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Ticino Camera di diritto tributario 26.02.2008 80.2007.161

26 febbraio 2008·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·2,343 parole·~12 min·3

Riassunto

Imposta alla fonte: coniuge all'estero, aliquota per figli a carico, mantenimento "essenziale", reddito in Svizzera superiore rispetto a quello all'estero

Testo integrale

Incarto n. 80.2007.161

Lugano 26 febbraio 2008

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici

Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini

segretario

Fiorenzo Gianinazzi

parti

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

RS 1  

oggetto

ricorso del 14 novembre 2007 contro la decisione del 15 ottobre 2007 in materia di imposte alla fonte.

Fatti

                                  A.   Nel 2006, __________, residente a __________ (I), ha lavorato in Svizzera alle dipendenze di __________, a __________.

                                         Sullo stipendio lordo di fr. 64'392.–, il datore di lavoro ha trattenuto un’imposta alla fonte di fr. 837.10, applicando l’aliquota per coniugati con due figli a carico.     

                                  B.   In data 11 aprile 2007, l’Ufficio imposte alla fonte si è rivolto al datore di lavoro, chiedendogli di trasmettere copia del questionario per dipendenti coniugati e delle buste paga del coniuge all’estero dal luglio al dicembre 2006, oltre ad una “autocertificazione vidimata dall’autorità che il coniuge non ha reddito o deduzioni per carichi famigliari” e ad una copia del modello 730.

                                         Il 2 maggio 2007, il debitore dell’imposta trasmetteva all’autorità di tassazione la documentazione richiesta.

                                  C.   Con decisione del 3 maggio 2007, l’Ufficio imposte alla fonte informava il datore di lavoro della contribuente che, da un controllo del conteggio riguardante l’anno 2006, aveva rilevato che la trattenuta d’imposta avrebbe dovuto ammontare a fr. 3'029.– e gli chiedeva pertanto il pagamento della differenza di fr. 2'225.40. Il calcolo del debito d’imposta era stato fatto applicando l’aliquota per coniugati senza figli a carico.

                                         Il debitore dell’imposta impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 31 maggio 2007, osservando che il marito della contribuente era stato disoccupato dal 7 luglio 2005 al 12 luglio 2006 e che dalla dichiarazione fiscale italiana per l’anno 2006 del marito i figli non risultavano a carico di quest’ultimo.

                                         L’autorità di tassazione accoglieva parzialmente il reclamo, con decisione del 15 ottobre 2007, nella quale applicava l’aliquota per coniugati con due figli a carico per i primi sei mesi dell’anno, periodo nel quale il marito della contribuente era stato disoccupato; l’importo da pagare si riduceva pertanto a fr. 1'112.70.

                                  D.   Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, la Comunione ereditariaRI 1RI 1 contesta la decisione dell’Uffi-cio imposte alla fonte, ribadendo che dalla dichiarazione dei redditi 2006, inoltrata dal marito di __________ all’autorità finanziaria italiana risulta che non ha beneficiato di detrazioni per figli a carico. Allega inoltre un “certificato situazione tributaria”, rilasciato dall’Agenzia delle entrate di Luino, in cui si afferma che egli non ha beneficiato di detrazioni per carichi di famiglia.

Diritto

                                   1.   1.1.

                                         Sono soggetti ad una trattenuta d’imposta alla fonte per il loro reddito da attività lucrativa dipendente:

                                         a.   i lavoratori stranieri che, senza permesso di domicilio della polizia degli stranieri, hanno domicilio o dimora fiscali nel Cantone (art. 104 cpv. 1 LT; analogo, per l’imposta federale diretta, l’ art. 83 LIFD);

                                         b.   i lavoratori che, senza domicilio o dimora fiscali in Svizzera, esercitano un’attività lucrativa dipendente nel Cantone per brevi periodi, durante la settimana o come frontalieri (art. 114 LT; per l’imposta federale diretta, l’art. 91 LIFD).

                                         L’imposta è prelevata sui proventi lordi (cfr. art. 105 cpv. 1 LT; art. 84 cpv. 1 LIFD).

                                         1.2.

                                         Presupposto per la trattenuta d’imposta è che la "fonte" si trovi, rispettivamente, in Svizzera e nel Canton Ticino, cioè che la retribuzione per il lavoro prestato sia pagata da un datore di lavoro con domicilio, sede o succursale nel Canton Ticino; se ciò non accade, anche il reddito da attività dipendente dei contribuenti in questione viene tassato nell’ambito della procedura ordinaria (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 341).  

                                   2.   2.1.

                                         Nella fattispecie, con la decisione impugnata, l’autorità di tassazione ha negato l’applicazione dello sgravio previsto per tener conto dei figli a carico, ritenendo che la contribuente non adempisse le condizioni poste dalla Direttiva n. 1 del dicembre 2005 della Divisione delle contribuzioni sull’imposizione alla fonte dei lavoratori dipendenti senza permesso di domicilio (cfr. capitolo III.C.3) e cioè:

                                         Figli minorenni:

                                         Per i figli minorenni, alfine di poter beneficiare della deduzione per figli a carico, il lavoratore deve dimostrare che provvede essenzialmente al sostentamento del figlio, certificando tramite il questionario per persone coniugate che lui stesso oppure il suo coniuge non dispone di redditi all’estero per i quali beneficia di una detrazione per carichi di famiglia (in relazione ai figli).

                                         L’autorità fiscale si riserva di esigere copia del certificato di salario del coniuge o copia della dichiarazione fiscale estera, nonché l’atto di famiglia.

                                         Figli maggiorenni:

                                         Dà diritto alla deduzione ogni figlio che non ha ancora compiuto 25 anni, al cui sostentamento il contribuente provvede e che, senza beneficiare di assegni o borse di studio, frequenta una scuola o corsi di formazione successivi al periodo dell’obbligo scolastico (art. 34 cpv. 1 lett. c LT).

                                         Entrano in linea di conto solo scuole o corsi a tempo pieno, della durata minima di almeno due semestri, senza retribuzione né indennità per gli studenti e che rilasciano un titolo o preparano ad un esame riconosciuti.

                                         Se i presupposti si verificano solo per una parte del periodo fiscale (inizio o cessazione degli studi durante l’anno), la relativa deduzione sarà limitata unicamente a tale periodo. Se sono adempiute le suddette condizioni, il datore di lavoro stabilisce autonomamente, all’inizio dell’anno fiscale o all’inizio dell’assoggettamento, la tabella applicabile (in funzione dello stato civile e del numero dei figli a carico) sulla base della documentazione che è tenuto a farsi consegnare dal lavoratore (1-atto di famiglia, 2-certificato di frequenza a tempo pieno della scuola o dell’istituto, 3-attestazione rilasciata in presenza di un’autorità costituita che il figlio non dispone di alcun reddito né di assegni o borse di studio, siano essi pubblici o privati, ed è a esclusivo carico del richiedente nonché 4-copia del certificato di salario del coniuge o, se non lavora, un’autocertificazione con la quale si attesti che il proprio coniuge non esercita alcuna attività lucrativa).

                                         Nel caso della contribuente, la decisione dell’Ufficio imposte alla fonte si basa sulla copia della busta paga relativa agli stipendi di alcuni mesi versati al marito, in relazione alla sua attività lavorativa in Italia. Nel calcolo della ritenuta dell’imposta sul reddito, infatti, è prevista una “deduzione family area”. Anche il certificato di salario (CUD 2006) indica una “deduzione per coniuge e familiari a carico”.

                                         Al ricorso, il debitore dell’imposta ha tuttavia allegato una “certificazione situazione tributaria”, nella quale l’Agenzia delle entrate di Luino attesta che il marito della contribuente “per l’anno d’imposta 2006 ha dichiarato un reddito di € 9.000,00 e non risulta aver beneficiato di detrazioni per carichi di famiglia”.

                                         2.2.

                                         A tale riguardo, va ricordato all’autorità di tassazione che questa Camera ha già avuto modo di sottolineare che il lavoratore che è assoggettato all'imposta alla fonte e il cui coniuge lavora all'estero beneficia dell'aliquota per coniugati senza però subire gli effetti del cumulo dei redditi; inoltre, quanto alle deduzioni per figli, ne gode integralmente, senza ripartizione proporzionale. Il privilegio in cui, in tal modo, viene a trovarsi, nei confronti sia dei contribuenti non assoggettati alla fonte sia, soprattutto, di quelli assoggettati alla fonte con coniuge a sua volta imponibile in Svizzera, è peraltro voluto dal legislatore e non può essere corretto dall'autorità fiscale, introducendo una regola per cui il contribuente dovrebbe comprovare che i figli all'estero sono "esclusivamente" mantenuti da lui (CDT n. 80.99.00089 del 21 luglio 1999, in RDAT I-2000 N. 5t).

                                         In quest’ultima sentenza, la Camera aveva affermato di ritenere comprensibile la preoccupazione che aveva spinto l'autorità fiscale ticinese, dapprima, a sottoporre i frontalieri il cui coniuge lavora all'estero all'aliquota per persone sole, e, in seguito, a subordinare la concessione della deduzione per figli alla condizione che essi siano "esclusivamente a carico" del contribuente che lavora nel Cantone: si trattava di evitare che i contribuenti assoggettati all'imposta alla fonte ed il cui coniuge lavora in Svizzera siano eccessivamente discriminati rispetto a quelli il cui coniuge lavora all'estero.  

                                         2.3.

                                         Nella stessa occasione, la Camera aveva anche ricordato che, per la legislazione svizzera, le persone fisiche parzialmente assoggettate all'imposta sul reddito in Svizzera (nel Cantone, per la legge cantonale) devono l'imposta sugli elementi imponibili in Svizzera (nel Cantone, per la legge cantonale) al tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi (art. 7 cpv. 1 LIFD, art. 6 cpv. 1 LT). In virtù del combinato disposto di questi articoli e del principio dell'unità fiscale della famiglia, la stessa regola vale per il caso dei coniugi uno dei quali vive all'interno e l'altro all'estero (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 28).

                                         Tuttavia, nel caso dei contribuenti senza domicilio, assoggettati all'imposta alla fonte, vige la regola secondo cui si tiene conto dell'accresciuta capacità contributiva dei coniugi solo quando entrambi lavorano in Svizzera: la regola dell'aliquota globale, prevista dall'art. 7 LIFD, non si applica cioè nel caso delle persone fisiche senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera; l'applicazione di tale principio è prevista solo nel caso dei contribuenti imposti alla fonte con domicilio o dimora fiscale in Svizzera, in virtù del rinvio contenuto all'art. 91 LIFD.

                                         Le aliquote per doppi redditi sono dunque applicate solo ai coniugi che esercitano entrambi la propria attività lucrativa in Svizzera (cfr. l'art. 1 cpv. 1 lett. c dell'Ordinanza sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta [OIFo]). Il lavoratore il cui coniuge lavora all'estero beneficia cioè della – più vantaggiosa – aliquota per coniugati, che non considera l'accresciuta capacità contributiva dovuta al cumulo dei redditi dei coniugi. La Commissione per l'armonizzazione fiscale della Conferenza dei funzionari fiscali cantonali si è posta il problema della compatibilità di una tale limitazione con il principio della parità di trattamento, concludendo con una risposta affermativa, in considerazione del fatto che è impossibile sapere se il coniuge di uno stagionale o di un frontaliere, che vive all'estero, eserciti a sua volta un'attività lucrativa a titolo principale (Konferenz Staatlicher Steuerbeamter, Steuerharmonisierung - Tomo I: Harmonisierte kantonale Quellensteuerordnung, Muri/Berna 1994, p. 34). In altri termini, si tratta di una soluzione che è stata dettata da considerazioni di praticabilità, nella verosimile preoccupazione di evitare disparità di trattamento ancora maggiori a causa della difficoltà, o della impossibilità, di verificare le affermazioni dei contribuenti circa l'attività del coniuge all'estero. Ciò non toglie che la condizione posta dall’art. 1 cpv. 1 lett. c OIF sia illegale, poiché la legge non consente di subordinare l’applicazione dell’aliquota per coniugati alla condizione che entrambi i coniugi lavorino in Svizzera (cfr. Locher, Kommentar zum DBG, II parte, Therwil/Basilea, 2004, ad art. 85 LIFD, n. 11, p. 787).

                                         2.4.

                                         In una sentenza più recente, questa Camera si è domandata se la modifica apportata alle direttive della Divisione delle contribuzioni in seguito alla sentenza del 21 luglio 1999 sia sufficiente a ristabilire la conformità alle disposizioni legali: se la Camera ha ritenuto ingiustificata la condizione per cui il contribuente dovrebbe comprovare che i figli all'estero sono "esclusivamente" mantenuti da lui, non è per niente scontato che basti cambiare avverbio, esigendo che il lavoratore dimostri che provvede “essenzialmente” al sostentamento del figlio, certificando che lui stesso oppure il suo coniuge non dispone di redditi all’estero per i quali beneficia di una detrazione per carichi di famiglia (cfr. CDT n. 80.2006.125 del 6 dicembre 2006).

                                         La questione è tuttavia stata lasciata aperta, per il fatto che la stessa autorità di tassazione aveva chiesto l’accoglimento del ricorso, ritenendo adempiute le condizioni perché il ricorrente fosse messo al beneficio dell’aliquota comprensiva delle deduzioni per figli a carico.

                                         2.5.

                                         Anche nel caso in esame, la questione di principio della legittimità delle direttive della Divisione delle contribuzioni, in relazione al requisito per cui il contribuente, che voglia beneficiare della deduzione per figli a carico, deve provare di “provvedere essenzialmente al sostentamento del figlio”, può essere lasciata aperta.

                                         Infatti, come si è detto, al ricorso è stato allegato un certificato originale su carta bollata, nel quale l’Agenzia delle entrate afferma che il marito della contribuente “non risulta aver beneficiato di detrazioni per carichi di famiglia”. Non vi sono infatti elementi che possano indurre a ritenere che tale documento affermi il falso.

                                         È vero che il contenuto del certificato in questione contrasta con le risultanze delle buste paga del marito della contribuente e con il cosiddetto CUD 2006, dai quali sembrerebbe invece essere stato tenuto conto degli oneri familiari nel calcolo della ritenuta d’imposta. Dai documenti citati non è tuttavia agevole ricostruire quali siano i carichi familiari in relazione ai quali è stata concessa la deduzione: potrebbe anche trattarsi della sola deduzione per coniuge.

                                         Ma, anche se la deduzione concessa al marito della contribuente includesse anche i figli a carico, non vi sarebbero comunque i presupposti per negarle l’applicazione dell’aliquota comprensiva delle deduzioni per figli. Si è detto infatti che il marito della contribuente ha dichiarato nel 2006 un reddito di € 9'000.–. È dunque evidente che la contribuente, che consegue in Svizzera uno stipendio di fr. 64'392.– provvede “essenzialmente” al mantenimento dei figli.

                                         D’altronde, se ella fosse assoggettata alla tassazione ordinaria in Svizzera, anziché alla ritenuta alla fonte, per effetto della regola secondo cui le deduzioni sociali devono essere accordate proporzionalmente “in caso di assoggettamento parziale” (art. 34 cpv. 5 prima frase LT; art. 35 cpv. 3 LIFD), è indubbio che le spetterebbero deduzioni per figli in misura nettamente superiore alla metà.

                                   3.   Il ricorso è conseguentemente accolto. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 15 ottobre 2007 e la decisione del 3 maggio 2007, concernenti la trattenuta complementare per l’anno 2006, sono annullate.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).

                                   4.   Intimazione a:

- Gordola; -; -; -.  

terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2  

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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