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Ticino Camera di diritto tributario 25.11.2009 80.2009.133

25 novembre 2009·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,441 parole·~7 min·4

Riassunto

Procedura: reclamo, modifica a svantaggio del contribuente, diritto di essere sentito, annullamento decisione su reclamo

Testo integrale

Incarto n. 80.2009.133

Lugano 25 novembre 2009

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Antonio Saredo-Parodi

parti

 RI 1   

contro  

CO 1   

oggetto

ricorso del 10 settembre 2009 contro la decisione del 2 settembre 2009 in materia di IC e IFD 2008.

Fatti

                                  A.   Il 25 gennaio 2008, l’Ufficio assicurazione invalidità ha riconosciuto a RI 1 una rendita d’invalidità con effetto dal 1° marzo 2005. In particolare, per gli anni 2005 e 2006, le è stato versato un importo arretrato di fr. 36'476.–, mentre per il 2007 le sono stati pagati fr. 20'448.–. Su questa base, con decisione del 5 febbraio 2008, anche __________ ha accolto la sua richiesta di pensionamento anticipato e le ha accreditato un importo arretrato di fr. 31'230.15 per il periodo dal 1° marzo 2005 al 29 febbraio 2008.

                                  B.   Notificando alla contribuente la tassazione IC/IFD 2008, con decisione del 15 luglio 2009, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava il reddito imponibile per l’imposta cantonale (IC) in fr. 112'600.– ed il reddito determinante per l’aliquota in fr. 44'600.–; per l’imposta federale diretta (IFD), il reddito imponibile era stabilito in fr. 113'700.– e quello determinante per l’aliquota in fr. 45'700.–.

                                         Per quanto concerne le rendite dell’Assicurazione invalidità e della cassa pensione, aveva proceduto al seguente calcolo:

                                                                                                    reddito imponibile     per l’aliquota

                                         previdenza professionale (arretrati)                    fr.    33'723.–       fr.      8'430.–

                                         previdenza professionale (dal 1.2.2008)              fr.      6'874.–       fr.      6'874.–

                                         rendita d’invalidità (arretrati)                              fr.    56'924.–       fr.    14'231.–

                                         rendita d’invalidità (dal 1.2.2008)                       fr.    18'744.–       fr.    18'744.–

                                  C.   La contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 28 luglio 2009, nel quale chiedeva che il reddito imponibile fosse ridotto a fr. 91'311.– e quello determinante per l’aliquota a fr. 20'892.–. In particolare, riteneva che l’importo di fr. 26'658.–, che l’Ufficio AI aveva versato all’Ufficio del sostegno sociale, trattenendolo dalle rendite arretrate, dovesse essere dedotto dal reddito imponibile.

                                  D.   Con decisione del 2 settembre 2009, l’Ufficio di tassazione modificava la tassazione a sfavore della reclamante, aumentando il reddito imponibile a fr. 114'300.– per l’IC ed a fr. 115'400.– per l’IFD e quello determinante per l’aliquota a fr. 52'900.– per l’IC ed a fr. 54'000.– per l’IFD. Questa la motivazione della decisione:

                                         Dal 1 marzo 2008 la contribuente è al beneficio di rendite pensionistiche d’invalidità per CHF 936.75 al mese. Dal mese di marzo le rendite correnti che le sono state versate ammontano a CHF 9'367.50. Le rendite in questione devono essere imposte normalmente con l’aliquota di riferimento di pari importo.

                                         Nel mese di febbraio la contribuente ha beneficiato inoltre del pagamento delle rendite retroattive per il periodo da marzo 2005 a febbraio 2008. Per questo periodo le è stato versato in totale l’importo di CHF 31'230.15. Le rendite in questa maniera pagate devono essere imposte con l’aliquota che tenga conto degli anni di riferimento (marzo 2005/febbraio 2008 = 4 anni, tenuto conto che gli anni parziali devono essere considerati in ogni caso come interi).

                                         Dal 1 gennaio 2008 la contribuente è pure al beneficio di rendite correnti dall’Assicurazione invalidità per CHF 1'704.– mensili. Le rendite correnti che le sono state versate nel corso del 2008 ammontano perciò a CHF 20'448.– (gennaio/dicembre). Le rendite in questione devono essere imposte normalmente con l’aliquota di riferimento di pari importo.

                                         Nel mese di gennaio ha inoltre beneficiato del pagamento delle rendite retroattive per il periodo da marzo 2005 a dicembre 2007. Per questo periodo l’Ufficio dell’Assicurazione invalidità ha stabilito a suo favore un diritto di CHF 56'924.– in tutto. I RIVERSAMENTI EFFETTUATI A FAVORE DELL’UFFICIO DEL SOSTEGNO SOCIALE PER GLI ANTICIPI EFFETTUATI DA QUESTO NEGLI ANNI 2005-2007 SOTTOFORMA DI PAGAMENTO DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI, NON POSSONO ESSERE AMMESSI IN RIDUZIONE DELL’IMPORTO DI DIRITTO. Le prestazioni assistenziali erogate non sono state difatti imposte. Il pagamento erogato per CHF 56'924.– fa riferimento agli anni 2005, 2006 e 2007. L’imposizione di quest’importo deve essere effettuata con l’aliquota che tenga conto degli anni di riferimento (marzo 2005/dicembre 2007 = 3 anni).

