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Ticino Camera di diritto tributario 31.01.2008 80.2007.78

31 gennaio 2008·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·846 parole·~4 min·4

Riassunto

Revisione: vuoto di tassazione, dichiarazione transitoria, spese di manutenzione

Testo integrale

Incarto n. 80.2007.78

Lugano 31 gennaio 2008

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso dell’8 giugno 2007 contro la decisione del 14 maggio 2007 in materia di imposta transitoria 2003A e di revisione IC/IFD 2001/2002.

Ritenuto in fatto e considerando in diritto

                                     -   che RI 1 è stato tassato, per il periodo fiscale 2001/2002, riferito agli anni di computo 1999/2000, con decisione del 22 luglio 2002, regolarmente passata in giudicato;

                                     -   che nella dichiarazione d’imposta transitoria 2003A, conseguente al passaggio al sistema impositivo postnumerando annuale a partire dal 1° gennaio 2003, il contribuente non indicava redditi straordinari né faceva valere spese straordinarie;

                                     -   che il 1° settembre 2004, con particolare riferimento al fondo part. __________ RFD di __________, di cui è comproprietario unitamente al fratello __________, confermava di avere optato per la deduzione forfetaria delle spese di manutenzione dell’immobile, “nonostante avessimo sostenuto nel 2001 e 2002 delle spese non indifferenti ben al di sopra del forfait”;

                                     -   che successivamente, con istanza del 1° settembre 2007, RI 1 contestava la ricezione di una formale decisione in merito alla sua dichiarazione d’imposta 2003A e postulava quindi la revisione della tassazione ordinaria IC/IFD 2001/2002, argomentando di avere erroneamente omesso di indicare le spese straordinarie di manutenzione sostenute negli anni 2001/2002 per la comproprietà di __________;

                                     -   che l’Ufficio di tassazione, con decisione dell’11 aprile 2007, respingeva l’istanza, osservando sostanzialmente che non era stato invocato alcun motivo di revisione previsto dalla legge;

                                     -   che il contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo dell’8 maggio 2007, nel quale ribadiva di non avere mai ricevuto una formale decisione e faceva nuovamente valere le spese straordinarie di manutenzione, da prendere in considerazione mediante revisione della tassazione IC/IFD 2001/2002;

                                     -   che l’autorità fiscale respingeva il reclamo con decisione del 14 maggio 2007, spiegando che il contribuente avrebbe dovuto indicare l’esistenza di spese straordinarie nella dichiarazione d’imposta transitoria 2003A;

                                     -   che con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 ripropone le contestazioni già sottoposte all’Ufficio di tassazione, postulando nuovamente la revisione della sua tassazione IC/IFD 2001/2002 e quella di suo fratello __________;

                                     -   che, al cospetto di tassazioni già passate in giudicato, le spese di manutenzione degli immobili occorse di per sé nel periodo del cosiddetto “vuoto di tassazione”, nella misura in cui configurano giuridicamente delle spese straordinarie (cfr. Allidi/Bernardoni/Bortolotto, Dalla tassazione biennale praenumerando alla tassazione annuale postnumerando, Agno 2003, pag. 89 ss.), possono comunque essere prese in considerazione, operando una revisione della tassazione ordinaria IC/IFD 2001/2002 (art. 321f cpv. 2 lett. a LT; cfr. anche art. 218 cpv. 5 lett. a LIFD);

                                     -   che, perché ciò possa avvenire, occorre tuttavia che il contribuente rispetti la procedura prevista dall’art. 321h LT, vale a dire che presenti la dichiarazione d’imposta 2003A debitamente compilata, segnatamente completata nella sua parte riguardante le deduzioni delle spese straordinarie;

                                     -   che, in tal caso, la dichiarazione è infatti considerata quale domanda di revisione (art. 321f cpv. 3 LT);

                                     -   che i termini temporali applicabili ai fini di questa revisione non sono pertanto quelli dell’art. 233 LT, ma quelli usuali validi per la presentazione dei moduli della dichiarazione di imposta, oppure, come nel caso di specie, il termine prorogato a seguito di una decisione dell’autorità fiscale (Allidi/Bernardoni/Bortolotto, op. cit., pag. 84);

                                     -   che, così stando le cose, poco importa che l’autorità fiscale non possa provare la notificazione della controversa decisione, in quanto quest’ultima non è stata spedita per invio raccomandato;

                                     -   che, ciò che più conta, è che RI 1 ha rinunciato ad esporre nella dichiarazione d’imposta transitoria 2003A le spese straordinarie sostenute negli anni 2001/2002, facendo quindi decadere il diritto di ottenere la revisione “straordinaria” (a motivo delle spese straordinarie) della tassazione del periodo fiscale 2001/2002;

                                     -   che, d’altra parte, non sono evidentemente nemmeno adempiute le condizioni per poter richiedere una revisione ordinaria della tassazione IC/IFD 2001/2002, riferita agli anni di computo 1999/2000;

                                     -   che, in base alle considerazioni che precedono, il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è conseguentemente respinto;

                                     -   che, visto l’esito del gravame, la tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    380.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2  

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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