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Ticino Camera di diritto tributario 20.11.2008 80.2007.74

20 novembre 2008·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·2,499 parole·~12 min·3

Riassunto

Dispendio: sproporzione fra entrate e uscite, aggiunta "altri redditi", aiuto dei genitori

Testo integrale

Incarto n. 80.2007.74

Lugano 20 novembre 2008

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Ivano Ranzanici (in sostituzione di Stefano Bernasconi assente), Mauro Mini

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 1 giugno 2007 contro la decisione del 2 maggio 2007 in materia di IC e IFD 2005.

Fatti

                                  A.   RI 1, nato nel __________, di formazione fotografo, vive con i genitori a __________. Dal 21 novembre 2001 lavora a tempo pieno alle dipendenze della __________ di __________, in qualità di aiuto-orologiaio. In precedenza, aveva invece svolto diverse altre attività a carattere temporaneo presso le ditte “__________”, “__________” e “__________”.

                                         Nella dichiarazione fiscale 2005, il contribuente indicava di avere percepito un reddito da attività dipendente di complessivi           fr. 7'945.–, oltre ad un reddito di fr. 4'027.– proveniente dall’attività indipendente accessoria di fotografo.

                                  B.   Notificando al contribuente la tassazione IC/IFD 2005, con decisione del 21 dicembre 2006, l’Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito imponibile in fr. 24'900.– per l’IC ed in    fr. 26'200.– per l’IFD. L’autorità di tassazione aveva in particolar modo aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 20'000.–, spiegando nella motivazione che si trattava di “prestazioni valutabili in denaro o reddito d’altra fonte stabiliti per insufficienza di disponibilità finanziaria”.

                                  C.   Il contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 16 gennaio 2007, nel quale contestava di avere avuto altre entrate oltre a quelle dichiarate. Argomentava in sostanza di essere stato costretto a cercare occupazioni estranee alla sua formazione, grazie alle quali riusciva appena a raggiungere il minimo vitale.

                                         L’Ufficio di tassazione, con decisione del 2 maggio 2007, accoglieva parzialmente il reclamo, riducendo a fr. 12'000.– il reddito d’altra fonte, sulla base di un riveduto calcolo del dispendio.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente lo stralcio degli “altri redditi” aggiunti dall’autorità di tassazione. Nelle argomentazioni ribadisce quanto già sollevato in sede di reclamo, sottolineando in particolare di avere vissuto “in condizioni molto precarie sia per la mia situazione reddituale e professionale sia anche per quella dei miei genitori”.

                                         Nell’ambito dell’istruzione del ricorso, questa Camera ha sottoposto al contribuente il calcolo delle entrate e delle uscite allestito dall’autorità di tassazione, invitandolo a presentare le sue puntuali osservazioni. In risposta, con scritto del 4 novembre 2008, RI 1 ha affermato di spendere mensilmente all’incirca fr. 450.– per la cassa malati e le trasferte da __________ a __________, aggiungendo poi che “si è trattato di un periodo finanziariamente difficile… e l’unica fortuna è stata quella di poter vivere in casa dai miei genitori”.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Nella procedura fiscale vige la massima ufficiale e il principio inquisitorio. L’autorità di tassazione, cui spetta il dovere di chiarire d’ufficio i fatti fiscalmente rilevanti, controlla la dichiarazione d’imposta e procede a tutte le indagini necessarie (art. 204 cpv. 1 LT; art. 130 cpv. 1 LIFD), senza essere in particolare vincolata agli elementi imponibili riconosciuti o dichiarati dai contribuenti (decisione TF 2A.105/2007 del 3 settembre 2007; cfr., al proposito, Berger, Voraussetzungen und Anfechtung der Ermessensveranlagung, in: ASA 75 p. 185, p. 190). La procedura fiscale è inoltre retta dal principio di collaborazione. Sia secondo l’art. 196 LT sia secondo l’art. 123 cpv. 1 LIFD, le autorità di tassazione determinano con il contribuente le condizioni di fatto o di diritto determinanti per un’imposizione completa ed esatta. Al contribuente è imposto l’obbligo di fare tutto il necessario per consentire una tassazione completa ed esatta (art. 200 LT; art. 126 cpv. 1 LIFD). Egli deve in particolare esporre la situazione in maniera esaustiva e trasparente (decisione TF 2A.502/2005 del 2 febbraio 2006, in: StR 61 p. 442).

                                         1.2.

                                         Di principio, in applicazione analogica della regola generale prevista dall’art. 8 CC, nella procedura fiscale l’onere della prova è ripartito nel senso che l’autorità fiscale è tenuta a dimostrare l’esistenza di elementi che fondano o aumentano l’onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che concorrono ad escludere o a ridurre il debito verso l’erario (DTF 133 II 153 e 121 II 257; ASA 64 p. 493; StE 1990 B 13.1 n. 8).

                                         La descritta regola sull’onere probatorio non è però assoluta, in quanto non lascia alcuno spazio a considerazioni inerenti le effettive possibilità probatorie o comportamenti ostruzionistici (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in: ASA 67 p. 435). Una prima eccezione è data allorquando il contribuente tralascia, in maniera colpevole ed in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento degli elementi che fondano l’obbligo fiscale. Una seconda eccezione si verifica invece quando il contribuente, per motivi a lui estranei, non può apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d’imposta oppure può farlo solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, Vol. I/2b, 2. ediz. Basilea 2008, n. 29 ad art. 130 LIFD, p. 342 e riferimenti).

                                         In definitiva, la massima ufficiale e il principio inquisitorio trovano i loro limiti nel dovere di collaborazione del contribuente, indipendentemente dalla ripartizione oggettiva dell’onere probatorio (Zweifel, op. cit., n. 3 ad art. 123 LIFD, p. 263; Althaus-Houriet, in: Yersin/Noël [a cura di], Impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 4 ad art. 123 LIFD, p. 1196).

                                   2.   2.1.

                                         Secondo l’art. 204 cpv. 2 LT, di uguale tenore dell’art. 130 cpv. 2 LIFD e dell’art. 46 cpv. 3 LAID, l’autorità di tassazione esegue la tassazione d’ufficio, in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida, non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. Può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La tassazione d’ufficio può essere impugnata soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta. Il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova (art. 206 cpv. 3 LT, 132 cpv. 3 LIFD), per cui vi è un’inversione dell’onere della prova: non tocca all’autorità dimostrare la correttezza della propria valutazione, bensì all’interessato provare che la stessa è manifestamente inesatta.

                                         2.2.

                                         Giurisprudenza e dottrina tendono a riconoscere che si possa ricorrere alla tassazione d’ufficio non solo laddove il contribuente, nonostante diffida, non soddisfi ai suoi obblighi procedurali, ma anche qualora la mancanza di documenti attendibili sulla sua situazione finanziaria non possa essergli imputata (decisione TF 2A.426/2004 del 23 novembre 2004; TF 2A.442/2001 del 19 giugno 2002; RDAF 2000 II 41; Zweifel, op. cit., n. 29 e 31 ad art. 130 LIFD, p. 342 ss.; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 26 ad art. 130 LIFD, p. 972; contra Berger, op. cit., p. 197).

                                         L’autorità fiscale deve agire “pflichtgemäss”, ovvero secondo coscienza professionale, conformandosi agli indispensabili criteri di prudenza che devono sempre essere tenuti presenti in procedimenti del genere, principalmente allo scopo di evitare eccessi di discrezionalità (ASA 50 p. 372). Detto altrimenti, il contribuente deve essere imposto, nella misura del possibile, su un reddito valutato il più vicino possibile alla sua capacità contributiva reale (Zweifel, op. cit., n. 46 ad art. 130 LIFD).

                                   3.   3.1.

                                         Nella fattispecie, come visto, l’Ufficio di tassazione di __________ ha aggiunto ai proventi dichiarati “altri redditi” per fr. 20'000.–, poi ridotti a fr. 12'000.– in sede di reclamo.

                                         Sin dal principio, l’autorità fiscale ha però rinunciato ad intraprendere una tassazione d’ufficio, perlomeno nel ristretto senso contemplato dagli art. 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD. Per prima cosa, nella notifica della tassazione IC/IFD 2005, ha omesso di menzionare l’obbligo di motivare il gravame e le conseguenze in caso di sua inottemperanza, venendo meno alle severe esigenze procedurali poste dalla tassazione d’ufficio (DTF 123 II 552). È poi entrata nel merito del reclamo, riducendo per l’appunto a fr. 12'000.– il reddito d’altra fonte, sulla base di un riveduto calcolo del dispendio.

                                         Ciò non esclude di per sé la possibilità di stabilire gli elementi imponibili per apprezzamento, purché nel rispetto delle norme concernenti l’onere probatorio (decisione TF 2A.561/2005 del 22 febbraio 2006). Questa Camera non può pertanto sottrarsi da un esame della legittimità della valutazione operata dall’Ufficio di tassazione di __________.

                                         3.2.

                                         Come visto, l’autorità di tassazione ha basato la propria valutazione sul calcolo delle entrate e delle uscite dell’anno 2005, da cui emerge un ammanco mensile di oltre 1'000 franchi, giungendo alla conclusione che il ricorrente dovesse avere conseguito ulteriori redditi nella misura di almeno fr. 12'000.–.

                                         Invitato da questa Camera ad esprimersi in proposito, RI 1 ha sostanzialmente contestato l’entità delle uscite per il suo mantenimento privato, stimate dall’autorità in 13'000 franchi annui. Ha dapprima osservato che le sue uniche spese, ammontanti all’incirca a fr. 450.– al mese, riguardavano la cassa malati e le trasferte da __________ a __________, grazie al fatto che viveva ancora con i genitori. Ha inoltre aggiunto di avere condotto una vita molto ritirata, senza permettersi spese superflue.

                                   4.   4.1.

                                         A tale riguardo una prima precisazione s’impone. Anche volendo seguire le spiegazioni del ricorrente, dal calcolo della sua disponibilità finanziaria risulterebbe pur sempre un ammanco. Alle entrate di complessivi fr. 11'973.– andrebbero infatti contrapposte uscite per almeno fr. 13'346.–. All’asserito importo di fr. 5'400.–     (fr. 450.– x 12 mesi) per oneri assicurativi, spese professionali e mantenimento privato, andrebbero in ogni caso aggiunte le ulteriori uscite rimaste incontestate: l’aumento dei risparmi privati (fr. 6'079.–), la parziale restituzione dei debiti privati (fr. 547.–), gli interessi passivi pagati (fr. 1'250.–) e le imposte (fr. 70.–).

                                         4.2.

                                         Dal calcolo delle entrate e delle uscite emergono invero altri elementi significativi. A dispetto delle argomentazioni del ricorrente, che ha più volte ribadito di avere vissuto un periodo finanziariamente difficile, osando persino concludere che non poteva permettersi “assolutamente nulla”, colpisce in primo luogo l’importante aumento dei risparmi privati, passati da fr. 253.– a  fr. 6'332.–. Tale aumento rappresenta oltre la metà degli introiti dichiarati nel 2005.

                                         Non può nemmeno essere taciuta un’ulteriore incongruenza nelle spiegazioni del ricorrente. Egli ha dapprima sottolineato di avere vissuto in condizioni molto precarie “sia per la mia situazione reddituale e professionale sia anche per quella dei miei genitori”. Invitato da questa Camera ad esprimersi sulle entrate e uscite, ha poi spiegato che la sua fortuna è stata quella di poter vivere in casa dei genitori, risparmiando così le spese di vitto e alloggio. È perlomeno curioso pretendere di avere potuto beneficiare dell’aiuto finanziario di persone che, per tua stessa ammissione, si trovavano in una situazione precaria.

                                         4.3.

