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Ticino Camera di diritto tributario 08.09.2003 80.2003.95

8 settembre 2003·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,903 parole·~10 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2003.95

Lugano 8 settembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 3 luglio 2003

in materia di:                 IC/IFD 2001

presentato da:

_RICO0 rappr. da: RAPP0  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   Nella dichiarazione fiscale 2001, la __________ __________ __________ __________ __________ __________ di __________, dichiarava un utile imponibile di fr. 38'753.

                                         Notificando alla contribuente la tassazione IC/IFD 2001, con decisione del 27 marzo 2003, l'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche (UTPG) elevava l'utile a fr. 68'753, per effetto della ripresa di un importo di fr. 15'000 per l'affitto di un appartamento messo a disposizione degli azionisti e di un ulteriore ammontare di fr. 15'000 per l'uso da parte dell'__________. __________ __________ della __________ intestata alla società.

                                   2.   La società contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 26 aprile 2003, contestando le riprese effettuate. Quanto all'appartamento che sarebbe stato a disposizione degli azionisti, osservava che lo stesso era per contro affittato a clienti della società, i quali lo usavano come ufficio; in relazione all'uso dell'automobile, argomentava che ognuno degli amministratori era proprietario di un veicolo privato e che la macchina della società era per contro impiegata da tutti gli amministratori e dipendenti per l'attività lavorativa.

                                         L'UTPG si rivolgeva allora alla contribuente, chiedendole di produrre copia del contratto di sublocazione dell'appartamento e la relativa scheda contabile e di precisare inoltre se l'__________. __________ fosse proprietario di una propria automobile, contrariamente a quanto risultava da documentazione in possesso dell'autorità fiscale stessa.

                                         Non avendo ricevuto alcuna risposta, l'UTPG respingeva il reclamo con decisione del 26 giugno 2003.

                                   3.   Il 26 giugno 2003, la società reclamante ha fatto pervenire all'UTPG copia del contratto di sublocazione, unitamente alle fatture relative al pagamento dell'affitto ed alle schede contabili comprovanti l'incasso. Quanto all'uso della vettura della società, ha prodotto quattro procure con cui la società autorizza gli amministratori a condurla.

                                         Essendole stato comunicato che la decisione su reclamo era già stata intimata, la __________ __________ ha inoltrato tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, il 3 luglio 2003, chiedendo lo stralcio delle riprese di fr. 30'000.

                                         Nelle sue osservazioni del 18 luglio 2003, l'UTPG propone di accogliere parzialmente il ricorso, rinunciando alla ripresa dell'affitto dell'appartamento della ricorrente. Quanto all'uso dell'automobile, chiede invece che la decisione impugnata sia confermata.

                                   4.   4.1.

                                         Gli articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all'imposta sull'utile delle persone giuridiche, che

                                                                                 1 Costituiscono utile netto imponibile:

                                         a.   il saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente;

                                         b.   tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare:

                                              –   ...[omissis]...

                                              –   le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale.

                                         Quanto all'imposizione delle persone fisiche, gli articoli 20 cpv. 1 LT e 19 cpv. 1 LIFD prevedono da parte loro che

                                         1 Sono imponibili i redditi da sostanza mobiliare, segnatamente:

                                         c.   i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.).

                                         4.2.

                                         La dottrina ha così riassunto la nozione di "distribuzione dissimulata di utili" che si può ricavare dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 398 s.; Höhn/Waldburger, Steuerrecht, 8a ediz., vol. I, Berna 1997, n. 82 al § 18, p. 456 s.; Oberson, Droit fiscal suisse, Basilea/Francoforte 1998, n. 28 al § 10, p. 172; inoltre CDT n. __________.__________.__________ del 2 maggio 2000, in RDAT II-2000 n. 8t):

                                         •  una prestazione da parte della società, senza una corrispondente controprestazione;

                                         •  il fatto che la prestazione si traduca in un vantaggio per l'azionista o una persona a lui vicina, cioè che essa non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni;

                                         •  il fatto che il menzionato carattere della prestazione (di avvantaggiare, cioè, un azionista rispetto ai terzi) sia riconoscibile da parte degli organi societari.

