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Ticino Camera di diritto tributario 09.03.2010 (pubblicato) 80.2004.3

9 marzo 2010·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,034 parole·~5 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2004.3

Lugano    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Mauro Mini  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 13 gennaio 2004

in materia di:                 imposta sui proventi straordinari IC/IFD 01/02

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         __________ __________, domiciliato a __________, nato il __________ __________ 1938, è stato alle dipendenza del comune di __________ quale medico dentista presso la Clinica dentaria comunale fino alla fine di ottobre del 1998 con una remunerazione annua lorda nel 1997 di fr. 136'360.- e l’anno successivo di fr. 125'921.-. È poi stato posto al beneficio di un congedo pagato dal 1° novembre 1998 al 31 ottobre 2000, per il quale avrebbe dovuto percepire dalla Clinica dentaria di __________ un importo mensile lordo di fr. 7'000.- e un'indennità d'uscita di fr. 100'000.- da versare tra il 15 e il 31 gennaio 2001.

                                         Nel corso del mese di ottobre del 1999 il contribuente veniva interpellato dal Comune di __________, che gli proponeva di sostituire la dottoressa __________ dal mese di novembre fino alla fine di giugno del 2000 con un’occupazione del 65% presso il Servizio dentario scolastico della città. L’incarico continuava poi oltre la data inizialmente prevista per l’indisponibilità della titolare. Di comune accordo con il Comune __________ la prestazione prevista durante il congedo veniva ridotta da fr. 7'000.- a fr. 2'000.-, con la conseguenza che nel corso del 1999 il contribuente riceveva dal Comune di __________ un importo di fr. 79'000.- e l’anno successivo di fr. 20'000.- e dal Comune di __________ nel 1999 di fr. 6'892.- e l’anno dopo di fr. 109'499.-.

                                         1.2.

                                         Nel frattempo la moglie del contribuente __________ __________, aveva iniziato a lavorare dal 1° febbraio 1999 presso il Consorzio casa per persone anziane del distretto di __________, con uno stipendio in undici mesi di fr. 40'431.-.

                                         Per questo fatto l’UT di Biasca provvedeva ad allestire il 12 novembre 2002 una tassazione intermedia per inizio dell’attività della moglie dal 1° febbraio 1999, esponendo in aggiunta ai redditi del marito il reddito del lavoro della moglie. La tassazione intermedia veniva poi annullata con decisione del 10 giugno 2002 a seguito del reclamo presentato dagli interessati

                                         1.3.

                                         Nella tassazione IC/IFD 2001-2002 l’UT esponeva ai coniugi __________ un reddito del lavoro lordo di fr. 158'646.- di media annua, risultante dai seguenti redditi:

                                         anno                              marito                           moglie

                                         1999                              fr.            6'892.-            fr.       48'363.fr.          79’000.-            fr.         1'146.-

2000                                                           fr.        109'499.-            fr.       40'431.fr.          20'000.-

                                         Il reclamo presentato in tempo utile dai contribuenti veniva parzialmente accolto con decisione dell’8 luglio 2002 e il reddito del lavoro veniva leggermente ridotto da fr. 151'646.- di media annua a fr. 149'815.- per l’effetto di una lieve rettifica dello stipendio della moglie presso la Casa per anziani della __________.

                                   2.   2.1.

                                         Nel 2001 La Clinica dentaria di __________, conformemente agli accordi, versava al dottor __________ un importo di fr. 93'450.-, al netto dei contributi AVS e AD, a titolo di buona uscita.

                                         Ricevuta la dichiarazione d’imposta IC/IFD 2003A, il 16 ottobre 2003 l’UT notificava a __________ __________, sia per l’IC sia per l’IFD, una imposta annua intera sui proventi straordinari, calcolata sull’indennità netta di buona uscita di fr. 93'400.- ricevuta nel 2001.

                                         2.2

                                         Il reclamo presentato dal contribuente veniva respinto dall’UT con decisioni del 15 dicembre 2003, per i seguenti motivi:

                                         Infatti dal profilo fiscale le indennità in capitale versate dal datore di lavoro possono essere considerate come prestazioni di previdenza, purché siano soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni :

                                         a) il contribuente lascia l'impresa dopo aver compiuto 55 anni;

                                         b) cessa o deve cessare definitivamente l'attività lucrativa (principale);

                                         c) con l'uscita dall'impresa e dal relativo istituto di previdenza si crea una lacuna previdenziale.

                                         Nel caso in esame le tre condizioni sopraccitate non sono cumulativamente soddisfatte in quanto il contribuente non ha cessato la propria attività lucrativa principale, ma ha semplicemente mutato datore di lavoro.

                                   3.   3.1.

                                         Con il presente tempestivo ricorso i coniugi __________, dopo aver spiegato la situazione lavorativa del marito venutasi a creare con la cessazione dell’attività presso la Clinica dentaria di __________, chiedono l’annullamento dell’imposta annua intera sui proventi straordinari notificata al dottor __________. Precisano che l’incarico a tempo parziale (65%) presso il Servizio dentario scolastico di __________ è stato ulteriormente prorogato, lamentando che le decisioni contestate non terrebbero conto in proiezione futura la loro situazione finanziaria: le entrate per affitti, 2° pilastro e AVS non supererebbero il 35% delle loro entrate attuali.

                                         3.2.

                                         L’UT propone invece di respingere il ricorso: il dottor __________ avrebbe avuto anche nel corso del 2001 e del 2002 un’entrata superiore a centomila franchi per l’attività svolta presso la Clinica dentaria scolastica di __________ , per cui non sarebbe assolta la condizione della cessazione dell’attività.

                                         3.3.

                                         In occasione dell'udienza del 3 marzo 2004 il ricorrente ha spiegato che l'indennità imposta come reddito straordinario corrisponde alla somma delle ventiquattro mensilità che il comune di __________, suo ex datore di lavoro, si era impegnato a versare per il 2001 e il 2002.

                                         Sentite queste spiegazioni si è convenuto seduta stante, da un lato, di considerare i versamenti alla stregua di un reddito straordinario, come deciso dall'Ufficio di tassazione e, dall'altro, di imporre l'importo in ragione di metà per il 2001 e dell'altra metà per il 2002.

                                         Tale soluzione appare senz'altro equa e corrispondente alla realtà della situazione e merita pertanto tutela.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto a' sensi dei considerandi.

                                         §    Di conseguenza, gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuove tassazioni dei proventi straordinari 2001-2002.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

terzi implicati

1. Divisione delle Contribuzioni Ufficio Giuridico, Viale S. Franscini 16, 6501 Bellinzona 2. Amm. federale delle contribuzioni Divisione principale, Eigerstrasse 65, 3003 Berna  

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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