2. 2.1.
Come esposto in narrativa, RI 1, dipendente della __________, con sede a __________ (TG), a contare dal 1° settembre 2006 ha trasferito il domicilio a __________.
In questa sede sono controverse le deduzioni delle spese professionali ed in particolar modo quelle per il trasporto settimanale dal nuovo domicilio ticinese al luogo di residenza settimanale a __________ (ZH) e quelle per il trasporto quotidiano da quest’ultimo luogo alla sede del datore di lavoro.
2.2.
Sono considerate spese di trasporto quelle causate al contribuente per trasferirsi dal luogo di domicilio a quello in cui lavora. Le relative deduzioni sono stabilite come segue:
a) per l’uso di mezzi di trasporto pubblici: la spesa effettiva;
b) per l’uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera (cilindrata fino a 50 cmc., targa di controllo con fondo giallo): fino a fr. 700.– l’anno;
c) per l’uso di una motocicletta o di un’automobile privata: le spese del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 DE 2006 e art. 4 DE 2007).
Eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (es. infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa una deduzione fino a 40 cts. il km per le motociclette (cilindrata oltre 50 cmc., targa di controllo con fondo bianco) e fino a 65 cts. il km per le automobili (art. 3 cpv. 2 DE 2006 e art. 4 cpv. 2 DE 2007).
Anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993). Lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza del 10 febbraio 1993), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso. In tal caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per i periodi 2006 e 2007: fr. 700.– all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,40 al km per la motocicletta e fr. 0,65 al km per l’automobile). La deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2a frase Ordinanza del 10 febbraio 1993).
2.3.
La questione di sapere se accordare la deduzione per l’uso dell’automobile o quella per l’uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell’idoneità: l’uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo ma risultare la soluzione più adatta e ragionevole, quella basata sul buon senso. Così se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c’è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., Vol. I, p. 682/83).
2.4.
Il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto deve dunque costituire l’eccezione e venire ammessa, di regola, unicamente in relazione al tempo di percorrenza quotidiano per recarsi al lavoro. Per il rientro settimanale è invece lecito esigere che il contribuente sopporti qualche “disagio” supplementare e, meglio, anche una sensibile dilatazione del tempo di percorrenza del tragitto da e per il luogo di domicilio, senza considerare che l’uso del mezzo pubblico comporta di regola, sulle lunghe tratte, minor fatica fisica ed è privo di quelle insidie e di quegli imprevisti, che di regola si riscontrano nella circolazione stradale, quali ad es. gli ormai inevitabili ingorghi dovuti a cantieri stradali e autostradali, ai flussi turistici di stagione, alle intemperie e alle prolungate condizioni invernali del fondo stradale.
In altre parole, il riconoscimento della deduzione delle spese causate dall’uso privato del mezzo di trasporto, nel caso del pendolare settimanale (“Wochenaufenthalter”), rappresenta l’eccezione (CDT n. 80.96.00193 del 12 novembre 1996 in re A. P.; CDT n. 80.95. 00217 del 21 marzo 1996 in re I. L.R.; CDT n. 80.2004.41 del 19 maggio 2004 in re R. e L. L.-T.).
2.5.
Nel caso in esame, non vi sono elementi che impediscano di applicare la citata giurisprudenza anche al presente caso. La scelta del ricorrente di spostarsi con il mezzo privato sarebbe senz’altro comprensibile se il criterio determinante fosse quello della comodità; non lo è invece alla luce delle considerazioni che precedono, fondate sul criterio dell’idoneità.
I comuni di __________ e __________ sono collegati fra loro da mezzi di trasporto frequenti, che impiegano circa quattro ore e mezzo per la trasferta in questione, pur comportando dei cambi (a __________, poi a __________ o __________, quindi a __________ ed infine a __________). È vero che con l’automobile la durata del viaggio è inferiore, almeno quando le condizioni stradali sono ottimali, ma ciò non basta ancora a giustificare l’uso del mezzo privato, proprio in considerazione delle particolarità attinenti alla situazione di un pendolare settimanale, che deve affrontare una sola trasferta alla settimana in avanti e indietro.