                                         4.3.

                                         In caso di distribuzione dissimulata di utili, occorre determinare il valore della prestazione. In particolare, quando ad essa corrisponde una contropartita non equivalente, bisogna quantificarne la discrepanza, poiché l'utile distribuito in maniera dissimulata è dato dalla differenza fra prestazione e controprestazione (Rivier, Droit fiscal suisse, Neuchâtel 1980, p. 225; ASA 32 p. 102). Per valutare l'ammontare della prestazione, ci si baserà sul valore della prestazione fatta a terze persone, conformemente a criteri commerciali (cfr. Rivier, loc. cit.; Reimann/Zuppinger/Schärrer, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Berna 1969, vol. III, p. 40).

                                         4.4.

                                         Sono considerate vicine alla società le persone che intrattengono con essa una relazione stretta, che può trarre origine da legami di parentela o di amicizia oppure dall'appartenenza al medesimo gruppo societario (cfr. Rivier, op. cit., p. 225). Il Tribunale federale ha precisato che devono essere annoverate tra le persone vicine all'azionista quelle che, secondo l'insieme delle circostanze, traggono dalle relazioni economiche o personali il vero motivo della prestazione insolita (cfr. ASA 45 p. 595).

                                   5.   5.1.

                                         Nella fattispecie in esame, l'autorità di tassazione ha aggiunto all'utile dichiarato gli importi seguenti:

                                         -  fr. 15'000, per l'uso che la società avrebbe concesso ai propri azionisti di un appartamento a disposizione della stessa;

                                         -  fr. 15'000, per l'uso privato da parte dell'__________. __________ __________ dell'automobile appartenente alla società.

                                         L'UTPG ha così considerato tali prestazioni come una distribuzione dissimulata di utili o più precisamente una "distribuzione anticipata di utili", cioè una forma particolare di distribuzione mascherata fatta con l'assegnazione all'azionista di utili di competenza della società prima ancora che essi entrino a far parte del patrimonio di quest'ultima. È quanto si verifica in particolare quando la società rinuncia ad un adeguato indennizzo per le sue prestazioni a favore dell'azionista (Bernardoni/Duchini, La fiscalità dell'azienda, Bellinzona 1998, p. 383). Quando la distribuzione anticipata di utili si manifesta nella forma dell'uso di mezzi della società per scopi privati (auto, telefono, riscaldamento, ecc.) o del prelevamento di beni dalla società da parte dell'azionista, la valutazione della prestazione avviene con gli stessi criteri che valgono per le aziende personali (Bernardoni/Duchini, op. cit., p. 384).

                                         5.2.

                                         In relazione alla questione della messa a disposizione dell'appartamento, la documentazione prodotta dalla ricorrente ha permesso di chiarire che lo stesso non è stato usato dagli azionisti. Vi sono infatti le prove della sua sublocazione ad una società che ha regolarmente pagato la pigione.

                                         Come proposto dall'UTPG nelle osservazioni al ricorso, la relativa ripresa di fr. 15'000 può pertanto essere stralciata.

                                         5.3.

                                         In merito all'impiego privato dell'automobile appartenente alla società, l'autorità di tassazione ha fondato la propria decisione sulla circostanza che l'__________. __________ non risulta essere proprietario di una propria automobile. La __________ acquistata ed intestata alla società ricorrente sarebbe di conseguenza a sua disposizione per l'uso privato.

                                         La ricorrente oppone a tali argomenti le risultanze di quattro procure con cui ha concesso ai quattro amministratori l'autorizzazione a condurre l'automobile in questione. Alla luce di tali documenti, dovrebbe essere dimostrato che il veicolo in questione non è impiegato dal solo __________. __________ __________.

