Incarto n. 80.2007.41
Lugano 29 aprile 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Rocco Filippini, vicecancelliere
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 13 marzo 2007 contro la decisione del 14 febbraio 2007 in materia di IC e IFD 2003 e 2004.
Fatti
- RI 1 lavora alle dipendenze della __________, società di cui è presidente, è titolare della ditta individuale __________, socio e gerente della __________ e, per quanto qui di interesse, è stato inoltre azionista e organo di revisione della __________, società con scopo l’acquisto, la vendita, l’edificazione, la gestione e la locazione di beni immobili, nel frattempo liquidata;
- nelle dichiarazioni fiscali 2003 e 2004, il contribuente indicava di avere percepito un reddito complessivo proveniente da titoli e capitali di rispettivamente fr. 666.– (nel 2003) e fr. 3'049.– (nel 2004);
- negli allegati elenchi titoli, chiedeva tra l’altro il rimborso dell’imposta preventiva trattenuta dalla __________ sui dividendi incassati nel 2003 (pari a fr. 20'770.–) e nel 2004 (pari a fr. 6'200.–), redditi questi che nondimeno non dichiarava;
- notificandogli le tassazioni IC/IFD 2003 e 2004, con separate decisioni del 29 novembre 2006, l’RS 1 aggiungeva ai redditi della sostanza mobiliare dichiarati i dividendi provenienti dalle azioni della __________;
- contro le suddette decisioni, il contribuente interponeva reclamo il 17 dicembre 2006;
- convocato ad un’udienza il 22 gennaio 2007, postulava lo stralcio dei dividendi incassati dalla __________, spiegando di avere versato, nel corso degli anni, altrettanti importi destinati al pagamento degli interessi passivi maturati sul debito intestato alla stessa società;
- con successivo scritto del 29 gennaio 2007, produceva una distinta di tutti gli azionisti domiciliati in Ticino e i bilanci della società dal 1988 al 1997;
- l’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo con separate decisioni del 14 febbraio 2007, sottolineando l’imponibilità dei dividendi previo rimborso dell’imposta preventiva;
- con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 chiede nuovamente lo stralcio dei dividendi distribuiti dalla __________, ribadendo di avere precedentemente versato alla stessa società importi superiori, “senza possibilità di deduzione fiscale”;
Diritto
- secondo l’art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD e l’art. 19 cpv. 1 lett. c LT sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.);
- nel caso in esame, in discussione è l’imponibilità dei dividendi incassati dalla __________ nel 2003 e nel 2004, che RI 1 sostiene essere in realtà una semplice restituzione di importi da lui precedentemente versati alla società per far fronte “alla copertura degli interessi passivi bancari”;
- dalla consultazione del Registro di commercio e dall’esame dei bilanci (dal 1988 al 1997), risulta che la __________ è stata costituita per un’unica operazione immobiliare, tesa all’acquisto del fondo part. __________ RFD di __________, al suo sfruttamento edificatorio ed alla susseguente vendita delle unità condominiali;
- tra i suoi attivi, almeno fino all’inizio dei lavori di costruzione (nel 1996), la società contava sostanzialmente sul valore del terreno, allibrato al prezzo d’acquisto di fr. 600'000.–, a dispetto di un mutuo di fr. 500'000.–;
- a detta del ricorrente, gli importi versati dagli azionisti a favore della società tra il 1988 ed il 1996 sono invece stati registrati nel conto economico quali “Incassi”;
- l’impressione che si ricava dalla lettura dei conti della società è che si sia voluto in tal modo evitare il rischio di una sotto-capitalizzazione;
- qualora tali importi fossero stati registrati come capitale di terzi, questi ultimi avrebbero infatti ampiamente superato gli attivi della società, con conseguente obbligo di darne avviso al giudice (Wüstiner, in Honsell/Vogt/Watter [a cura di], Obligationenrecht II, 2. ediz., Basilea/Ginevra/Monaco 2002, n. 29 ad art. 725 CO);
- sia come sia, la loro registrazione a conto economico impedisce di considerarli quali versamenti suppletivi al capitale sociale (apporti, aggio, pagamenti supplementari);