                                         Si aggiunga ancora che l’importo di fr. 13'000.– stimato dall’autorità di tassazione è di poco inferiore all’importo base mensile agli effetti del diritto esecutivo. Secondo la tabella per il calcolo del minimo di esistenza, nella sua edizione del 1° gennaio 2001, tale importo, destinato a coprire le spese per i bisogni vitali (sostentamento, igiene e salute) e quelle necessarie a condurre una vita dignitosa ed adattata ai tempi moderni (Ochsner, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 70 ad art. 93 LEF), per una persona che vive da sola ammonta a fr. 1'100.– (fr. 13'200.– annui). È ben vero che la sua applicazione ai fini fiscali deve essere valutata alla luce delle circostanze concrete di ogni singolo caso (CDT n. 80.2006.66 del 26 giugno 2007). Resta però il fatto che un importo mensile di soli fr. 450.–, per di più già comprensivo degli oneri assicurativi e delle spese professionali, è palesemente insufficiente, anche per chi conduce una vita ritirata. Anche volendo ammettere che il ricorrente ha potuto beneficiare del vitto gratuito, vivendo ancora con i genitori, non possono essere ignorate, ad esempio, le spese per abbigliamento e biancheria, per igiene e salute, per cultura e telefono (Vonder Mühll, Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 23 ad art. 93 LEF).

                                   5.   5.1.

                                         Tutto ben considerato, in assenza di elementi contrari e di fronte ad un importante aumento dei risparmi privati, finanziato per stessa ammissione del ricorrente con i redditi percepiti dalle sue attività professionali, a giudizio di questa Camera un importo di fr. 13'000.– per il proprio mantenimento privato, che rappresenta all’incirca il doppio di quanto economizzato durante l’anno, appare ancora legittimo.

                                         5.2.

                                         Si aggiunga che tale conclusione non cambierebbe anche volendo ammettere che il ricorrente non ha sostenuto costi di vitto. È ben vero che secondo il punto V.1. della tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo, le prestazioni in natura vanno dedotte dal minimo vitale in proporzione al loro valore (nello specifico caso del vitto gratuito, nella misura del 50% dell’importo base mensile). È però altrettanto vero che i proventi in natura vanno considerati redditi e in quanto tali, di principio, imposti (art. 15 cpv. 2 LT; art. 16 cpv. 2 LIFD); sono esenti da imposta solo le prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia (art. 23 lett. e LT; art. 24 lett. e LIFD).

                                         Per quanto qui di interesse, secondo l’art. 328 CC solo i membri della famiglia che vivono in condizioni agiate hanno un obbligo di mantenimento reciproco (Koller, in: Honsell/Vogt/Geiser [a cura di], Zivilgesetzbuch I, 3. ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2006, n. 15 ad art. 328/329 CC). Siccome il concetto del dovere di assistenza tra parenti è in sé problematico e non si adatta più ai tempi attuali, la nozione di condizioni agiate deve peraltro essere interpretata in senso stretto: la Conferenza svizzera per l’aiuto sociale, nelle sue direttive in vigore dal 1° gennaio 2001, ha proposto agli organi dell’aiuto sociale di considerare che le persone sono in grado di contribuire al mantenimento dei loro parenti a partire da un reddito imponibile di fr. 60'000.– per le persone sole e di fr. 80'000.– per le coppie (cfr. Direttive COSAS 4/05, p.to F4; Koller, op. cit., n. 15b e 17 ad art. 328/329 CC). In simili circostanze, avuto riguardo alle considerazioni sopra espote (punto 4.2.), è immediatamente evidente che le asserite prestazioni in natura oltrepassano i limiti prescritti dall’art. 328 CC al sostegno di un parente prossimo. Dal punto di vista dei genitori rappresentano semmai un obbligo morale, che non costituisce donazione e che di tutta evidenza esula dal campo di applicazione degli art. 23 lett. e LT e 24 lett. e LIFD.

                                   5.   Il ricorso è conseguentemente respinto.

                                         Visto l’esito del gravame, tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico del ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    300.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    380.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         municipio di __________.

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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