                                         Va tuttavia rilevato che la posizione di quest'ultimo, nell'organizzazione della società, non è assimilabile a quella degli altri amministratori. Anzitutto, dal registro di commercio si evince che __________ __________ ha la funzione di delegato ed è il solo, oltre al presidente __________ __________, ad avere il diritto di firma individuale, mentre gli altri amministratori hanno tutti la firma collettiva a due. Inoltre, __________ è il solo amministratore ad essere anche dipendente della società, della quale è dirigente, con uno stipendio annuo, nel 2001, di fr. 86'561. È dunque comprensibile che l'autorità di tassazione abbia concluso che egli, non essendo proprietario di un'automobile privata, si serva di quella della società anche privatamente.

                                         5.4.

                                         È vero che, a comprova dell'uso dell'automobile da parte degli altri amministratori, la ricorrente ha prodotto le fatture del servizio Telepass della società __________ __________, con le relative distinte dei passaggi dai caselli autostradali italiani. Da tali documenti risultano frequenti passaggi dal casello di __________ __________, circostanza che proverebbe, secondo la ricorrente, l'uso della __________ da parte del dott. __________, che risiede appunto a __________.

                                         In relazione alle fatture in questione va tuttavia rilevato che le stesse, oltre al fatto di non riferirsi al periodo fiscale litigioso (2001), non permettono di stabilire quale autoveicolo sia transitato sulle autostrade italiane. L'unico elemento che si può ricavare dai documenti in discussione è l'uso di una tessera Viacard e di un apparato Telepass intestati alla ricorrente. Ma la tessera Viacard è chiaramente trasferibile ed anche l'apparato Telepass può essere impiegato su diverse vetture (fino a tre) ed è anche possibile cambiare l'auto su cui è utilizzato, previa comunicazione alla società Autostrade.

                                         Ne consegue che la documentazione in questione non è atta a comprovare da chi sia usata la __________ __________ __________, acquistata nel marzo 2001.

                                         5.5.

                                         Quanto alla commisurazione del vantaggio costituito dall'impiego privato della vettura, si è detto che di solito si fa capo agli stessi criteri previsti per le aziende personali. L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha emanato a tale proposito un promemoria concernente la stima dei prelevamenti in natura e delle quote private alle spese generali dei titolari di aziende. Esso prevede che la valutazione della quota privata delle spese d'automobile sia intrapresa in base alle spese effettive, laddove sia possibile, oppure mediante una stima globale. Anche in tal caso, si richiede comunque che sia nota la percorrenza annuale complessiva del veicolo di cui si tratta; inoltre, la tabella dell'AFC prevede solo il calcolo per automobili il cui valore di acquisto non supera l'importo di fr. 60'000.

                                         Per questa ragione, l'UTPG ha intrapreso un calcolo alternativo, basato sui criteri adottati dall'AFC per determinare il consumo proprio ai fini dell'IVA. In tal caso, il consumo proprio viene stabilito nella misura dell'1% mensile sui primi fr. 100'000 e nella misura dello 0.5% mensile sulla parte restante. Questo calcolo porta ad un importo di fr. 12'273, in base al prezzo di acquisto della __________.

                                         Alla luce di tale calcolo, la ripresa per l'uso privato dell'automobile può dunque essere ridotta, prudenzialmente, a fr. 12'000.

                                   6.   Il ricorso è dunque parzialmente accolto.

                                         Conformemente all'art. 231 cpv. 3 LT, la tassa di giustizia e le spese processuali sono tuttavia totalmente a carico della ricorrente, per il fatto che, conformandosi agli obblighi che le incombevano, avrebbe potuto ottenere soddisfazione già nella procedura di tassazione o di reclamo. Infatti, la documentazione che ha permesso lo stralcio della ripresa relativa all'uso dell'appartamento è stata prodotta dopo la scadenza del termine attribuito alla ricorrente in seguito al reclamo.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 26 giugno 2003 è riformata nel senso che l'utile imponibile è ridotto da fr. 68'753 a fr. 50'753.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    480.–

                                         sono a carico della ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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