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 postula in via principale l’annullamento della decisione impugnata, per il fatto che l’autorità di tassazione non ha dato seguito alla sua richiesta di essere sentita prima della decisione. In via subordinata, contesta il calcolo del reddito determinante per l’aliquota, che a suo avviso non corrisponderebbe per niente alla sua capacità contributiva annua. Ritiene infatti che “non possono essere cumulati, ai fini dell’aliquota, i versamenti retroattivi ricevuti nel 2008, ma si deve calcolare il reddito su una media annua basata sui 4 anni”. In via ulteriormente subordinata, la ricorrente chiede la revisione delle tassazioni per i periodi fiscali dal 2005 al 2007, “affinché vengano imposti i redditi di competenza di questi anni nelle singole tassazioni ad essi relativi”.  

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Con la decisione impugnata, l’autorità fiscale ha modificato la decisione di tassazione a sfavore della contribuente, aumentando tanto il reddito imponibile quanto quello detrerminante per l’aliquota.

                                         1.2.

                                         Per gli articoli 135 cpv. 1 seconda frase LIFD e 208 cpv. 1 seconda frase LT, nell’ambito della procedura di reclamo, l’autorità di tassazione può determinare nuovamente tutti gli elementi imponibili e, sentito il contribuente, modificare la tassazione anche a svantaggio del medesimo.

                                         È dunque la legge stessa a subordinare la modifica della tassazione a svantaggio del contribuente alla condizione che quest’ultimo sia stato sentito.

                                         Del resto, dal diritto costituzionale di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), per costante giurisprudenza, deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prendere conoscenza e di determinarsi in proposito (DTF 129 I 429 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b, 124 II 132 consid. 2b e rinvii).

                                         1.3.

                                         Il diritto di essere sentito è una garanzia costituzionale formale, la cui violazione implica di regola l'annullamento della decisione impugnata a prescindere dalle possibilità di successo nel merito (DTF 132 V 287 consid. 5.1, 127 V 431 consid. 3d/aa).

                                         Non vi è ragione di sanare la violazione del diritto di essere sentito, come ammesso eccezionalmente dalla giurisprudenza, garantendolo nell’ambito della procedura di ricorso.

                                         Infatti, il contribuente ha diritto al corretto svolgimento della procedura di reclamo, nel cui ambito l’autorità ha le medesime facoltà che le spettano in sede di tassazione (art. 134 cpv. 1 LIFD e art. 207 cpv. 1 LT). Spetta, in particolare, all’autorità di tassazione, dopo aver dato al contribuente la facoltà di prendere posizione sulla prospettata reformatio in peius, stabilire se siano dati i presupposti per l’applicazione degli articoli 134 cpv. 2 prima frase LIFD e 207 cpv. 2 LT, secondo cui non è ammesso il ritiro del reclamo quando emerge dalle circostanze che la tassazione era “inesatta”. A tale proposito, secondo la giurisprudenza e la dottrina, una reformatio in peius prevale sull’eventuale ritiro del reclamo solo se la decisione impugnata è manifestamente incompatibile con le norme giuridiche da applicare e se una correzione si impone senz’altro alla luce dell’esame della questione controversa (cfr. sentenza del Tribunale federale n. 2A.408/2002 del 13 febbraio 2004, in ASA 75 p. 159 = RF 2004 p. 510 e dottrina e giurisprudenza citate).

                                         1.4.

                                         La decisione impugnata deve pertanto essere annullata, senza che questa Camera possa entrare nel merito della contestazione relativa alla deduzione litigiosa.

                                         In relazione alle censure proposte dalla ricorrente contro le modalità di calcolo adottate dall’autorità di tassazione, si attira comunque la sua attenzione sulla giurisprudenza del Tribunale federale, ripresa anche da questa Camera (cfr. p. es. la sentenza CDT del 2 maggio 2007, in RtiD II-2007 n. 8t, in particolare consid. 4).

                                   2.   Visto l’esito del ricorso, si rinuncia a porre a carico della ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   La decisione su reclamo del 2 settembre 2009 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio di tassazione perché adotti una nuova decisione, dopo avere attribuito alla contribuente un termine per pronunciarsi sulla prospettata modifica della tassazione a suo svantaggio.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-   ; -  ; -  ; -  .  

                                         Copia per conoscenza:

                                         municipio di .

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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