Incarto n. 80.2007.159
Lugano 26 febbraio 2008
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici
Andrea Pedroli, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario
Fiorenzo Gianinazzi
parti
RI 1
contro
RS 1
oggetto
ricorso del 9 novembre 2007 contro la decisione del 10 ottobre 2007 in materia di IC e IFD 2005.
Fatti
- RI 1 svolge l’attività di funzionaria sindacale alle dipendenze del Sindacato __________;
- la contribuente è domiciliata ad __________, ma la sua sede di lavoro è a __________;
- nel certificato di salario per il periodo fiscale 2005, il suo datore di lavoro ha indicato un salario lordo di fr. 71'526.– ed ha crociato le caselle “t” (auto della ditta) e “w” (trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro);
- notificandole la tassazione IC/IFD 2005, con decisione dell’11 ottobre 2006, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona ha aggiunto al reddito del lavoro un importo di fr. 3'000.–, precisando nella motivazione della decisione di avere assoggettato all’imposta “vantaggi privati su veicolo della ditta”;
- la contribuente ha impugnato la suddetta decisione con reclamo del 20 ottobre 2006, contestando l’aggiunta in questione e precisando di utilizzare il veicolo messo a sua disposizione dal datore di lavoro solo per scopi di lavoro;
- l’Ufficio di tassazione l’ha allora invitata a produrre un’attestazio-ne del datore di lavoro “indicante le condizioni per le quali vi è messo a disposizione il veicolo aziendale e… riportante ogni e ciascuna rifusione di spesa versata (per spese di pasto, di trasferta o altro), come pure ogni ulteriore prestazione a indennizzo di altre possibili spese”;
- l’11 settembre 2007, la contribuente ha prodotto un’attestazione del datore di lavoro, nella quale si afferma che ella “svolge praticamente giornalmente servizio esterno, recandosi nelle varie strutture pubbliche e sociosanitarie del Cantone, prevalentemente comunque nel Sottoceneri” e che per questa ragione “usufruisce della macchina di servizio di proprietà del sindacato __________”;
- l’attestazione precisa poi che le spese rifuse sono quelle per la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro, oltre al consumo effettivo della benzina e ad un rimborso forfetario di fr. 20.– per i pasti fuori dal distretto oppure “quando il rientro al domicilio è impossibile per ragioni di lavoro (riunioni serali ad esempio)”;
- con decisione del 10 ottobre 2007, l’Ufficio di tassazione ha respinto il reclamo della contribuente, ritenendo “sulla scorta delle informazioni di cui si è in possesso e viste le condizioni con cui il veicolo aziendale è a lei messo a disposizione, che i vantaggi ripresi per la parte d’utilizzo privato dello stesso debbano qui essere confermati nell’importo precedentemente stabilito di complessivi fr. 3'000.–“;
- l’Ufficio completava la propria decisione, invitando la contribuente ad indicare nei prossimi periodi fiscali “i giorni d’attività nei quali ha beneficiato del rimborso forfetario di CHF 20.– per pasto da parte del datore di lavoro”;
- con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, RI 1 contesta nuovamente l’aggiunta dell’importo di fr. 3'000.–, lamentando una disparità di trattamento “rispetto a chi abita nelle vicinanze del proprio posto di lavoro”.
Diritto
- per gli articoli 16 cpv. 1 LT e 17 cpv. 1 LIFD, sono imponibili tutti i proventi di un’attività dipendente, retta dal diritto privato o pubblico, compresi i proventi accessori, quali indennità per prestazioni straordinarie, provvigioni, assegni, premi di anzianità, gratificazioni, mance, tantièmes e altre prestazioni valutabili in denaro;
- fra i redditi del lavoro del dipendente rientrano anche i redditi in natura ed in particolar modo quelle prestazioni valutabili in denaro, che il datore di lavoro concede al dipendente per esempio mettendo a sua disposizione gratuitamente l’automobile aziendale anche per l’uso privato (cfr. p. es. le sentenze della Commissione di ricorso fiscale II del Canton Zurigo del 12 dicembre 1990, in RF 1991 p. 568; del Tribunale amministrativo del Canton Neuchâtel del 13 gennaio 1988, in StE 1989 B 22.3 n. 29; del Tribunale amministrativo del Canton Argovia, in AGVE 1978 p. 115);
- se invece il veicolo di servizio è messo a disposizione del dipendente solo per coprire la trasferta dal domicilio al luogo di lavoro, l’unica conseguenza sulla sua tassazione sarà che egli non potrà più invocare la deduzione delle spese di trasporto secondo gli articoli 25 cpv. 1 lett. a LT e 26 cpv. 1 lett. a LIFD;
- nel caso della ricorrente, il suo datore di lavoro ha compilato il vecchio modulo “certificato di salario”, che è rimasto applicabile ancora fino al periodo fiscale 2006;
- a tale riguardo, le spiegazioni relative al formulario 11 EDP (certificato di salario), allestite dalla Conferenza fiscale svizzera e dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, indicano al datore di lavoro che egli deve crociare la casella “t” (auto della ditta) se mette a disposizione del dipendente l’automobile della ditta solo per trasferte di servizio, mentre è tenuto a inserire una P al posto della crocetta se l’uso del veicolo è ammesso anche per trasferte private (p. es. tra domicilio a sede di lavoro);
- nella fattispecie, come già rilevato, il datore di lavoro ha crociato la casella “t” ed anche la successiva casella “w”, che si riferisce al trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro;
- pur non potendo escludere che un datore di lavoro incorra in errore nella compilazione dei certificati di salario, si dovrebbe così ritenere che l’indicazione contenuta nel certificato della ricorrente significhi in modo piuttosto chiaro che l’uso della vettura aziendale è limitato alle trasferte di servizio, con l’aggiunta dello spostamento dal domicilio al luogo di lavoro;
- l’Ufficio di tassazione ha tuttavia voluto ottenere ulteriori delucidazioni dal datore di lavoro ed ha invitato la contribuente a farsi rilasciare un’attestazione di quest’ultimo in merito alle “condizioni” alle quali il veicolo aziendale è messo a sua disposizione;
- la dichiarazione del datore di lavoro non è del tutto chiara, non escludendo in modo esplicito un uso privato del veicolo da parte della dipendente, ma del resto neppure la richiesta dell’Ufficio di tassazione era formulata in modo tale da esigere una risposta precisa su tale aspetto;
- in simili circostanze, si deve comunque ritenere che non vi siano le condizioni per l’aggiunta di un importo di fr. 3'000.– per l’uso privato del veicolo messo a disposizione della ricorrente dal suo datore di lavoro;
- non è d’altronde spiegato come sia stato calcolato tale importo né risultano essere agli atti indicazioni in merito alla marca dell’automobile, alla sua vetustà ed alle sue condizioni;
- anche la circostanza che la ricorrente, che vive da sola, sia proprietaria di un’altra automobile è un fatto che rende perlomeno verosimile la tesi della ricorrente;
- per quanto attiene alla deduzione per doppia economia domestica, l’Ufficio di tassazione, basandosi sul contenuto della dichiarazione del datore di lavoro della ricorrente, che parla di rimborso delle spese per il pranzo, ha invitato la contribuente ad essere più precisa nelle future dichiarazioni fiscali: viste le spiegazioni contenute nel ricorso, ove la contribuente quantifica in 10/15 i pasti per i quali ottiene il rimborso spese, non è il caso di intervenire modificando la decisione impugnata;
- il ricorso è conseguentemente accolto.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 10 ottobre 2007 è riformata nel senso che sono stralciati gli “altri redditi” per fr. 3'000.–.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD; art. 73 LAID; art. 82 ss. LTF).
4. Intimazione a:
-; -; -; -.
Copia per conoscenza:
- municipio di.
terzi implicati
1. PI 1 2. PI 2
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: