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Ticino Camera di diritto tributario 14.09.2004 80.2004.91

14 settembre 2004·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·805 parole·~4 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2004.91

Lugano 14 settembre 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 25 agosto 2004

in materia di:                   tassa di diffida

presentato da:

RI 1 rappr. da: RA 1  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che l’UT il 25 maggio 2004 concedeva a __________ e __________ RI 1 una prima proroga fino al 30 luglio 2004 per la presentazione della dichiarazione d’imposta 2003B dell’indivisa;

                                     -   che, trascorso questo termine, l’UT diffidava i contribuenti a presentare la dichiarazione entro dieci giorni;

                                     -   che per questo avvertimento il 12 agosto 2004 veniva prelevata una tassa di diffida di fr. 30;

                                     -   che il reclamo presentato contro la stessa veniva respinto con decisione del 19 agosto 2004;

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso (inviato all’UT e trasmesso a questa Camera per competenza) i contribuenti chiedono l’annullamento della tassa di diffida, argomentando che usufruttuario della sostanza di loro proprietà in Ticino è __________ __________, residente a 8105 Watt nella Zielstr. al n. 96;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che l'art. 202 LT stabilisce che i soci, i comproprietari e i proprietari in comune devono, a richiesta, fornire alle autorità fiscali informazioni sui loro rapporti di diritto, in particolare sulle quote, sui redditi e sulla sostanza;

                                     -   che sulla base di tale presupposto l'autorità fiscale ha preteso dai ricorrenti l'inoltro dell'apposito modulo 20, cioè del Questionario per le comunioni ereditarie e altre indivisioni, per le comproprietà;

                                     -   che il contribuente che omette di inviare la dichiarazione d'imposta o che presenta un modulo incompleto, è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art. 198 cpv. 3 LT);

                                     -   che per ogni diffida è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato (art 198 cpv. 4 LT);

                                     -   che, per quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria che viene prelevata automaticamente, al momento dell'invio della diffida, per coprire i costi causati dall'inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l'autorità fiscale dapprima a richiamarlo all'obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo per lettera raccomandata (Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, p. 126);

                                     -   che, per quanto precede, la tassa di diffida è quindi sostanzialmente una mera tassa di cancelleria e non una sanzione disciplinare per violazione degli obblighi procedurali;

                                     -   che contro la tassa di diffida il contribuente può presentare reclamo all’autorità fiscale e ricorso alla Camera di diritto tributario nel termine di trenta giorni (art. 198 cpv. 5 LT, in combinazione con gli art. 206 e 227 LT);

                                     -   che, per quanto precede, è pacifico che i ricorrenti, membri dell’indivisa __________, sono venuti meno ai loro obblighi procedurali, avendo omesso di presentare la dichiarazione dell’indivisa entro il termine prorogato concesso loro dall’UT e, meglio, entro il 30 luglio, anche se sarebbe stato sufficiente ritornare il formulario non compilato, attirando l’attenzione dell’UT sull’esistenza di un usufrutto che da molti anni grava la loro proprietà, con conseguente dichiarazione della sostanza e del relativo reddito da parte dell’usufruttuario;

                                     -   che, così stando le cose, la tassa di diffida va pertanto confermata;

                                     -   che è nondimeno vero quanto lamentato dai ricorrenti, segnatamente l’eccesso di burocrazia che fa sì che per una di fatto inutile dichiarazione vengano spedite ben quattro formulari per la dichiarazione d’imposta, con tutto quel che ne consegue e, meglio, a __________ RI 1, a __________ RI 1, a __________ & __________ RI 1 e a __________ & __________ __________, questi ultimi usufruttuari (sic);

                                     -   che è vero che in simili casi (esistenza di un usufrutto noto al fisco, in quanto perdura da oltre un decennio) parrebbe senz’altro più ragionevole che l’UT prenda nota dell’esistenza dell’usufrutto e invii, fino a cessazione del diritto, un solo formulario per la dichiarazione all’usufruttuario;

                                     -   che per quanto precede questo giudice fa astrazione dall’accollare spese e tassa di giustizia ai ricorrenti, invitando nel contempo l’autorità fiscale a esaminare la possibilità di semplificare in simili casi la procedura di tassazione, che per altro risulta difficilmente comprensibile soprattutto ai contribuenti residenti fuori cantone.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Contro il presente giudizio è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID).

terzi implicati

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                            Il segretario:

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