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Ticino Camera di diritto tributario 29.04.2008 80.2007.42

29 aprile 2008·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,553 parole·~8 min·3

Riassunto

Redditi esenti: prestazioni in adempimento di obbligo fondato sul diritto di famiglia, presuppone stato di bisogno

Testo integrale

Incarto n. 80.2007.42

Lugano  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Rocco Filippini, vicecancelliere

parti

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 14 marzo 2007 contro la decisione del 12 febbraio 2007 in materia di IC/IFD 2001-2002.

Fatti

                                  A.   RI 1, nata nel 1955, nubile, di professione stilista, è domiciliata nel comune di __________.

                                         In un promemoria allegato alla dichiarazione fiscale IC/IFD 2001-2002, la contribuente indicava nondimeno di avere vissuto, nel biennio di computo 1999-2000, nel Canton Basilea presso i propri genitori, gravemente ammalati e non più autosufficienti. Precisava inoltre che alla morte di suo padre, deceduto il 2 agosto 1999, la madre aveva mantenuto l’usufrutto sull’intera sostanza ereditata e che la sua quota parte ammontava a un milione di franchi.

                                  B.   Notificandole la tassazione IC/IFD 2001-2002, con decisione del 9 settembre 2002, l’RS 1 aggiungeva ai redditi dichiarati dalla contribuente, consistenti nel valore locativo di fr. 6'500.– e nei proventi da titoli e capitali di   fr. 721.– in media annua, un ulteriore reddito di fr. 50'000.– della sostanza mobiliare e un reddito d’altra fonte di fr. 30'000.–.

                                         La contribuente, rappresentata dalla RA 1, contestava la suddetta decisione con reclamo del 31 ottobre 2002, nel quale spiegava che sua madre aveva provveduto a versarle l’interesse del 5% sulla quota di un milione a lei spettante unicamente a partire dal 2001 e di avere vissuto, nel biennio di computo 1999-2000, a carico dei genitori, situazione questa a suo dire ininfluente ai fini fiscali.

                                  C.   Convocato ad un’udienza il 9 gennaio 2007, il rappresentante della contribuente ribadiva che le prestazioni ricevute dai genitori non sono imponibili, in quanto basate sul diritto di famiglia. Lasciava invece cadere le contestazioni in merito all’ulteriore reddito di fr. 50'000.– proveniente dalla sostanza mobiliare.

                                         L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo, con decisione del 12 febbraio 2007, nella quale osservava in particolare che le prestazioni per il sostentamento della contribuente andavano commisurate al livello di vita ed al patrimonio di sua madre, concludendo che l’importo di fr. 30'000.– esposto a titolo di reddito d’altra fonte era sufficientemente prudenziale.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente l’esposizione di un reddito d’altra fonte. Nelle motivazioni, la ricorrente osserva anzitutto che il vero spirito delle disposizioni di cui agli art. 23 lett. e LT e 24 lett. e LIFD “non può essere ricondotto a un criterio e a dei principi di gretto carattere di stampo materialista”. Mette inoltre in dubbio che delle prestazioni in natura possano “configurare un lucro derivante dallo svolgimento dell’attività lucrativa”.

                                         Nelle proprie osservazioni del 27 aprile 2007, la Divisione delle contribuzioni propone di respingere il gravame, evidenziando che la contribuente non si trovava in una situazione economica tale da giustificare il versamento di un contributo da parte di sua madre.

Diritto

                                   1.   Sia secondo l’art. 15 cpv. 1 LT sia secondo l’art. 16 cpv. 1 LIFD, sottostà all’imposta sul reddito la totalità dei proventi periodici e unici. Contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente, sono pure considerati reddito i proventi in natura di qualsiasi specie, segnatamente il vitto e l’alloggio, come anche i prodotti e le merci prelevati dal contribuente nella propria azienda e destinati al consumo personale; essi sono valutati al valore di mercato (art. 15 cpv. 2 LT; art. 16 cpv. 2 LIFD).

                                         Sono invece esenti da imposta le prestazioni versate in adempimento di un obbligo fondato sul diritto di famiglia, eccettuati gli alimenti in caso di divorzio o separazione legale o di fatto, nonché gli alimenti percepiti da un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale (art. 23 lett. e LT; art. 24 lett. e LIFD).

                                   2.   2.1.

                                         Rientrano in particolare nel campo di applicazione degli art. 23 lett. e LT e 24 lett. e LIFD, i contributi per il mantenimento dei figli maggiorenni agli studi imposti dall’art. 277 cpv. 2 CC (decisione CDT n. 80.1997.118 del 3 settembre 1997, in RDAT I-1998 n. 3t), gli eventuali adeguati contributi che i genitori possono esigere dai figli che vivono con essi in economia domestica (art. 323 cpv. 2 CC), oppure – per quanto qui di interesse – le prestazioni in soccorso di parenti in linea diretta ascendente e discendete che, in assenza di un simile aiuto, cadrebbero nel bisogno (Noël, in Yersin/Noël [a cura di], Commmentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 34 ad art. 24 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2003, n. 81 ad art. 24 LIFD; Locher, Kommentar zum DBG, Vol. I, Therwil/Basilea 2001, n. 40 ad art. 24 LIFD)

                                         2.2.

                                         L’obbligo di mantenimento reciproco dei parenti in linea diretta ascendente e discendente (figli/genitori/nonni) è regolato dagli art. 328 e 329 CC. Contrariamente a quanto sembra sostenere la ricorrente, il diritto di famiglia esige in questi casi di prendere in considerazione la situazione economica dei parenti.

                                         In primo luogo, secondo l’art. 328 CC solo i membri della famiglia che vivono in condizioni agiate hanno un obbligo di mantenimento (Koller, in Honsell/Vogt/Geiser [a cura di], Zivilgesetzbuch I, 3. ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2006, n. 15 ad art. 328/329 CC). Siccome il concetto del dovere di assistenza tra parenti è in sé problematico e non si adatta più ai tempi attuali, la nozione di condizioni agiate deve anzi essere interpretata in senso stretto. La Conferenza svizzera per l’aiuto sociale, nelle sue direttive in vigore dal 1° gennaio 2001, ha proposto agli organi dell’aiuto sociale di considerare che le persone sono in grado di contribuire al mantenimento dei loro parenti a partire da un reddito imponibile di fr. 60'000.– per le persone sole e di            fr. 80'000.– per le coppie, a cui aggiungere l’ammontare di        fr. 10'000.– per ogni figlio minorenne o in formazione. In questo contesto, anche la sostanza imponibile, dedotta una quota liberamente disponibile (nella misura di fr. 100'000.– per le persone singole, di fr. 150'000.– per le persone sposate e fr. 20'000.– per ogni figlio), deve essere convertita in reddito sulla base dell’aspettativa di vita media della persona obbligata (cfr. Direttive COSAS 4/05, p.to F4; Koller, op. cit., n. 15b e 17 ad art. 328/329 CC).

                                         In secondo luogo, a’ sensi dell’art. 328 CC si trova nel bisogno solo chi non può provvedere con le proprie forze al suo sostentamento. Ciò è il caso, quando una persona è inabile al lavoro o non ha la possibilità di conseguire un reddito, oppure quando non si può esigere da essa l’esercizio di un’attività lucrativa (Koller, op. cit., n. 9 ad art. 328/329 CC).

                                         2.3.

                                         Ebbene, in concreto la questione di sapere se i genitori dapprima e la sola madre poi fossero tenuti a soccorrere la figlia (adulta) può restare aperta. È infatti evidente che la contribuente non avrebbe avuto alcuna difficoltà per far fronte al suo mantenimento, anche senza l’aiuto dei genitori. Come sottolineato dalla Divisione delle contribuzioni, essa disponeva di una casa nel comune di __________, di titoli e altri collocamenti di capitali per oltre un milione di franchi e soprattutto percepiva un reddito da sostanza pari a fr. 45'695.– in media annua. Del resto, a detta della stessa ricorrente, quella di trasferirsi nel Canton Basilea per accudire i propri genitori è stata una sua libera scelta fondata “su un profondo sentimento di gratitudine”.

                                         2.4.

                                         Alla luce di quanto sopra esposto, l’obbligo all’assistenza tra parenti secondo l’art. 328 CC non può giustificare l’esenzione delle prestazioni ricevute dai genitori. Non si tratta evidentemente di imporre “l’amore e la dedizione che un figlio può e deve nutrire nei confronti del padre e della madre”, ma piuttosto i contributi ed i proventi in natura, quali sono il vitto e l’alloggio, di cui la contribuente ha di fatto beneficiato nel biennio di computo 1999-2000. Tali prestazioni oltrepassano i limiti prescritti dall’art. 328 CC al sostegno di un parente prossimo: dal punto di vista dei genitori rappresentano semmai un obbligo morale che non costituisce donazione e che di tutta evidenza esula dal campo di applicazione degli art. 23 lett. e LT e 24 lett. e LIFD.

                                         2.5.

                                         Si aggiunga infine che RI 1 non contesta l’ammontare del reddito d’altra fonte in quanto tale. In simili circostanze, avuto riguardo alla sostanza ereditata dalla contribuente ed al suo capitale a risparmio, che nel corso degli anni è sostanzialmente rimasto invariato, la decisione impugnata, con cui sono stati aggiunti altri redditi per fr. 30'000.–, deve senz’altro essere confermata.

                                   3.   Il ricorso è conseguentemente respinto.

                                         La tassa di giustizia e le spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    480.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

-; -; -; -.  

                                         Copia per conoscenza:

                                         - municipio di __________.

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2  

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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