Per la prima volta con il ricorso il contribuente ha prodotto una dichiarazione del suo datore di lavoro, che conferma di esigere da lui l’impiego della sua vettura privata per trasferte professionali e precisa altresì che per il tragitto dal domicilio al luogo di lavoro non gli è corrisposto alcun indennizzo. Non si vuole certamente mettere in dubbio il contenuto della dichiarazione in questione, che appare tuttavia fin troppo funzionale allo scopo perseguito dal ricorrente e che, come rilevato, non era precedentemente stata prodotta. Si deve tuttavia sottolineare il fatto che, se il ricorrente, dopo il trasferimento del domicilio nel Canton Ticino, ha accettato di continuare a servirsi del proprio veicolo privato per trasferte di lavoro, pur sapendo che il suo datore di lavoro non gli corrisponde alcun indennizzo per lo spostamento dal domicilio al luogo di lavoro, egli si è assunto in tal modo un onere finanziario di rilievo, che non basta d’altra parte a fondare la pretesa ad una deduzione fiscale.
2.6.
Anche la pretesa di ottenere la deduzione delle spese di trasferta da __________ a __________ durante il suo soggiorno settimanale fuori dal Canton Ticino risulta del tutto ingiustificata. Al ricorrente è già stata concessa la postulata deduzione delle spese per una camera al luogo di lavoro proprio in considerazione del fatto che quest’ultimo è discosto dal luogo di domicilio. Non può allora pretendere di ottenere un’ulteriore deduzione per il fatto che alloggia in una camera situata a ben 41 chilometri di distanza. Anche la giurisprudenza ha già avuto modo di sottolineare che proprio nel caso dei pendolari settimanali si può pretendere che scelgano un luogo di residenza settimanale il più possibile vicino al luogo di lavoro, con la conseguenza che eventuali spese di trasporto ulteriori possono essere dedotte solo se si riferiscono a spostamenti all’interno dello stesso agglomerato (Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 10 ad art. 26 LIFD, p. 648 e giurisprudenza citata).
A tale proposito, appare peraltro piuttosto curiosa la motivazione con cui il contribuente giustifica la scelta di risiedere durante la settimana lavorativa a tale distanza dal luogo di lavoro, sottolineando cioè i “legami famigliari e di amicizia” che ha nel Canton __________. Solitamente i legami di tale natura sono indici del domicilio di una persona e non della semplice residenza settimanale. Ma come visto il ricorrente ha trasferito il domicilio a nel settembre 2006.
2.7.
Non si comprende poi la contestazione che si riferisce al computo dei chilometri per la tratta __________. Secondo il ricorrente, mentre l’autorità di tassazione avrebbe calcolato la deduzione sulla base di una distanza di 30 km, le due località disterebbero invece 45 km con l’autostrada.
A tale proposito, va ricordato che, per il lasso di tempo successivo al trasferimento del domicilio nel Canton Ticino (cioè a partire dal 1.9.2006), l’autorità fiscale non ha ammesso alcuna spesa per il trasporto mediante mezzo privato, come risulta anche dalle considerazioni che precedono. Come poc’anzi rilevato, è stata in particolar modo negata la deduzione delle spese per lo spostamento quotidiano da __________ ad __________.
Le sole spese di trasporto con il mezzo privato ammesse dall’Ufficio di tassazione sono quelle che si riferiscono al periodo precedente il trasferimento a __________. Fino al 31 agosto 2006, tuttavia, il ricorrente era domiciliato non a __________ bensì a __________ (__________). Solo dal 1° ottobre 2006, come risulta dal contratto di locazione allegato alla dichiarazione fiscale 2007, egli ha a disposizione il monolocale di __________.
Ora, la distanza fra __________ e __________ __________ a 28 km (servendosi dell’autostrada), secondo il sito www.finaroute.ch. Ne consegue che l’autorità fiscale, che ha calcolato la deduzione delle spese di trasporto sul presupposto che la distanza fra domicilio e luogo di lavoro fosse di 30 km è stata addirittura generosa.
3. Per tutti i motivi che precedono, il ricorso è respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 1’000.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 1’080.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
- ; - ; - ; - .
Copia per conoscenza:
municipio di .
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: