Incarto n. 80.2004.95
Lugano 14 settembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 27 agosto 2004
in materia di: imposta sugli utili immobiliari
presentato da:
1. RI 1 2. RI 2 3. RI 3 tutti rappr. da: RA 1
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che __________ RI 2, __________ RI 1 e __________ RI 3 erano comproprietari per 1/3 ciascuno dei fogli PPP n. __________ e n. __________ , quote di __________/1000 risp. __________/1000 di comproprietà del fondo part. n. __________ RFD di __________;
- che con atto notarile del 17 marzo 2003 essi vendevano il foglio PPP n. __________ ai coniugi __________ al prezzo di fr. 680'000;
- che con atto notarile del 24 aprile 2003 essi vendevano a __________ __________ il foglio PPP n. __________ al prezzo di fr. 710'000;
- che nella dichiarazione d’imposta per gli utili immobiliari gli alienanti chiedevano la deduzione dal valore di alienazione delle provvigioni di fr. 36'584, risp. di fr. 38'198 versate dai venditori alla __________ __________ s.a.g.l.;
- che l’Ufficio di tassazione riduceva l’importo delle provvigioni deducibile in ragione di __________ e, meglio, in ragione della quota azioRI 2 nella __________ s.a.g.l., portandoli da fr. 36'584 a fr. 20121, risp. da fr. 38'198 a fr. 21'009;
- che per questa ragione la provvigione veniva dedotta:
· nel caso del foglio PPP __________
in ragione di fr. 10'060 nelle tassazioni relative agli alienanti RI 1 e RI 3 (cfr. notifiche della tassazione del 25 maggio 2004, n. 3.2004.0350 e 3.2004.00349), ma veniva interamente stralciata dalla tassazione di __________ RI 2 (cfr. notifica della tassazione del 25 maggio 2004 n. 3.2004.00348);
· nel caso del foglio PPP __________
in ragione di fr. 10'505 nelle tassazioni relative agli alienanti RI 1 e RI 3 (cfr. notifiche della tassazione del 25 maggio 2004, n. 3.2004.0347 e 3.2004.00346), ma veniva interamente stralciata dalla tassazione di __________ RI 2 (cfr. notifica della tassazione del 25 maggio 2004 n. 3.2004.00345);
- che il 16 giugno 2004 i tre contribuenti, assistiti dalla RA 1, presentavano sei distinti reclami, con cui chiedevano che la riduzione di __________ fosse applicata soltanto alla quota parte di un terzo (fr. 12'194.65, risp. fr. 12'732.65) della provvigione globale (fr. 36'584, risp. fr. 38'198) relativa a __________ RI 2 e, meglio, nella misura di fr. 5'487.60, risp. fr. 5'729.70;
- che con scritto del 27 agosto 2004 RA 1 motivava maggiormente le ragioni del reclamo (indicando tuttavia in epigrafe solo una delle sei decisioni e, meglio, quella relativa all’alienante RI 2 e al foglio PPP __________), modificando in parte anche le richieste e, meglio, proponendo in sostanza di dedurre agli alienanti __________ e __________ un terzo ciascuno della provvigione complessiva pagata per ognuna delle due alienazioni e all’alienante RI 2 gli __________ della sua quotaparte di 1/3 della provvigione;
- che in questo complemento la RA 1 rilevava che si tratta di una questione di principio, chiedendo che il reclamo venisse trasmesso a questa Camera per decisione di merito;
- che il 30 agosto 2004 l’UT di Locarno trasmetteva per evasione i sei reclami a questa Camera, senza la benché minima lettera esplicativa;
- che il reclamo presentato contro una decisione di tassazione già esaustivamente motivata può essere trasmesso come ricorso, con il consenso del reclamante e degli altri proponenti, alla Camera di diritto tributario (art. 206 cpv. 2 LT 1994; art. 132 cpv. 2 LIFD);
- che, con questa norma, il legislatore ha inteso razionalizzare la procedura (cfr. Rapporto della Commissione speciale in materia tributaria del 30 agosto 1976, p. 150; inoltre Messaggio concernente l'armonizzazione fiscale del 25 maggio 1983, ad art. 137; Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 6 ad art. 133 LIFD, p. 419; Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2b, n. 27 all'art. 132 LIFD, p. 324; inoltre CDT n. 80.96.00201 del 5 marzo 1997, in RDAT II-1997 n. 31t; CDT n. 80.2002.00084 del 2 luglio 2002 in re F. C.R.);
- che, per il fatto che si tratta di considerare un reclamo come se fosse un ricorso, la motivazione della decisione di tassazione deve adempiere i requisiti che sono propri della motivazione di una decisione su reclamo (Zweifel, op. cit., n. 30 all'art. 132 LIFD, p. 325);
- che, nella fattispecie, la motivazione della decisione impugnata è la seguente:
“Le provvigioni versate a se stessi non sono deducibili. Pertanto la provvigione è ridotta di fr. (…..) in ragione della quota azionaria del signor __________ nella __________ (9/20)”;
- che è del tutto evidente che la decisione di tassazione impugnata dal reclamante non è "esaustivamente motivata", come richiesto dalla legge, limitandosi a formulare il principio della non deducibilità delle provvigioni versate a se stessi, senza per altro esaminare e spiegare perché la riduzione proporzionale alla quota azionaria di __________ sia stata applicata alla provvigione complessiva e la parte di provvigione ammessa sia stata dedotta in ragione di metà ciascuno unicamente a RI 3 e RI 1 e non si sia invece ridotta proporzionalmente la quota di un terzo della provvigione versata da RI 2 alla società di cui è azionista minoritario;
- che l’esigenza di una più estesa motivazione della notifica della tassazione appare in simili casi fondamentale, poiché questa Camera rimane pur sempre autorità giudiziaria d’ultimo grado a livello cantonale;
- che diversamente si finirebbe non solo per privare il contribuente di un grado di giurisdizione, ma anche per esigere da questa Camera che statuisca senza conoscere le vere ragioni che stanno alla base della decisione del fisco.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Gli atti del procedimento sono retrocessi all’UT perché si pronunci con decisione partitamente motivata sul reclamo dei contribuenti.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione alle parti.
4. Contro il presente giudizio è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: