Incarto n. 80.2008.98
Lugano 31 ottobre 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Andrea Pedroli
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
parti
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 4 settembre 2008 contro la decisione del 10 settembre 2008 in materia di imposta comunale 2006.
Fatti
A. Con decisione del 19 marzo 2008, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona ha notificato ai coniugi __________ la tassazione IC/IFD 2006, nella quale ha commisurato il reddito imponibile in fr. 113'000.– per l’IC ed in fr. 108'900.– per l’IFD.
In seguito ad un reclamo, con il quale i contribuenti hanno contestato l’aumento del valore locativo del loro rustico di __________, l’autorità di tassazione ha ridotto tale valore, con decisione del 10 settembre 2008 da fr. 4'806.– a fr. 3'600.–.
B. Con ricorso del 4 settembre 2008, il RI 1 dichiara di non essere d’accordo con la riduzione del reddito dell’immobile dei contribuenti e chiede che il valore locativo sia riportato all’importo di fr. 4'806.–.
C. Prendendo posizione sul ricorso, con scritti rispettivamente del 10 e del 12 settembre 2008, tanto l’Ufficio di tassazione quanto i contribuenti chiedono che sia dicharato irricevibile per carenza di legittimazione attiva del Comune.
Diritto
1. 1.1.
Conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
1.2
Per l’art. 227 cpv. 1 prima frase LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario.
Un’analoga disposizione è contenuta nella legge federale sull’imposta diretta, che consente al contribuente di impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell’autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, davanti a una commissione di ricorso indipendente dall’autorità fiscale (art. 140 cpv. 1 prima frase LIFD).
2. Come ha già avuto occasione di rilevare questa Camera, in una sentenza fondata ancora sulla legge tributaria del 1976, contrariamente al Cantone, titolare della sovranità fiscale originaria, il Comune possiede soltanto un potere d'imposizione derivato, conferitogli dalla legge o dalla costituzione (cfr. Bottoli, Lineamenti di diritto tributario, 1977, p. 187). La legge non conferisce al Comune poteri di tassazione originari, segnatamente competenze fiscali proprie in materia di accertamento del reddito (utile) e della sostanza (capitale) imponibili dei contribuenti (cfr. Bottoli, op. cit., p. 188). L'imposta comunale - così ha voluto il Legislatore - è commisurata agli stessi fattori imponibili determinati per il prelievo dell'imposta cantonale (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 2000 dell' 11 settembre 1974, p. 34). Al Comune non è quindi nemmeno data facoltà di presentare reclamo o ricorso contro le tassazioni notificate dagli Uffici di tassazione ai singoli contribuenti (sentenza CDT 200 del 3 settembre 1990 in re Comune di V.).
3. È vero che il Comune è legittimato a reclamare ed a ricorrere contro il riparto intercomunale (cfr. art. 286 e art. 287 LT). Anche in questo caso il rimedio giuridico è limitato alla contestazione della quota percentuale di riparto e non consente di rimettere in discussione la tassazione in quanto tale. Nell'ambito dell'organizzazione tributaria cantonale al Comune spettano, in materia di tassazione, unicamente compiti consultivi, che vengono espletati mediante la Delegazione tributaria (cfr. ancora CDT 200 del 3 settembre 1990 in re Comune di V.).
4. Visto quanto precede, questa Camera non può far altro che dichiarare irricevibile il ricorso del Comune.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-; -; -.
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: