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Ticino Camera di diritto tributario 01.09.2010 80.2009.137

1 settembre 2010·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,912 parole·~10 min·5

Riassunto

Reddito: esente, sostentamento di un figlio da parte della madre, non obbligo fondato sul diritto di famiglia bensì donazione

Testo integrale

Incarto n. 80.2009.137

Lugano 1 settembre 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1  

contro  

CO 1  

oggetto

ricorso del 16 settembre 2009 contro la decisione del 5 agosto 2009 in materia di IC e IFD 2008.

Fatti

                                     -   RI 1, nato nel 1981, celibe, di professione impiegato d’ufficio, vive con la madre __________ a __________;

                                     -   nella dichiarazione fiscale 2008, il contribuente indicava di essere senza attività lucrativa;

                                     -   notificandogli la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 6 maggio 2009, l’Ufficio di tassazione di Locarno commisurava in fr. 15'000.– le sue entrate, spiegando nella motivazione allegata che si trattava di “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”;

                                     -   con scritto del 10 luglio 2009, il contribuente si rivolgeva all’autorità di tassazione, informandola di non avere mai ricevuto la notifica di tassazione e di esserne venuto a conoscenza soltanto con l’intimazione del conguaglio d’imposta;

                                     -   nel merito contestava il reddito d’altra fonte di 15'000 franchi espostogli dall’autorità di tassazione, chiedendo che il suo imponibile fosse ridotto al massimo a fr. 12'000.–;

                                     -   l’autorità di tassazione, con decisione del 5 agosto 2009, accoglieva parzialmente il gravame, riducendo il reddito d’altra fonte a fr. 13'200.–, “tenuto conto di un minimo per le necessità d’esistenza e delle prestazioni in natura (vitto e alloggio) godute nell’ambito della convivenza con la madre”;

                                     -   con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ribadisce di essere mantenuto dalla madre, la quale disporrebbe tuttavia di un reddito esiguo;

                                     -   il ricorrente postula quindi una riduzione del suo reddito imponibile a meno di fr. 9'000.–;

Diritto

                                     -   il riconoscimento della legittimazione ricorsuale implica l’esistenza di un interesse degno di protezione, sia esso un interesse di diritto o di fatto, direttamente connesso con l’oggetto della contestazione ed attuale (Scolari, Diritto amministrativo, Parte generale, Bellinzona 1988, p. 200 s.);

                                     -   in altri termini, perché sia data la legittimazione, devono essere adempiuti i seguenti presupposti:

                                         Ø l’interessato deve essere toccato e pregiudicato dalla decisione: è irrilevante che si tratti di interessi giuridici o fattuali: basta che la decisione gli cagioni uno svantagg io economico, ideale, materiale o di altra natura;

                                         Ø il ricorrente deve dimostrare di avere un interesse alla modifica della decisione: si richiede pertanto che egli sia toccato in modo particolare e diretto, in misura maggiore e con intensità superiore rispetto a chiunque altro (Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Vol. II, 4a ediz., Basilea/Francoforte 1993, n. 1980, p. 489);

                                     -   secondo la decisione su reclamo qui impugnata, l’imposta federale diretta dovuta per il 2008 ammonta a zero franchi, sicché è evidente che il contribuente non ha alcun interesse ad ottenere una decisione della Camera sulla commisurazione del reddito imponibile in materia di IFD;

                                     -   il gravame oggetto della presente procedura si palesa pertanto irricevibile, nella misura in cui censura l’imposta federale diretta;

                                     -   il ricorrente ha invece un interesse degno di protezione ad impugnare la decisione su reclamo del 5 agosto 2009 in materia di IC, dalla quale emerge che l’imposta cantonale dovuta per il 2008 ammonta a fr. 104.75;

                                     -   secondo l’art. 15 cpv. 1 LT, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi periodici e unici, ivi compresi quelli in natura di qualsiasi specie, segnatamente il vitto e l’alloggio, come anche i prodotti e le merci prelevati dal contribuente nella propria azienda e destinati al consumo personale (cpv. 2);

                                     -   come ha ripetutamente sottolineato il Tribunale federale, il legislatore ha in tal modo fatto proprio il principio dell’imposizione del reddito netto globale (“Grundsatz der Gesamtreineinkommensbesteuerung”);

                                     -   l’art. 15 cpv. 1 LT contiene dunque una clausola generale, che è completata, agli articoli da 16 a 22 LT, da una lista esemplificativa di diverse componenti reddituali e da un elenco tassativo di redditi esenti dall’imposta (DTF 125 II 113 = ASA 67 p. 644 = RDAF 1999 II 385 consid. 4a);

                                     -   ne consegue che ogni reddito che non sia esplicitamente dichiarato esente è assoggettato all’imposta;

                                     -   l’art. 23 LT menziona, fra gli altri redditi non soggetti all’imposta, l’incremento patrimoniale derivante da eredità, legato, donazione o liquidazione del regime matrimoniale (lett. a), così come le prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia, eccettuati gli alimenti percepiti in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, nonché gli alimenti percepiti da un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale (lett. e);

                                     -   venendo al caso in esame, è anzitutto pacifico che la madre del ricorrente non aveva nessun obbligo legale di assistenza fondato sul diritto di famiglia;

                                     -   l’obbligo di mantenimento reciproco dei parenti in linea diretta ascendente e discendente (figli/genitori/nonni), regolato dagli art. 328 e 329 CC, presuppone infatti che la persona obbligata viva in “condizioni agiate” (Koller, in: Honsell/Vogt/Geiser [a cura di], Zivilgesetzbuch I, 3. ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2006, n. 15 ad art. 328/329 CC);

                                     -   secondo la Conferenza svizzera per l’aiuto sociale (COSAS), per esempio, una persona è in grado di contribuire al mantenimento dei suoi parenti a partire da un reddito imponibile di fr. 120'000.– (per le persone sole) e di fr. 180'000.– (per le coppie), a cui va ancora aggiunta la somma di fr. 20'000.– per ogni figlio minorenne o in formazione (cfr. Direttive COSAS 12/08, p.to F4; Koller, op. cit., n. 15b e 17 ad art. 328/329 CC);

                                     -   secondo un’altra opinione dottrinale, invece, i redditi dell’escusso devono eccedere il suo minimo d’esistenza “accresciuto”, ovvero il fabbisogno minimo così come stabilito per la determinazione degli alimenti nel diritto della famiglia e del divorzio, pari al 120% della somma del minimo vitale LEF e delle imposte (cfr. Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts und des übrigen Verwandtschaftsrechts, 5. ediz., Berna 1999, n. 29.11);

                                     -   comunque si determini, nella fattispecie è pacifico che il reddito di __________, che nel 2008 dichiarava un reddito da attività lucrativa di fr. 35'898.– ed una rendita AI di fr. 11'184.– non giustificasse un obbligo di assistenza al proprio figlio ai sensi dell’art. 328 CC;

                                     -   con una sentenza del 30 luglio 2009 (CDT n. 80.2008.57, in: RtiD I-2010 n. 3t), questa Camera ha tuttavia modificato la propria giurisprudenza in merito al trattamento fiscale dell’aiuto finanziario concesso dai genitori a figli maggiorenni;

                                     -   secondo l’art. 239 CO, donazione è ogni liberalità tra i vivi con la quale taluno arricchisce un altro coi propri beni senza prestazione corrispondente (cpv. 1), mentre non costituisce donazione l’adempimento di un dovere morale (cpv. 3);

                                     -   riallacciandosi a quest’ultima disposizione, la prassi cantonale ticinese si era, infatti, delineata nel senso di considerare le prestazioni finanziarie ricorrenti, fatte ad un parente senza obbligo legale di assistenza, come dovere morale non rientrante nel concetto di donazione (Primi, Le imposte di successione e di donazione ticinesi, Agno 1995, p. 162);

                                     -   in una sentenza risalente al 1992, questa Camera aveva così concluso che l’aiuto finanziario regolare garantito ad un figlio maggiorenne ancora in formazione e con reddito incompleto, anche se sufficiente a garantire il suo minimo esistenziale, costituiva un reddito d’altra fonte imponibile e non una donazione (decisione CDT n. 99/92 del 29 maggio 1992, in: RDAT II-1993 n. 6t);

                                     -   riesaminando tale prassi nella sentenza del 2009, questa Camera ha invece concluso che il contributo di 24'000 franchi versato a titolo di liberalità da un genitore al proprio figlio maggiorenne, per consentirgli di avviare un’attività indipendente, deve essere considerato una donazione ed è quindi esente dall’imposta sul reddito;

                                     -   nello stesso senso, dovendo stabilire la natura degli aiuti ricevuti da un figlio maggiorenne per far fronte al pagamento degli interessi passivi su un mutuo ipotecario acceso per l’acquisto di una casa d’abitazione, ha quindi ribadito che le prestazioni finanziarie ricorrenti fra parenti, fatte al di fuori dell’obbligo legale di assistenza e senza una controprestazione corrispondente, rientrano nel concetto di donazione, in quanto tale esente dall’imposta sul reddito (decisione CDT n. 80.2008.149 del 21 luglio 2010);

                                     -   la vecchia giurisprudenza cantonale era del resto già stata oggetto di critica in dottrina;

                                     -   ponendo l’accento sul caso del figlio maggiorenne agli studi, Locher osserva in particolare che dal momento in cui la formazione possa normalmente ritenersi conclusa, i contributi ancora versati per il suo sostentamento vanno comunque esentati dall’imposta sul reddito, non più come obblighi fondati sul diritto di famiglia (art. 277 cpv. 2 CC; cfr. decisione CDT n. 80.1997.118 del 3 settembre 1997, in: RDAT I-1998 n. 3t) ma come donazione (Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 41 ad art. 24 LIFD, p. 620);

                                     -   alla stessa stregua delle attribuzioni dettate da altruismo (Baddeley, in: Thévoz/Werro [a cura di], Code des obligations I, Basilea 2003, n. 68 ad art. 239 CO, p. 1248), le prestazioni garantite ai propri figli non rientrano infatti automaticamente nei doveri morali di genitori con sufficienti possibilità economiche;

                                     -   si aggiunga inoltre che da un punto di vista strettamente fiscale, l’adempimento di un dovere morale non esclude di per sé il carattere gratuito dell’aiuto finanziario (Hindersmann/Myssen, Die Erbschafts- und Schenkungssteuern der Schweizer Kantone, Colonia 2003, p. 150);

                                     -   fanno unicamente eccezione quelle prestazioni fondate su un dovere morale talmente “forte ed unico” da essere equiparabile ad un obbligo legale, come ad esempio le ricompense elargite ad una persona che ti ha salvato la vita, il sostentamento garantito ad un parente lontano caduto nel bisogno oppure ancora ad un concubino (Casanova, Zur Besteuerung geldwerter Leistungen unter Konkubinatspartnern, in: Problèmes actuels de droit fiscal, Mélanges en l’honneur du Professeur Raoul Oberson, Basilea 1995, p. 37);

                                     -   tornando al caso in esame, non è dato sapere per quale ragione il ricorrente, di professione impiegato di commercio, sia ormai da qualche tempo senza attività lucrativa;

                                     -   d’altra parte, non si comprende nemmeno per quale ragione l’autorità di tassazione abbia aumentato, da un anno all’altro, il suo reddito imponibile da fr. 12'000.– a fr. 15'000.–, per poi diminuirlo in sede di reclamo a fr. 13'200.–, importo corrispondente al minimo d’esistenza (per le persone sole) agli effetti del diritto esecutivo;

                                     -   comunque sia, alla luce della nuova giurisprudenza di questa Camera, le prestazioni in natura (vitto e alloggio) godute dal ricorrente nell’ambito della convivenza con la madre rappresentano una vera e propria donazione, in quanto tale esente dall’imposta sul reddito (art. 23 lett. a LT);

                                     -   premesso che questa Camera non sia limitata, nel suo potere di cognizione, dal principio del “ne eat iudex ultra petita partium” (art. 228 cpv. 1 LT), è quindi da ritenere che non vi siano redditi soggetti ad imposta;

                                     -   nella misura in cui censura l’imposta cantonale, il ricorso deve conseguentemente essere accolto;

                                     -   visto l’esito del gravame, non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 5 agosto 2009 in materia di IC è annullata ed in sua riforma è accertata l’inesistenza di un reddito imponibile.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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