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Ticino Camera di diritto tributario 26.02.2008 80.2007.86

26 febbraio 2008·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·2,040 parole·~10 min·3

Riassunto

Imposta immobiliare comunale: aggiornamento particolare valore di stima, tassazione già passata in giudicato

Testo integrale

Incarto n. 80.2007.86

Lugano 26 febbraio 2008

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1  

contro  

RS 1 rappr. da: RA 1  

Oggetto

ricorso del 25 giugno 2007 contro la decisione del 31 maggio 2007 in materia di imposte comunali 2002, 2003 e 2004.

Fatti

                                  A.   I coniugi RI 1 sono comproprietari, in ragione di un mezzo ciascuno, del fondo part. __________ RFD di __________, su cui sorge la loro casa monofamiliare, edificata negli anni 2000/2001.

                                         In mancanza di una stima immobiliare aggiornata, l’Ufficio di tassazione di __________, notificando ai contribuenti le tassazioni IC/IFD 2003 e 2004, con separate decisioni del 3 febbraio e del 9 novembre 2005 esponeva, quale contropartita degli interessi passivi, un valore locativo di fr. 12'790.–, pari al 6.25% della metà dell’investimento totale sostenuto dai contribuenti per l’edificazione della loro casa d’abitazione, e, quale contropartita dell’ipoteca, un importo di fr. 253'000.–, pari al 70% dell’investimento al netto della primitiva stima. Non essendo state impugnate, tali tassazioni sono passate in giudicato.

                                  B.   Da parte sua, il Comune di __________ notificava il 14 agosto 2003 l’imposta comunale per l’anno 2002, in cui esponeva ai coniugi RI 1 un’imposta immobiliare comunale di fr. 23.70, calcolata nell’uno per mille su un valore di stima di fr. 23'680.–. Successivamente, con decisioni del 31 marzo e del 29 dicembre 2005, notificava ai contribuenti i conguagli per gli anni 2003 e 2004, nei quali evidenziava un’imposta immobiliare comunale di fr. 37.10, calcolata nell’uno per mille su un valore di stima di fr. 37'082.–.

                                  C.   Nel frattempo, in occasione della procedura di aggiornamento delle stime delle proprietà situate nel Comune di __________, valida per gli anni 2001/2002/2003, il fondo part. __________ è stato valutato in complessivi fr. 270'855.–. I prospetti contenenti i nuovi valori di stima sono stati depositati presso il Municipio a contare dal 16 gennaio 2006 e per un periodo di trenta giorni; non essendo stato interposto reclamo, la decisione dell’Ufficio cantonale di stima è passata in giudicato.

                                         Il successivo 12 dicembre 2006, il Comune di __________ notificava ai contribuenti tre nuovi conguagli per gli anni 2002, 2003, e 2004, nei quali esponeva un’imposta immobiliare rettificata in fr. 203.75, sulla base della nuova stima ufficiale.

                                  D.   RI 1 presentava reclamo entro i termini di legge, chiedendo lo stralcio dei nuovi conteggi argomentando che le imposte comunali per gli anni 2002, 2003 e 2004 erano già state oggetto di intimazione e di conguaglio e le relative decisioni, non impugnate, erano ormai passate in giudicato.

                                         Il Comune di __________, con decisione del 31 maggio 2007, respingeva il reclamo rinviando sostanzialmente alla prassi secondo cui, in mancanza di una stima ufficiale della nuova costruzione, l’importo prelevato quale imposta immobiliare non può che assumere “la valenza di un mero acconto”.

                                  E.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, il contribuente propone nuovamente l’annullamento dei nuovi conteggi, ribadendo e sviluppando gli argomenti esposti nel reclamo: la sua buona fede nel considerare definitivi i conguagli 2002, 2003 e 2004, l’importanza del principio della sicurezza giuridica, la mancanza di qualsiasi riserva in merito ad una possibile revisione delle suddette decisioni e l’impossibilità di applicare retroattivamente i nuovi valori di stima alle imposte 2002, 2003 e 2004.

                                  F.   Nelle proprie osservazioni del 23 luglio 2007, il Comune di __________ propone invece di respingere il ricorso. Evidenzia in particolare il lasso di tempo trascorso tra il momento del rilascio del permesso di abitabilità e la decisione sul nuovo valore di stima, il fatto che l’Ufficio di tassazione di __________, in questo periodo, abbia preso in considerazione elementi sia di reddito che di sostanza relativi alla nuova costruzione, nonché la costante prassi comunale in materia.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         La legge sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare (Lst, RL 10.2.9.1), che stabilisce il valore degli immobili determinante ai fini fiscali (art. 1 Lst), definisce il valore di stima dei fondi edificabili ed edificati pari al loro valore venale, a dipendenza del grado di urbanizzazione (art. 15 cpv. 1 Lst). A sua volta, il valore venale è dichiarato pari al prezzo normalmente conseguibile per un oggetto analogo in una libera contrattazione (art. 16 cpv. 1 Lst). Per i fondi edificati, esso va determinato tenendo conto del valore metrico e di quello di reddito (art. 16 cpv. 2 Lst). La normativa precisa poi che le stime immobiliari seguono criteri di schematicità e di prudenzialità (art. 20 Lst) ed indica che la revisione generale delle stime viene ordinata dal Consiglio di Stato trascorsi 20 anni dalla messa in vigore della stima precedente (art. 6 cpv. 3 Lst); sono tuttavia previsti aggiornamenti intermedi (art. 7 Lst) o particolari (art. 8 Lst) nonché revisioni eccezionali (art. 9 Lst).

                                         L’art. 26 Lst precisa inoltre che il Consiglio di Stato è competente a decidere la revisione generale ed i successi aggiornamenti delle stime dei fondi: quale autorità preposta alle operazioni di stima è designato l’Ufficio stima (art. 27 Lst). Contro ogni nuova determinazione o aggiornamento della stima è dato diritto di reclamo (art. 34 Lst) e poi facoltà di ricorso al Tribunale di espropriazione (art. 37 Lst).

                                         1.2.

                                         Come esposto in narrativa, la casa monofamiliare di proprietà dei coniugi RI 1 è stata edificata negli anni 2000/2001; il permesso di abitabilità è stato loro rilasciato il 14 novembre 2001.

                                         Il fondo part. __________ RFD di __________ è quindi stato oggetto di nuova stima. I prospetti contenenti le stime “aggiornamenti particolari” comprendenti i fabbricati nuovi o riattati per gli anni 2001/2002/2003 sono stati depositati presso il Municipio di __________ solo nel corso del mese di gennaio 2006. Gli interessati hanno potuto prenderne visione a contare dal 16 gennaio 2006 e per un periodo di trenta giorni. L’avviso di deposito precisava che il Consiglio di Stato avrebbe stabilito la messa in vigore dei nuovi valori di stima ed aggiungeva che il termine per reclamare all’Ufficio cantonale di stima era fissato al 20 marzo 2006.

                                         Nel frattempo, mediante decreto esecutivo del 18 gennaio 2006, il Consiglio di Stato ha ordinato l’entrata in vigore con effetto al 31 dicembre 2005 delle nuove stime rivedute e aggiornate. Non essendo stato interposto reclamo dai ricorrenti, il nuovo valore di stima del fondo part. __________ è infine passato in giudicato.

                                   2.   2.1.

                                         Sugli immobili di proprietà delle persone fisiche e giuridiche, i comuni prelevano un’imposta immobiliare (art. 291 cpv. 1 LT), calcolata applicando l’aliquota proporzionale dell’1 per mille al loro valore di stima ufficiale, senza alcuna deduzione di debiti (art. 293 LT).

                                         Per ragioni di coerenza con il nuovo sistema di tassazione annuale postnumerando che, ai fini dell’imposta sulla sostanza, considera la situazione alla fine del periodo fiscale o dell’assoggettamento (art. 52 cpv. 1 LT), dal 1° gennaio 2003 il valore di stima determinante ai fini del calcolo dell’imposta è quello della fine dell’anno civile e non più quello dell’inizio dello stesso anno civile (BU 2002, 224).

                                         2.2.

                                         Nel caso in esame, il Comune di __________ ha dapprima riscosso un’imposta immobiliare comunale di fr. 23.70 per l’anno 2002 e di fr. 37.10 per gli anni 2003 e 2004. In seguito alla pubblicazione delle nuove stime ufficiali ed alla loro messa in vigore, il 12 dicembre 2006 ha poi notificato ai contribuenti tre nuovi conguagli, che annullavano e sostituivano i precedenti, nei quali esponeva un’imposta immobiliare rettificata in fr. 203.75.

                                         Il vero problema, come si vede, è quello della validità della sostituzione delle tassazioni a partire dalla data del rilascio del permesso di abitabilità della nuova costruzione, indipendentemente dall’entrata in vigore delle nuove stime aggiornate e rivedute; tale pratica, a detta della stessa autorità comunale, costituirebbe una consolidata prassi.

                                   3.   3.1.

                                         Già dalla sistematica della normativa cantonale si può dedurre che la procedura di valutazione della sostanza immobiliare è indipendente da quella di tassazione.

                                         Tale soluzione può apparire per certi versi insoddisfacente: come evidenziato dal Comune di __________, tra il rilascio del permesso di abitabilità, con cui “la nuova costruzione acquista valore e comincia a produrre reddito”, ed il calcolo del valore di stima aggiornato possono trascorrere anche diversi anni. Ciò non toglie tuttavia che la scelta di imporre gli immobili in base al loro valore di stima ufficiale scaturisce da una legge in senso formale: essa è dunque espressione della volontà del legislatore cantonale.

                                         3.2.

                                         In concreto, non vi è anzitutto nessuna ragione per discostarsi dalla messa in vigore della nuova stima del fondo part. __________ RFD di __________, fissata per il 31 dicembre 2005. Dal decreto esecutivo del 18 gennaio 2006 non si può infatti dedurre in alcun modo che il Consiglio di Stato intendesse adottare una soluzione diversa da quella ivi menzionata per quanto attiene all’entrata in vigore delle stime immobiliari dei fabbricati nuovi o riattati.

                                         Non va poi dimenticato che in ambito fiscale, le esigenze che derivano dal principio di legalità sono particolarmente severe, tanto è vero che la necessità di una base legale formale ha valore di diritto costituzionale indipendente: conformemente all’art. 127 cpv. 1 Cost. fed., i principi generali dell’imposizione fiscale, in particolare la cerchia dei contribuenti, l’imponibile e il suo calcolo devono essere disciplinati dalla legge medesima. Ora, il testo dell’art. 293 LT, ripreso dalla legge tributaria del 1976, rimasta in vigore fino alla fine del 1994, è chiaro e non lascia adito a diverse interpretazioni: l’imposta immobiliare comunale è commisurata al valore di stima ufficiale, esclusa ogni deduzione di debiti (Messaggio del Consiglio di Stato dell’11 settembre 1974, in: Raccolta Verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria primaverile 1976, vol. 4, p. 1457). Contrariamente a quanto sembra sostenere il Comune di __________, nella legge tributaria non è invece ravvisabile una lacuna legislativa nell’assenza di norme legali che disciplinano il lasso di tempo che trascorre tra il rilascio del permesso di abitabilità e l’entrata in vigore della nuova stima. Si tratta, se del caso, di una cosiddetta lacuna impropria della norma positiva, ovvero di una mancanza di una regola che sarebbe opportuno o persino necessario introdurre, ma che in ogni caso l’autorità giudiziaria o amministrativa non può colmare, poiché essa si sostituirebbe al legislatore disattendendo il principio della separazione dei poteri (DTF 131 II 562 = RDAF 2005 II 419).

                                         3.3.

                                         Così stando le cose, si deve senz’altro concludere che la prassi comunale, che fa retroagire il nuovo valore di stima alla data del rilascio del permesso di abitabilità, indipendentemente dalla sua formale messa in vigore, non può essere tutelata.

                                         Nemmeno l’indicazione di una nota in calce al conguaglio, con cui l’autorità comunale si riserva la facoltà di rivedere i conteggi, può ritornare utile: anche nell’ipotesi in cui l’entrata in vigore della nuova stima dovesse corrispondere alla data del permesso di abitabilità, non si vede infatti quale sia la base legale che consentirebbe all’autorità comunale di riscuotere l’imposta sulla differenza, non essendovi un motivo di recupero d’imposta né di revisione (cfr., al proposito, decisione CDT n. 80.1999.51, in: RDAT II-1999 n. 8t e riferimenti citati).

                                   4.   Anche la prassi dell’autorità cantonale di tassazione, cui fa riferimento il Comune di __________, consistente nel prendere in considerazione l’investimento sostenuto dai contribuenti per l’edificazione della nuova costruzione, quale contropartita degli interessi passivi e dei debiti, lascia spazio a qualche interrogativo. Nel presente caso, tuttavia, la questione può essere lasciata aperta, per il fatto che le relative tassazioni, non impugnate, sono ormai passate in giudicato.

                                   5.   Il ricorso è conseguentemente accolto.

                                         Di conseguenza, i nuovi conteggi delle imposte comunali 2002, 2003 e 2004 emessi il 4 dicembre 2006 sono annullati. Visto l’esito del gravame, non si prelevano tassa di giustizia e spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, i conguagli delle imposte comunali 2002, 2003 e 2004 emessi il 4 dicembre 2006 ed intimati ai coniugi RI 1 il successivo 12 dicembre 2006 sono annullati.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -.  

terzi implicati

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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