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Ticino Camera di diritto tributario 24.01.2005 80.2004.63

24 gennaio 2005·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·356 parole·~2 min·1

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2004.63

Lugano 24 gennaio 2005  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 9 giugno 2004

in materia di:                 IC/IFD 01/02 intermedia

presentato da:

RI 1  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         L’8 luglio 2002 l’UT di Locarno notificava a RI 1 la tassazione IC/IFD 2001-02, in cui gli esponeva in media annua il reddito del lavoro (comprese le indennità di disoccupazione) conseguito nel periodo di computo (fr. 23'504.-) e un reddito d’altra fonte, che veniva poi stralciato in sede di reclamo (cfr. decisione su reclamo del 27 gennaio 2003).

                                         1.2.

                                         Dopo aver ricevuto la dichiarazione d’imposta 2003A, l’UT notificava al contribuente il 15 marzo 2004 una tassazione intermedia per inizio dell’attività lucrativa con effetto dal 12 marzo 2001, in cui il reddito del lavoro veniva stabilito in fr. 63'894.- di media annua.

                                         1.3.

                                         Il reclamo presentato dal contribuente veniva respinto con decisione del 10 maggio 2004, in cui si avverte che l’attività effettivamente esercitata dal 1° luglio 1999 è durata solo quattro mesi ed è quindi stata considerata soltanto temporanea. Determinante sarebbe quindi stato l’inizio dell’attività del 12 marzo 2001.

                                   2.   2.1

                                         Con il presente, tempestivo ricorso RI 1 chiede l’annullamento della suddetta decisione e conseguentemente della tassazione intermedia per inizio dell’attività. Ripercorre il suo iter formativo e professionale, facendo osservare che l’inizio dell’attività lucrativa deve essere situato nel corso del 1999.

                                         2.2.

                                         In occasione dell’udienza il giudice ha invitato le parti a esaminare la possibilità di allestire una tassazione intermedia dal 1° luglio 1999.

                                         In data 13 gennaio 2005 il ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso. La causa viene pertanto stralciata dai ruoli.

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Contro il presente giudizio è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 146 LIFD, art. 73 LAID).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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