- d’altra parte, i dividendi incassati dalla __________ sono a tutti gli effetti dei dividendi prelevati sul ricavo originato dalla vendita delle unità condominiali;
- in effetti, dalla semplice consultazione del Registro fondiario, emerge che le prime unità sono state vendute nel 1997, mentre l’ultima solo nel 2005;
- in ogni caso, anche se i suddetti versamenti avessero preso la forma di apporti suppletivi degli azionisti, il loro rimborso andrebbe comunque assoggettato all’imposta sul reddito;
- in virtù del cosiddetto principio del valore nominale, su cui si basa il sistema fiscale della Confederazione e quello della maggior parte dei Cantoni, solo il rimborso del capitale azionario nominale beneficia infatti dell’esenzione dall’imposta sul reddito: tutto ciò che eccede quest’ultimo è invece considerato reddito imponibile al momento della distribuzione all’azionista ed in particolare in occasione della liquidazione, a prescindere dall’arricchimento soggettivo di cui gode l’azionista che riceve la prestazione (Pedroli/Bernasconi, Gli aspetti fiscali del capital gain, Manno 2005, pag. 32);
- dal punto di vista dell’imposta preventiva, l’art. 20 dell’ordinanza d’esecuzione della legge sull’imposta preventiva (OIPrev, RS 642.211) prevede espressamente che ogni prestazione valutabile in denaro che non ha il carattere di rimborso delle quote di capitale sociale versato, corrisposta dalla società ai titolari di diritti di partecipazione o a terze persone loro vicine è da considerarsi come reddito imponibile (cfr., al proposito, Duss/von Ah, in Zweifel/Athanas/Bauer-Balmelli [a cura di], Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Vol. II/2, Basilea/Ginevra/Monaco 2005, n. 6 ad art. 4 LIP);
- contrariamente a quanto disposto dall’art. 20 OIPrev, gli art. 20 LIFD e 19 LT non fanno per contro riferimento al capitale nominale: sulla base di questa formulazione, la dottrina ha contestato la legittimità del principio del valore nominale, evidenziandone l’incongruità con il principio dell’imposizione secondo la capacità contributiva (cfr., al proposito, Noël, in Yersin/Noël [a cura di], Commentare de la loi sur l’impôt fédéral direct, Basilea 2008, n. 63 ad art. 20 LIFD e riferimenti);
- il problema dei pagamenti suppletivi è stato definitivamente risolto dalla nuova Legge sulla riforma II dell’imposizione delle imprese, mediante il passaggio dal principio del valore nominale a quello dell’apporto di capitale, secondo il quale è tutto quanto gli azionisti hanno versato a titolo di capitale in qualunque momento che deve essere escluso dall’imposizione quale reddito della sostanza al momento del rimborso (Pedroli/Bernasconi, op. cit., pag. 48)
- in altri termini, il rimborso degli apporti, dell’aggio e dei pagamenti supplementari forniti direttamente dai titolari dei diritti di partecipazione sarà in futuro trattato in modo identico al rimborso del capitale azionario o sociale, nel rispetto del principio della capacità contributiva (Messaggio del Consiglio Federale sulla riforma II dell’imposizione delle imprese del 22 giugno 2005, in FF 2005 4241, pag. 4309);
- le nuove basi legali, non ancora in vigore, saranno sancite dagli art. 20 cpv. 3 LIFD, 7a cpv. 1 LAID e 5 cpv. 1 lett. g LIP, secondo cui il rimborso degli apporti, dell’aggio e dei pagamenti suppletivi forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico al rimborso del capitale azionario o sociale;
- tornando al caso in esame, alla luce di tutte le argomentazioni sopra esposte, gli importi di fr. 20'770.– (nel 2003) e fr. 6'200.– (nel 2004) incassati dalla __________ vanno dunque qualificati quale reddito della sostanza mobiliare, imponibile a’ sensi degli art. 20 cpv. 1 lett. c LIFD e 19 cpv. 1 lett. c LT, previo rimborso dell’imposta preventiva;
- il ricorso va conseguentemente respinto;
- la tassa di giustizia e le spese processuali sono a carico del ricorrente, soccombente.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 300.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 380.–
sono a carico del ricorrente.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-; -; -; -.
Copia per conoscenza:
- municipio di __________.
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: