Incarto n. 80.2003.93
Lugano 8 settembre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Andrea Pedroli, vicecancelliere
statuendo sul ricorso del 30 giugno 2003
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________ __________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. Non avendo i coniugi __________ e __________ __________ inoltrato la dichiarazione fiscale 1999/2000, l'Ufficio di tassazione di __________ infliggeva loro, in data 12 agosto 1999, una multa disciplinare di fr. 200 ed attribuiva loro un ultimo termine di 10 giorni, decorso il quale avrebbe proceduto alla tassazione d'ufficio.
Non avendo i contribuenti dato seguito a tale ingiunzione, con decisione del 24 luglio 2000 l'Ufficio di tassazione notificava loro la tassazione d'ufficio IC/IFD 1999/2000, nella quale commisurava il reddito del lavoro in fr. 117'600 ed il reddito imponbile in fr. 124'382 per l'IC e fr. 122'382 per l'IFD.
Non impugnata, la suddetta decisione passava in giudicato.
2. In data 21 marzo 2003, i coniugi __________ inviavano all'Ufficio di tassazione le dichiarazioni fiscali 1999/2000 e 2003A, con i relativi allegati, e in uno scritto annesso precisavano che il marito non era più in grado di lavorare per invalidità, con la conseguenza che, dal 1996, era la sola moglie che svolgeva un'attività lucrativa. Osservavano di essere stati tassati d'ufficio, per il fatto di non essere "in grado di gestirsi per la compilazione delle dichiarazioni fiscali".
Con decisione del 9 giugno 2003, l'autorità di tassazione dichiarava irricevibile il reclamo, in quanto tardivo, negando l'esistenza di un motivo di restituzione del termine.
3. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ e __________ __________ chiedono nuovamente che la loro tassazione 1999/2000 sia modificata conformemente alle indicazioni contenute nella dichiarazione inoltrata e ribadiscono che la famiglia si mantiene con i soli redditi del lavoro della moglie.
4. La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata.
Se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito. In caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
5. 5.1.
Gli articoli 206 cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD stabiliscono che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa. Gli articoli 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.
5.2.
Secondo giurisprudenza, per giustificare una restituzione del termine, la malattia deve essere tanto grave da rendere impossibile sia che il contribuente intraprenda l'atto richiesto sia che egli autorizzi un rappresentante contrattuale ad intraprenderlo (Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 11 ad art. 85 DIFD, p. 74 e giurisprudenza citata).
Se la malattia si protrae per un tempo lungo, si nominerà un tutore o un curatore che intraprenda gli atti necessari, mentre, se il contribuente non è in grado di adempiere i propri obblighi a causa di impedimenti fisici o psichici, è obbligato a nominare un rappresentante, se ne ha la possibilità (ibidem).
Analogamente, nella procedura civile la malattia si considera grave impedimento a condizione che il quadro clinico sia tale da inverare gli estremi dell’incoscienza o della immobilizzazione continuate così da impedire di agire o di dare disposizioni per agire (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 8 ad art. 137 CPCT, p. 194).
5.3.
Per istruire la causa, questa Camera ha richiamato dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità, con il consenso di __________ __________, gli atti della pratica concernente la sua domanda di una rendita di invalidità.
Dagli atti in questione, risulta che il ricorrente ha inoltrato una richiesta di prestazioni il 18 settembre 2000, invocando una grave depressione da cui sarebbe stato affetto fin dal 1995. La perizia medica commissionata dall'Ufficio AI ha permesso di stabilire che la capacità lavorativa del contribuente si è ridotta allo 0% nell'attività di educatore dal settembre del 1997. Su tale base, alla fine del 2000 gli è stata riconosciuta una rendita intera a partire dal 1° settembre 1999.
5.4.
È indubbio che la malattia da cui è affetto __________ __________ abbia compromesso la sua capacità di gestire la situazione economica e fiscale, come dimostra anche il fatto che egli sia stato riconosciuto invalido fin dal 1997 sebbene abbia inoltrato la richiesta di prestazioni dell'assicurazione invalidità solo nel 2000. Il medico incaricato dall'AI di fare una perizia ha rilevato abulia, sfiducia e assenza di iniziativa. Tali sintomi possono senz'altro spiegare la sua passività anche in relazione alla dichiarazione fiscale ed alla successiva notificazione della tassazione d'ufficio. Certo, in presenza di una malattia di così lunga durata, si dovrebbe pretendere che il malato, consapevole della propria incapacità di gestire anche i più ordinari aspetti economici della sua vita, si rivolga ad una persona di fiducia, se non ad un professionista, perché lo rappresenti nei rapporti con le autorità fiscali. Tuttavia, non si può escludere che proprio la sua abulia, dovuta alla malattia, ed anche una sottovalutazione della situazione complessiva, dimostrata fra l'altro anche dal ritardo con cui ha richiesto le prestazioni assicurative, contribuisca a spiegare tale passività. Neppure si può ritenere che la moglie, cittadina thailandese, sposata nel 1995 e attiva quale ausiliaria di pulizia, abbia potuto prendere in mano la situazione, occupandosi in particolar modo della dichiarazione fiscale per sé e per la famiglia.
In considerazione di tale situazione personale, nonostante i dubbi sussistenti, si ritiene pertanto di poter accogliere il ricorso ed annullare la decisione impugnata, rinviando gli atti all'Ufficio di tassazione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 9 giugno 2003 è annullata e gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, perché entri nel merito del reclamo costituito dalla dichiarazione inoltrata dai ricorrenti il 17 marzo 2003.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: