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Ticino Camera di diritto tributario 07.04.2010 80.2009.112

7 aprile 2010·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·4,840 parole·~24 min·3

Riassunto

Deduzioni: spese professionali, delimitazione fra attività lucrativa dipendente e indipendente, arbi-tro di calcio, nesso causale

Testo integrale

Incarto n. 80.2009.112

Lugano 7 aprile 2010

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1  

contro  

CO 1  

oggetto

ricorso del 5 agosto 2009 contro le decisioni del 22 luglio 2009 in materia di IC/IFD 2006 e 2007.

Fatti

                                  A.   RI 1, coniugato, di professione security manager, lavora alle dipendenze di __________. Nel tempo libero svolge l’attività accessoria di arbitro di calcio, sia a livello nazionale (arbitro Axpo Super League) che internazionale (arbitro FIFA).

                                         Nelle dichiarazioni fiscali 2006 e 2007, il contribuente indicava di avere conseguito dall’attività sportiva accessoria un reddito netto di, rispettivamente, fr. 3'000.– (nel 2006) e fr. 5'000.– (nel 2007).

                                  B.   Notificando ai coniugi __________ le tassazioni IC/IFD 2006 e 2007, con separate decisioni dell’8 settembre 2008, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona commisurava in fr. 13'000.– (nel 2006), rispettivamente fr. 27'000.– (nel 2007), il reddito proveniente dall’attività accessoria di arbitro, “in considerazione della non deducibilità di diversi costi chiesti in deduzione alle indennità percepite nello svolgimento della stessa”.

                                  C.   Il contribuente impugnava le suddette decisioni, con reclamo dell’8 novembre 2008, nel quale chiedeva sostanzialmente di azzerare, rispettivamente ridurre a fr. 1'900.–, il reddito proveniente dall’attività sportiva, rinviando ad un suo precedente scritto del 21 settembre 2008 ed alla documentazione ivi allegata.

                                         L’autorità di tassazione, con decisioni del 22 luglio 2009, accoglieva parzialmente il reclamo, commisurando in fr. 8'600.– (nel 2006) e fr. 23'600.– (nel 2007) il reddito percepito dal contribuente con l’attività accessoria.

                                         c.1.

                                         Per quanto concerne l’anno 2006, l’attività di arbitro veniva qualificata per intero quale attività lucrativa dipendente. Dal reddito lordo di fr. 19'375.–, indicato dallo stesso contribuente, venivano dedotte le seguenti spese professionali:

                                         sussistenza valutata                                               fr.     1'000.–

                                         lavanderia partite (23 X fr. 5.–)                                fr.        115.–

                                         trasferte partite                                                        fr.     1'014.–

                                         trasferte allenamenti valutate                                  fr.     1'000.–

                                         lavanderia allenamenti (156 X fr. 5.–)                      fr.        780.–

                                         equipaggiamento sportivo                                       fr.     1'856.–

                                         Bemer 3000 (¼ di fr. 3'625.–)                                 fr.        906.–

                                         corso __________                                                  fr.        950.–

                                         integratori                                                                 fr.        415.–

                                         spese __________                                                  fr.     1'000.–

                                         telefono                                                                    fr.        800.–

                                         alimentazione sportiva                                            fr.        900.–

                                         totale                                                                        fr.   10'736.–

                                         Il reddito netto da attività accessoria dipendente veniva così determinato in fr. 8'600.– (arrotondati).

                                         c.2.

                                         Per quanto attiene invece all’anno 2007, il reddito lordo proveniente dall’attività accessoria veniva commisurato in complessivi fr. 39'285.–. Al totale delle indennità dichiarate dallo stesso contribuente, pari a fr. 34'495.–, veniva aggiunto un ulteriore importo di fr. 4'790.–, pari alla differenza tra il salario netto risultante dal certificato di salario rilasciatogli dalla Swiss Football League (fr. 28'540.–) e le indennità esposte in relazione ad incontri del campionato svizzero di Super e Challenge League (fr. 23'750.–). Dal reddito lordo così ottenuto venivano poi dedotte le seguenti spese:

                                         sussistenza valutata                                               fr.     2'000.–

                                         lavanderia partite (51 X fr. 5.–)                                fr.        255.–

                                         trasferte partite                                                        fr.     1'774.–

                                         trasferte allenamenti valutate                                  fr.     1'500.–

                                         lavanderia allenamenti (208 X fr. 5.–)                      fr.     1'040.–

                                         equipaggiamento sportivo                                       fr.     3'715.–

                                         corso __________                                                  fr.        850.–

                                         __________                                                             fr.        161.–

                                         __________                                                             fr.          80.–

                                         corso Yoga (½ di fr. 2'250.–)                                   fr.     1'125.–

                                         stampante (½ di fr. 343.–)                                       fr.        172.–

                                         spese __________                                                  fr.     1'000.–

                                         telefono                                                                    fr.        800.–

                                         alimentazione sportiva                                            fr.     1'200.–

                                         totale                                                                        fr.   15'672.–

                                         Il reddito netto veniva così calcolato in fr. 23'600.– (arrotondati) e successivamente qualificato nella misura di fr. 17'145.– (72.65%) quale reddito da attività lucrativa dipendente e di fr. 6'455.– (27.35%) quale reddito da attività lucrativa indipendente, pari alla proporzione esistente tra il salario netto risultante dal certificato di salario rilasciatogli dalla Swiss Football League (fr. 28'540.–) ed il reddito complessivo lordo (fr. 39'285.–).

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede di azzerare (nel 2006), rispettivamente ridurre a fr. 15'100.– (nel 2007), il reddito netto conseguito con l’attività sportiva di arbitro. Il ricorrente lamenta la mancata/insufficiente considerazione delle seguenti spese:

Sussistenza

2006

2007

Importo accettato

fr. 1'000.–

fr. 2'000.–

Importo richiesto

fr. 1'300.–

fr. 2'415.–

Diff.

fr. 300.–

fr. 415.–

Lavanderia partite

2006

2007

Importo accettato

fr. 115.–

fr. 255.–

Importo richiesto

fr. 460.–

fr. 1'040.–

Diff.

fr. 345.–

fr. 785.–

Trasferte allenamenti

2006

2007

Importo accettato

fr. 1'000.–

fr. 1'500.–

Importo richiesto

fr. 1'926.60

fr. 2'568.80

Diff.

fr. 926.60

fr. 1'068.80

Lavanderia allenamenti

2006

2007

Importo accettato

fr. 780.–

fr. 1'040.–

Importo richiesto

fr. 3'120.–

fr. 4'160.–

Diff.

fr. 2'340.–

fr. 3'120.–

Costi medici

2006

2007

Importo accettato

Importo richiesto

fr. 2'304.20

fr. 1'440.–

Diff.

fr. 2'304.20

fr. 1'440.–

Bemer 3000

2006

2007

Importo accettato

fr. 906.–

Importo richiesto

fr. 3'625.–

Diff.

fr. 2'719.–

Libretto ETI

2006

2007

Importo accettato

Importo richiesto

fr. 157.–

fr. 157.–

Diff.

fr. 157.–

fr. 157.–

Volumi “Sport Suisse”

2006

2007

Importo accettato

Importo richiesto

fr. 267.–

Diff.

fr. 267.–

Corso Yoga

2006

2007

Importo accettato

fr. 1'125.–

Importo richiesto

fr. 2'250.–

Diff.

fr. 1'125.–

Fotocamera digitale

2006

2007

Importo accettato

Importo richiesto

fr. 348.90

Diff.

fr. 348.90

                                         Il ricorrente non contesta invece la commisurazione del reddito lordo, né tanto meno la sua suddivisione tra attività lucrativa accessoria dipendente ed indipendente.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Sia secondo l’art. 24 LT, sia secondo l’art. 25 LIFD il reddito netto corrisponde ai proventi lordi meno le spese di acquisizione e le deduzioni generali. Rimanendo sulla stessa linea, l’art. 9 cpv. 1 LAID dispone che dai proventi imponibili complessivi sono detratte le spese necessarie al loro conseguimento e le deduzioni generali.

                                         1.2.

                                         La tendenza è oggi quella di prediligere una concezione causale delle spese generali, secondo cui sono deducibili non soltanto le spese che il contribuente sostiene per conseguire un reddito, ma tutte quelle che vengono occasionate dalla sua realizzazione (Noël, in: Yersin/Noël [a cura di], Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 12 ad art. 25 LIFD, p. 437; Reich, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol I/1, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, Basilea/Ginevra/ Monaco 2002, n. 8 ad art. 9 LAID, p. 163; Locher, Kommentar zum DGB, Therwil/Basel 2001, n. 13 ss. ad art. 25 LIFD, p. 631).

                                         Secondo la giurisprudenza, il concetto di necessità professionale di una spesa deve essere interpretato in senso relativamente ampio. Non occorre infatti dimostrare che il contribuente non potrebbe assolutamente realizzare il proprio reddito senza la spesa in questione né tanto meno è richiesto che quest’ultima sia effettuata in virtù di un obbligo legale. La sua necessità va ammessa se, in base ad una valutazione economica, si può ritenere che la spesa favorisce l’acquisizione del reddito e se non è ragionevolmente esigibile che il contribuente vi rinunci (DTF 124 II 29 consid. 3a; sentenza 2A.60/1998 del 27 maggio 1999, in: ASA 69 pag. 872, consid. 2b).

                                         Da ciò non può comunque venir concluso che tutti i costi in qualche modo in relazione con l’acquisizione del reddito siano, dal profilo fiscale, illimitatamente deducibili (sentenza 2P.254/2002 del 12 maggio 2003, in: StE 2003 B 22.3 n. 76, consid. 3.2). Non possono in particolare venir dedotte le spese prese a carico dal datore di lavoro o da terzi, le spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia nonché le spese private causate dalla posizione professionale del contribuente, i cosiddetti costi per il tenore di vita (DTF 124 II 29 consid. 3d).

                                   2.   2.1.

                                         In caso di attività lucrativa dipendente, le deduzioni sono esaurientemente disciplinate dagli articoli 25 LT e 26 LIFD. Esse riguardano le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro (lett. a), le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (lett. b), le altre spese necessarie per l’esercizio della professione (lett. c) nonché le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connesse con l’esercizio dell’attività professionale (lett. d).

                                         Dal reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente sono invece deducibili tutte le spese aziendali e professionali giustificate (art 26 LT e 27 LIFD). A differenza di quanto previsto per l’attività lucrativa dipendente, le deduzioni disciplinate dagli art. 27 LT e 28 LIFD non sono esaustive. Per spese generali giustificate dall’uso commerciale o professionale vanno intesi i costi complessivi a carico del contribuente nell’ambito della sua attività lucrativa (Noël, op. cit., n. 6 ad art. 27 LIFD, p. 456). Sono tali, oltre alle spese aziendali in senso proprio, anche i costi supplementari sopportati nell’interesse della ditta o della professione per vitto e alloggio fuori casa, per particolari abiti di lavoro, per assicurazioni, pubblicità, viaggi ecc.. Occorre dunque, affinché entri in considerazione una tale deduzione, che le spese siano direttamente imputabili all’attività aziendale (Locher, op. cit., n. 5 ad art. 27 LIFD, p. 677).

                                         2.2.

                                         Venendo al caso in esame, le indennità percepite dal ricorrente con l’attività accessoria di arbitro non sono state giudicate in modo uniforme dall’autorità di tassazione. Nel 2006 sono state considerate per intero quale reddito da attività lucrativa dipendente, nel 2007 sono invece state ritenute in parte quale salario derivante da un’attività dipendente ed in parte quale provento dell’attività indipendente. L’autorità fiscale ha in particolare delimitato le indennità versate dalla Swiss Football League da quelle proveniente da partite del campionato di prima lega, da impegni di carattere internazionale e da incontri amichevoli.

                                   3.   3.1.

                                         Dottrina e prassi parlano di attività lucrativa indipendente (selbständige Erwerbstätigkeit) quando essa si svolge in base ad una organizzazione propria, liberamente scelta, che si manifesta all’esterno e si esercita per conto ed a rischio proprio del contribuente. Per lo più si richiede l’impiego sia di lavoro sia di capitale (cfr. Reich, Der Begriff der selbständigen Erwerbstätigkeit im Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, in: Knapp [a cura di], Problèmes actuels de droit fiscal – Mélanges en l’honneur du Professeur Raoul Oberson, Basilea/Francoforte 1995, p. 121; Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 53; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Vol. II, Berna 1971, p. 44). Si deve invece ammettere un’attività dipendente quando una delle parti, rispetto all’altra, è subordinata per quanto concerne l’impiego del tempo o l’organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che il contribuente non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

                                         Questi principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad un’attività dipendente oppure indipendente.

                                         3.2.

                                         La casistica è invero molto più dettagliata nel campo delle assicurazioni sociali. Può allora essere utile rinviare alle Direttive sul salario determinante (DSD) nell’AVS/AI e nelle IPG, edite dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, e più in generale alla prassi instauratasi in questo campo.

                                         Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, un indizio determinante di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208). Si è invece in presenza di un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo. Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176).

                                         La qualifica dell’assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della sua affiliazione in una o nell’altra categoria. Solo la natura di tale attività, considerata nell’ambito dei rapporti economici e di lavoro, è determinante ai fini della qualificazione. Per questi motivi, un assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un altro lavoro (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

                                         3.3.

                                         Nel caso in esame, il certificato di salario rilasciato al ricorrente dalla Swiss Football League accerta inconfutabilmente che le indennità versate per partite del campionato di Super e Challenge League, coppa svizzera compresa, vanno considerate quale salario da attività dipendente. È poi altrettanto pacifico che le retribuzioni provenienti da partite amichevoli fanno parte del reddito di un’attività lucrativa indipendente. Costituiscono un indizio determinante in questo senso la mancanza di qualsiasi legame con le società organizzatrici e la chiara alternanza delle squadre dirette.

                                         Più problematiche risultano invece le indennità derivanti dagli incontri di prima lega e dagli impegni di carattere internazionale. Contrariamente a quanto sembra sostenere l’autorità di tassazione, ci si potrebbe infatti chiedere se non costituiscano indizi determinanti per considerare l’arbitro come un lavoratore dipendente la sua designazione da parte di una specifica commissione arbitrale (cfr., per esempio, l’art. 6 del Regolamento di gioco del calcio dell’Associazione Svizzera di Football) e la successiva necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito. La questione può nondimeno restare aperta in questa sede.

                                         Come vedremo in seguito, la valutazione delle spese rivendicate dal ricorrente non sembra divergere a seconda che si tratti di redditi da attività indipendente o di redditi da attività dipendente. Né d’altronde se ne vede il motivo, soprattutto se ci si pone, conformemente all’opinione oggi decisamente prevalente, dal punto di vista di una concezione causale delle spese d’acquisizione e non di una finalizzata.

                                         3.4.

                                         La differenza fondamentale fra le spese professionali di un lavoratore dipendente e quelle di un lavoratore indipendente è rappresentata dalla misura della detrazione ammessa fiscalmente. Mentre per i dipendenti il legislatore pone precisi limiti, per gli indipendenti sono riconosciute tutte le spese effettive. Né l’indipendente né il dipendente sono tuttavia dispensati dall’onere di provare i costi di cui chiedono la deduzione. A tale riguardo, si richiede una prova quantitativa, per accertare la misura delle spese effettivamente sostenute, ed una qualitativa, per dimostrare che i costi effettivamente sostenuti e comprovati siano davvero spese professionali e non invece di mantenimento (Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo 1989, p. 258 ss.)

                                   4.   4.1.

                                         Per prima cosa, il ricorrente avanza una pretesa a titolo di sussistenza di, rispettivamente, fr. 1'300.– (nel 2006) e fr. 2'415.– (nel 2007), che l’Ufficio di tassazione ha ridotto a fr. 1'000.– (nel 2006) e fr. 2'000.– (nel 2007).

                                         4.2.

                                         Trattandosi di un’attività lucrativa dipendente, dal relativo reddito sono deducibili, tra l’altro, le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni (cfr. art. 25 cpv. 1 lett. b LT; art. 26 cpv. 1 lett. b LIFD)

                                         Per l’imposta cantonale, il contribuente ha diritto, per ogni pasto principale consumato fuori casa, ad una deduzione di fr. 14.–/15.– il giorno o fr. 3'000.–/3'200.– l’anno se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 4 cpv. 2 lett. a del decreto esecutivo del 20 dicembre 2005 concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2006; art. 5 cpv. 2 lett. a del decreto esecutivo del 12 dicembre 2006 concernente l’imposizione delle persone fisiche valido per il periodo fiscale 2007). La medesima deduzione massima è consentita anche per l’imposta federale diretta (art. 6 dell’Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente del 10 febbraio 1993 e relativa appendice).

                                         4.3.

                                         Come esposto in precedenza, per gli indipendenti sono invece riconosciute tutte le spese per vitto e alloggio fuori casa. Nel rispetto del consolidato principio secondo cui il fisco è tenuto a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano il carico impositivo mentre è il contribuente ad avere l’onere della prova per quei fatti che concorrono ad escludere o ridurre il debito verso l’erario (cfr., al proposito, DTF 121 II 257 consid. 4c/aa; sentenza 2A.209/2005 del 3 novembre 2005, in: RtiD I-2006 n. 11t, consid. 4.1; Blumenstein/Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 6. ed., Zurigo 2002, p. 416, con rinvii), spettava però a RI 1 documentare in modo ineccepibile i costi da lui effettivamente sostenuti, così da permettere all’autorità di tassazione di verificarne la natura ma anche la misura. La mancata collaborazione, nei casi in cui il contribuente è oggettivamente tenuto alla prova, non può che condurre alla non considerazione della deduzione.

                                         4.4.

                                         Tornando al caso in esame, la crocetta apposta nella piccola casella alla cifra 13.1.1 del certificato di salario 2007 rilasciato al contribuente dalla Swiss Football League dimostra inequivocabilmente che le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute nell’ambito degli impieghi di Super e Challenge League gli venivano già allora rimborsate dal suo datore di lavoro, in aggiunta al salario lordo di fr. 1'000.– (per partite di Super League) oppure di fr. 500.– (per partite di Challenge League).

                                         Tra queste spese rientrano in particolare le spese effettive per l’automobile, le spese di volo, taxi e ferrovia, così come le spese per la colazione, il pranzo e la cena, perlomeno contro presentazione del relativo giustificativo (Bosshard/Mösli, Der neue Lohnausweis, Berna/Muri 2007, p. 101; v. anche Istruzioni per la compilazione del certificato di salario, Modello 11, edite dalla Conferenza fiscale svizzera e dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, n. 56). Contrariamente a quanto sembra sostenere il ricorrente, poco importa invece che il nuovo regolamento delle spese allestito dall’Associazione Svizzera di Football (ASF) il 21 novembre 2008 ed approvato dall’Amministrazione fiscale del Canton Berna il 4 dicembre 2008, riconosca un’indennità globale di fr. 80.– per spese forfetarie agli arbitri e assistenti arbitri della lega professionale. Tale regolamento, peraltro non ancora in vigore nei periodi fiscali qui in discussione, non fa altro che confermare che le spese di “sussistenza” sono tutt’oggi assunte dal datore di lavoro, senza la necessità di presentare un giustificativo.

                                         4.5.

                                         Alla luce della documentazione esposta ed in assenza di prove contrarie, ne consegue che il contribuente non aveva diritto ad alcuna deduzione per le partite di Super e Challenge League arbitrate nel 2006 (15) e nel 2007 (28).

                                         Per le ulteriori partite rivendicate (4 nel 2006 e 7 nel 2007), gli importi complessivi di fr. 1'000.– (2006) e fr. 2'000.– (2007) ammessi in deduzione dall’autorità di tassazione appaiono quindi manifestamente spropositati, tali da prospettare una riforma delle decisioni su reclamo in sfavore del ricorrente, sia per l’imposta cantonale sia per l’imposta federale diretta (cfr, al proposito della facoltà del contribuente di ritirare il ricorso, decisione CDT n. 80.2009.163 dell’8 febbraio 2010). Vista l’esigua entità delle prospettate correzioni, questa Camera rinuncia tuttavia ad una loro riforma, per cui diventa superfluo chiedere una sua presa di posizione, in ossequio al suo diritto di essere sentito.

                                   5.   5.1.

                                         Il ricorrente espone poi una pretesa di fr. 3'580.– (nel 2006), rispettivamente fr. 5'200.– (nel 2007), per spese di lavanderia. Al riguardo rinvia al listino prezzi della lavanderia __________ di __________, postulando un importo complessivo di 20 franchi per ogni lavaggio successivo ad una partita o allenamento.

                                         5.2.

                                         Al di là del fatto che non è del tutto chiaro come il ricorrente calcoli gli importi fatti valere, la richiesta è in ogni caso manifestamente infondata. Come precedentemente ricordato, sia in caso di attività lucrativa dipendente che in caso di attività lucrativa indipendente, le spese professionali rivendicate devono essere effettivamente sostenute dal contribuente. Il generico rinvio ad un listino prezzi di una lavanderia non può certo fondare una legittima rivendicazione in tal senso, così come non può fondare alcuna valida pretesa il lavoro eseguito in proprio: presupposto per la considerazione di eventuali prestazioni di lavanderia ad opera dello stesso contribuente o della moglie sarebbe infatti l’assoggettamento del relativo valore all’imposta sul reddito. Le decisioni impugnate, che in assenza del benché minimo giustificativo quantificano comunque in 5 franchi il costo presumibile di lavanderia (detersivo, ammorbidente, acqua, elettricità) alla fine di ogni partita e allenamento, appaiono quindi oltremodo generose.

                                   6.   6.1.

                                         RI 1 domanda poi il riconoscimento delle spese di trasferta dal domicilio di __________ al Centro sportivo nazionale della gioventù di __________, dove il contribuente cura la sua preparazione fisica.

                                         6.2.

                                         Questa Camera non nega l’oggettiva esigenza del ricorrente di utilizzare la propria automobile privata per i suddetti spostamenti, né può essere criticato il costo di fr. 12.35 rivendicato per ogni singolo tragitto, pari ad una deduzione di 65 cts/km per 19 chilometri (cfr., per esempio, l’apposito sito internet www.finaroute.ch).

                                         Eccessive appaiono invece le trasferte, quantificate dallo stesso contribuente in 156 il primo anno e 208 il secondo anno, ciò che corrisponde ad una media di quattro allenamenti alla settimana (ritenuto che nel corso del 2006 la sua attività sportiva è stata parzialmente interrotta a seguito di un infortunio). L’intensità delle sedute di allenamento è certamente plausibile per un arbitro di livello internazionale, così come le infrastrutture del Centro sportivo nazionale di __________ sono indubbiamente ideali per una preparazione fisica ottimale. Senza nulla togliere alla professionalità dell’attività accessoria del ricorrente, è però altrettanto innegabile che una corretta preparazione atletica può essere svolta anche al di fuori di un centro sportivo, specie quando si tratta di affinare la resistenza aerobica.

                                         Fatte queste premesse ed in assenza di contrari elementi probatori, le decisioni impugnate, con cui l’autorità di tassazione ha di fatto riconosciuto 80 (nel 2006) rispettivamente 121 (nel 2007) sedute di allenamento al Centro sportivo nazionale di __________, meritano pertanto piena conferma.

                                   7.   7.1.

                                         Il ricorrente contesta altresì la mancata deduzione delle fatture emesse dalla __________ (fr. 68.– per l’acquisto di plantari di sostegno nel 2006), dallo studio __________ (fr. 1'440.– per 18 sedute di massaggi sportivi nel 2006 e fr. 1’440.– per ulteriori 18 sedute nel 2007) e dalla __________ (fr. 796.20 per la consulenza e l’acquisto di una particolare scarpa da corsa nel 2006), che qualifica globalmente quali “costi medici”.

                                         7.2.

                                         Contrariamente a quanto sembra sostenere l’autorità di tassazione, le spese rivendicate dal ricorrente non rientrano nella categoria delle spese di malattia e infortunio disciplinate dagli art. 32 cpv. 1 lett. i LT e 33 cpv. 1 lett. h LIFD, trattandosi da un lato di massaggi sportivi non prescritti da un medico, e dall’altro di speciali scarpe e supporti ortopedici atti unicamente a migliorare le prestazioni sportive, non invece di mezzi ausiliari o di apparecchiature sanitarie di cui il contribuente deve dotarsi su prescrizione medica.

                                         Le suddette fatture non sono tuttavia nemmeno deducibili come spese per il conseguimento del reddito. È infatti difficilmente immaginabile che RI 1 non possa ragionevolmente rinunciare a regolari sedute di massaggi sportivi così come all’acquisto di particolari scarpe da corsa e plantari per assolvere all’attività sportiva di arbitro. Comunque sia, il ricorrente non dimostra il contrario, per cui le fatture in discussione costituiscono di tutta evidenza delle spese di mantenimento ordinario non deducibili (art. 33 lett. a LT; art. 34 lett. a LIFD).

                                   8.   8.1.

                                         Il contribuente chiede pure la deduzione dell’abbonamento al Libretto ETI, estensione mondo, spiegando di necessitare di un’adeguata assicurazione durante i suoi impegni all’estero per conto dell’Unione Europea delle Federazioni Calcistiche (UEFA).

                                         8.2.

                                         Al di là del fatto che la copertura dell’assicurazione in esame non si limita all’ambito professionale ma si estende a qualsiasi tipo di viaggio, la sua diffusione nelle economie domestiche è tale da considerare i relativi costi, al pari di qualsiasi altro premio pagato per un’assicurazione tradizionale, come spese ordinarie di mantenimento.

                                         Alla stessa stregua di un’assicurazione sulla vita oppure contro la perdita di una licenza di volo (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, 2. ediz., Zurigo 2009, n. 48 ad art. 26 LIFD, p. 460; Locher, op. cit., n. 54 ad art. 26 LIFD, p. 662), i premi pagati per un’assicurazione viaggi, cancellazione e assistenza come quella in discussione non possono essere dedotti dal reddito di un’attività lucrativa dipendente. Lo stesso principio vale anche in caso di attività lucrativa indipendente, a meno che il contribuente non dimostri di correre notevoli rischi nello svolgimento della sua professione, tali da necessitare la stipula di una determinata assicurazione per prevenire le conseguenze economiche dell’evento pregiudizievole. Ciò non è evidentemente il caso del ricorrente, ove si pensi appena che i suoi impegni internazionali implicano al massimo una decina di trasferte all’anno. Nemmeno il mancato riconoscimento di spese professionali a questo titolo presta pertanto il fianco a critiche.

                                   9.   9.1.

                                         Il ricorrente rivendica ancora la deduzione dell’intero prezzo pagato per un dispositivo Bemer 3000, acquistato per ovviare a problemi di circolazione alle gambe e in particolar modo ai piedi, così come l’intero prezzo pagato per iscriversi ad un corso di Yoga, che reputa un ottimo complemento alla preparazione puramente fisica e mentale.

                                         9.2.

                                         La magnetoterapia è un genere di terapia alternativa, basata sull’utilizzo di campi magnetici. Secondo i suoi promotori, questa forma di trattamento complementare permette all’organismo di ottenere un miglioramento nella fornitura di ossigeno ed energia e di conseguenza un sensibile sviluppo delle funzioni corporee. Il dispositivo acquistato dal contribuente viene in particolare consigliato per rafforzare l’autoregolazione, per attivare le funzioni di autoguarigione e per ottimizzare le prestazioni sportive (cfr., al proposito, www.bemer3000.com). Lo Yoga è invece una disciplina millenaria, nata in India ma assai diffusa nel mondo occidentale contemporaneo. Come sottolineato dallo stesso ricorrente, la sua pratica permette di migliorare il funzionamento degli organi interni, rinforza la muscolatura, aumenta il senso di equilibrio, insegna a mantenere le corrette posture corporee, così come ad esplorare il proprio animo.

                                         In queste circostanze, le spese fatte valere non possono certo essere considerate in misura integrale come costi professionali. I potenziali benefici della magnetoterapia e della pratica dello Yoga travalicano infatti la figura dell’arbitro di calcio, estendendosi alla vita di tutti i giorni. Ciò posto, va osservato che la fissazione della quota privata di una determinata spesa è una questione essenzialmente di apprezzamento (sentenza TF n. 2A.60/1998 del 27 maggio 1999, in: ASA 69 p. 872, consid. 4). Viste le considerazioni esposte ed in assenza di indicazioni più precise, a giudizio di questa Camera non v’è pertanto motivo di ritoccare le proporzioni decise dall’autorità di tassazione, la quale ha ritenuto comunque equo ammettere in deduzione un quarto del prezzo di acquisto del dispositivo Bemer 3000 e la metà dei costi di partecipazione al corso di Yoga.

                                10.   10.1.

                                         Il contribuente espone poi una somma di fr. 267.– per l’acquisto di diversi volumi pubblicati dall’Aiuto allo Sport Svizzero, dal titolo “Germany World Cup”, che a suo dire gli permetterebbero di accedere ad una moltitudine di dati, statistiche ed informazioni utili ad un’adeguata preparazione teorica.

                                         10.2.

                                         L’acquisto di letteratura specializzata è di principio deducibile, sia nell’ambito di un’attività dipendente che indipendente. Non basta comunque che le opere rientrino più o meno direttamente nel settore di competenza professionale del contribuente. Per quanto concerne lo specifico campo dell’attività lucrativa dipendente, occorre piuttosto che si tratti di mezzi ausiliari indispensabili per l’esercizio della professione e non solo di libri acquistati essenzialmente per passione o passatempo (Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, op. cit., n. 33 ad art. 26 LIFD, p. 457).

                                         Nel caso in esame, il ricorrente si è limitato a produrre un bollettino di pagamento, intestato alla “Sport Schweiz Verlags- und Vertriebs AG”, senza dimostrare il numero né tanto meno l’asserito contenuto dei volumi acquistati. Dal solo titolo della raccolta, “Germany World Cup 2006”, un’effettiva relazione di questi ultimi con l’attività sportiva di arbitro risulta comunque improbabile. A questa Camera non resta pertanto che confermare integralmente la decisione impugnata, senza la necessità di ulteriori approfondimenti.

                                11.   11.1.

                                         RI 1 chiede infine di poter dedurre il prezzo d’acquisto di una fotocamera digitale, pari a fr. 348.90.

                                         11.2.

                                         Come sostenuto dal ricorrente, nel corso di un’ispezione preliminare del terreno da gioco, soprattutto in caso di intemperie, può essere senz’altro utile scattare alcune fotografie, da assumere eventualmente quali mezzi di prova. Resta però il fatto che questo uso può oggettivamente essere soltanto sporadico e l’acquisto di una fotocamera digitale da parte di un arbitro di calcio non può realisticamente apparire dettato dal possibile utilizzo a fini professionali, bensì da motivi ordinari di intrattenimento e di interesse personale per cui un simile apparecchio digitale è presente nella maggior parte delle economie domestiche. D’altronde, proprio in ragione della sua larga diffusione, è altrettanto possibile che l’arbitro possa usufruire, in caso di bisogno, di un mezzo tecnico equivalente fornito direttamente dalla società che ospita la partita. È pertanto a giusto titolo che l’autorità di tassazione non ha ammesso in deduzione nemmeno una parte del prezzo d’acquisto della fotocamera digitale.

                                12.   Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, il ricorso deve conseguentemente essere respinto.

                                         Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    800.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    880.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

80.2009.112 — Ticino Camera di diritto tributario 07.04.2010 80.2009.112 — Swissrulings