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Ticino Camera di diritto tributario 28.10.2009 80.2009.140

28 ottobre 2009·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,770 parole·~9 min·3

Riassunto

Deduzioni: spese professionali, altre spese, non in caso di indennizzo spese di rappresentanza da parte del datore di lavoro

Testo integrale

Incarto n. 80.2009.140

Lugano 28 ottobre 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

 RI 1   

contro  

CO 1   

oggetto

ricorso del 21 settembre 2009 contro la decisione del 26 agosto 2009 in materia di IC e IFD 2008.

Fatti

                                  A.   RI 1 lavora a __________, alle dipendenze della __________.

                                         Nella dichiarazione fiscale 2008, il contribuente indicava di aver conseguito un reddito netto dell’attività lucrativa dipendente pari a fr. 98'091.–.

                                         Faceva valere le seguenti spese professionali:

                                         spese di trasporto (veicolo privato)                               fr.   2'644.–

                                         doppia economia domestica (pasto fuori casa)          fr.   3'200.–

                                         altre spese professionali (forfait)                                   fr.   2'400.–

                                         totale                                                                                 fr.   8'244.–

                                  B.   Notificandogli la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 17 giugno 2009, l’Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito imponibile del contribuente in fr. 81'700.– per l’IC ed in fr. 85'100.– per l’IFD. Per quanto concerne le spese professionali, aveva ammesso in deduzione solo quelle di trasporto, commisurate in fr. 5'200.–, mentre aveva negato tanto quelle di doppia economia domestica quanto il forfait per altre spese professionali. Nella motivazione spiegava che, da un lato, l’esigua distanza dal luogo di lavoro permetteva di consumare un pasto principale a domicilio e che, dall’altro, la deduzione forfetaria non era ammessa in quanto le spese erano state assunte dal datore di lavoro.

                                  C.   Il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 25 giugno 2009, contestando la mancata deduzione delle altre spese professionali. A suo avviso, non si trattava delle stesse spese che gli erano state rifuse dal datore di lavoro.

                                         L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 26 agosto 2009, così motivata:

                                         In caso di versamento da parte del datore di lavoro di un’indennità forfetaria atta a coprire le spese sopportate dal proprio dipendente (spese di rappresentanza), si presuppone che tale indennità copra effettivamente tutte le spese sopportate quale dipendente.

                                         Di conseguenza, la deduzione per “altre spese professionali” secondo gli art. 25 cpv. 1, lett. c LT e art. 26 cpv. 1, lett. c LIFD va integralmente negata allorquando l’indennità forfetaria è pari o superiore all’ammontare della deduzione alla quale il contribuente avrebbe avuto diritto. 

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula nuovamente la deduzione delle “altre spese professionali”. Ribadisce che le spese di rappresentanza indennizzate dal datore di lavoro servono a coprire i costi elencati nel regolamento spese complementari per i quadri e cioè “piccole spese” fino a 50 franchi.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Sia secondo l’art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono:

                                         a)  le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

                                         b)  le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni;

                                         c)   le altre spese necessarie per l’esercizio della professione;

                                         d)  le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l’esercizio dell’attività professionale.

                                         Per le spese professionali secondo il capoverso 1 lettere a - c sono stabilite deduzioni complessive.

                                         1.2.

                                         Per l’imposta federale diretta, secondo l’art. 7 dell’Ordinanza del DFF del 18 febbraio 1993 sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta (RS 642.118.1), sono considerate altre spese professionali per le quali è possibile rivendicare la deduzione forfettaria di cui all’articolo 3 della stessa ordinanza, le spese richieste dall’esercizio dell’attività professionale per attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard e software EED), riviste e libri specializzati, l’uso di una camera privata per scopi professionali, abiti di lavoro, l’usura particolare delle scarpe e degli abiti, lavori pesanti, ecc. Sono salve la giustificazione di spese più elevate (art. 4) nonché la deduzione di spese di perfezionamento o di riqualificazione professionale (art. 8).

                                         In materia di imposta cantonale, l’art. 8 cpv. 1 del decreto esecutivo concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2008 (RL 10.2.2.1.1) stabilisce che sono considerate altre spese professionali quelle necessarie all’esercizio della professione che sono sopportate dal contribuente per l’acquisto di attrezzi e strumenti di lavoro (compresi hard- e software), di riviste e libri specializzati, per l’uso di una camera privata a scopi professionali, per abiti di lavoro, per l’usura particolare delle scarpe e degli abiti di lavoro, per lavori pesanti, ecc. La relativa deduzione è ammessa nella misura complessiva di fr. 2’400.– l’anno oppure delle spese effettive. In quest’ultimo caso devono essere giustificate la totalità delle spese e la loro necessità professionale (art. 8 cpv. 2 del decreto esecutivo).

                                   2.   2.1.

                                         In base al regolamento spese complementare per i quadri delle ditte __________ SA e __________ del 14 gennaio 2007, approvato dalla Divisione delle contribuzioni il 22 gennaio 2007, i procuratori delle due imprese in questione percepiscono un’indennità annuale di fr. 6'000.– per spese forfetarie. Il contribuente pretende di aver diritto comunque alla deduzione delle “altre spese professionali”, per il fatto che quest’ultima si riferirebbe a costi diversi da quelli indennizzati dal datore di lavoro.

                                         2.2.

                                         Nella nozione di reddito secondo gli articoli 16 cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD possono anche rientrare i pagamenti effettuati dal datore di lavoro per il rimborso di spese sostenute dal dipendente nell’eser­cizio dei propri compiti. In verità la deduzione di tali esborsi è da ammettere quando questi ultimi possono essere esattamente documentati; quando però ciò non è il caso, trattandosi di rifusione di spese eseguite forfettariamente, nulla si oppone a che gli importi ricevuti vengano computati al reddito in quanto essi potrebbero costituire un’integrazione di salario e dare luogo a numerosi abusi (cfr. CDT n. 122 del 23 giugno 1994 in RDAT I-1995 n. 5t, con riferimento a: CDT 314/79 e 201/83; Känzig, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 277; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, vol. I, Berna 1969, p. 25 seg.; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 170).

                                         Le rifusioni di spese e gli altri rimborsi per il personale dirigente e del servizio esterno come pure le spese forfetarie devono essere indicati sul certificato di salario, affinché se ne possa verificare la giustificazione commerciale, per il fatto che se superano i costi effettivi del dipendente costituiscono integrazione dello stipendio (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Basilea/Therwil, 2001, n. 25 all’art. 17 LIFD, p. 321; cfr. anche RtiD I-2008 n. 1t consid. 2.1.).

                                         2.3.

                                         Per quanto concerne in particolare le spese di rappresentanza, si tratta di quelle spese che sostengono dipendenti di solito dirigenti nell’esercizio della loro attività lavorativa, in considerazione della loro posizione particolare, nei rapporti con clienti o collaboratori, e per le quali la presentazione di giustificativi sarebbe possibile tutt’al più con un dispendio sproporzionato. Il trattamento fiscale delle spese di rappresentanza dà frequentemente luogo a controversie fra fisco e contribuenti, in particolar modo per il fatto che il rimborso forfetario copre spese che non sono univocamente attribuibili alla sfera privata o professionale e si pone quindi il problema se debbano essere suddivise in parte professionale e parte privata; di conseguenza, la qualificazione fiscale è spesso difficoltosa nel singolo caso ed una stima è quasi inevitabile. Nella prassi delle autorità di tassazione si tende perciò ad ammettere il rimborso delle spese di rappresentanza nella forma di un importo forfetario, la cui misura dipende dal settore professionale, dalla regolamentazione effettiva delle spese e dalla portata del­l’attività di rappresentanza del contribuente (Bosshard, Die steuerliche Behandlung von Spesenvergütungen im Lohnausweis und im Veranlagungsverfahren, in RF 1996, pp. 563-565; cfr. RtiD I-2008 n. 1t consid. 2.2.).

                                         2.4.

                                         Per il fatto che la rifusione delle spese di cui ha beneficiato il ricorrente è conforme al regolamento approvato dall’autorità fiscale ticinese, l’Ufficio di tassazione non l’ha aggiunta al reddito imponibile, riconoscendo in tal modo che copre spese che il contribuente deve affrontare nello svolgimento della sua attività professionale.

                                         Ora, il Tribunale federale ha affermato che le spese professionali sono deducibili dal reddito solo se non sono state rimborsate al contribuente dal suo datore di lavoro. Se invece quest’ultimo versa al dipendente un’indennità per compensare le sue spese, si deve ritenere che tale indennizzo copra i costi effettivamente sostenuti. Non è pertanto più possibile far valere la deduzione aggiuntiva per le altre spese professionali. È tuttavia riservata la facoltà del contribuente di provare che le sue spese effettive, rientranti nella categoria delle altre spese necessarie per l’esercizio della professione, superano l’importo del rimborso percepito (sentenza del 23 settembre 2008, n. 2C_326/2008, in RDAF 2008 II 519 consid. 4.2).

                                         2.5.

                                         Nel caso in esame, il ricorrente non porta la prova di aver sostenuto spese professionali in misura eccedente l’ammontare del rimborso versatogli, ma si limita ad affermare che i costi rimborsatigli non corrisponderebbero a quelli rientranti nella categoria delle “altre spese professionali”.

                                         Anche a tale proposito il Tribunale federale ha già avuto modo di rilevare che si tratta invece della stessa categoria di spese. Infatti, in un caso e nell’altro – cioè sia le spese di rappresentanza rimborsate forfetariamente sia le “altre spese professionali” deducibili a loro volta forfetariamente –, perché siano deducibili, le spese sostenute devono essere indispensabili all’esercizio della professione. Al ricorrente, che sosteneva che nella deduzione forfetaria invocata rientrassero le spese per l’acquisto di abiti e scarpe, di una quota per l’utilizzazione dell’agenda elettronica, di un personal computer con stampante come pure l’utilizzazione di un ufficio al proprio domicilio, l’Alta Corte ha risposto che quelle indicate non sarebbero spese indispensabili all’esercizio della professione bensì spese di mantenimento del contribuente, come tali non deducibili. Infatti, il ricorrente non aveva dimostrato di aver bisogno di abiti professionali né di non potersi servire di un PC e di una stampante sul luogo di lavoro (una banca); neppure aveva comprovato la necessità professionale di un’agenda elettronica o della possibilità di disporre di un ufficio al proprio domicilio (RDAF 2008 II 519 consid. 4.4.)

                                   3.   Il ricorso è conseguentemente respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    480.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-   ; -  ; -  ; -  .  

                                         Copia per conoscenza:

                                         municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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