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Ticino Camera di diritto tributario 25.05.2003 80.2003.62

25 maggio 2003·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·838 parole·~4 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2003.62

Lugano 28 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:      Alessandro Soldini, presidente,                                      Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 14 maggio 2003

in materia di:                 IFD 2002

presentato da:

__________ __________, __________ __________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che, con reclamo del 14 marzo 2003, __________ __________ impugnava la tassazione IC/IFD 2001/2002 del 10 marzo 2003, contestando la commisurazione del reddito della sostanza, la mancata deduzione dei contributi versati al Secondo e al Terzo Pilastro e la misura delle spese di malattia ammesse;

                                     -   che l'Ufficio di tassazione di __________ __________ accoglieva il reclamo, riducendo il reddito imponibile per l'IC a fr. 67'063 e per l'IFD a fr. 83'287;

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede che le deduzioni supplementari ammesse in relazione al calcolo dell'imposta cantonale siano estese anche alla commisurazione dell'IFD e che il reddito imponibile sia pertanto ridotto a fr. 75'743;

                                     -   che, per l'art. 40 cpv. 2 LIFD, il periodo fiscale comprende due anni civili consecutivi ed inizia il primo giorno degli anni dispari;

                                     -   che tuttavia, per l'art. 41 LIFD, i Cantoni sono liberi, in deroga all’articolo 40, di fissare per le basi temporali un periodo fiscale corrispondente all’anno civile, considerando lo stesso anno civile come periodo di calcolo;

                                     -   che, se i Cantoni decidono di passare alla tassazione annuale postnumerando, si applicano le prescrizioni del capitolo 3 della LIFD (articoli 208–220) delle disposizioni transitorie ed in particolare la procedura prevista ai capoversi 1–6 dell'articolo 218 LIFD;

                                     -   che l'art. 13b dell'ordinanza del 16 settembre 1992 sulle basi temporali dell’imposta federale diretta per le persone fisiche (nella versione modificata il 14 dicembre 1998), stabilisce che, in caso di trasferimento della competenza territoriale da un Cantone che applica il sistema di tassazione annuale postnumerando a un Cantone che applica il sistema di tassazione biennale praenumerando, la tassazione nel Cantone d’arrivo si basa, in conformità al sistema praenumerando, sul reddito ottenuto durante gli anni precedenti nel Cantone di partenza e che i proventi e le spese straordinari ai sensi dell’articolo 218 LIFD che sono già stati presi in considerazione da un altro Cantone in occasione di una tassazione relativa all’imposta sul reddito, non rientrano più nel calcolo del reddito imponibile nel Cantone d’arrivo;

                                     -   che, pertanto, in caso di trasferimento del domicilio nel corso del 2001 da un cantone che applica già il sistema postnumerando (come Zurigo) ad uno che applica ancora il sistema praenumerando (come il Ticino), il cantone di arrivo deve allestire la propria tassazione secondo i criteri applicabili in regime praenumerando, cioè sulla base dei redditi conseguiti nel periodo di computo 1999/2000, senza tenere conto dei redditi e delle spese straordinari di cui all'art. 218 LIFD (Allidi/Bernardoni/Bortolot- to, Dalla tassazione biennale praenumerando alla tassazione annuale postnumerando, RDAT ed. speciale, Agno 2003, pp. 111-112);

                                     -   che, tuttavia, poiché il cantone di arrivo è passato al sistema postnumerando con effetto a partire dal 1.1.2003 e quindi la tassazione IFD 2003 sarà allestita sulla base dei redditi del 2003, si verificherà un vuoto di tassazione poiché l'anno 2002 sfugge all'imposizione: per questa ragione, il cantone di arrivo dovrà imporre i redditi straordinari 2002 attraverso un'imposta annua intera e dedurre le spese straordinarie 2002 di cui all'art. 218 LIFD, integralmente e non nella rispettiva media annua, nella tassazione 2002 praenumerando (Allidi/Bernardoni/Bortolotto, p. 112);

                                     -   che in tal modo potrebbe essere spiegata la differenza fra il calcolo dell'imponibile per l'IC e per l'IFD: nel caso dell'imposta cantonale, infatti, il trasferimento di domicilio il 1.1.2002 dal Canton Zurigo configura un inizio dell'assoggettamento, che comporta che il reddito imponibile sia determinato in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT);

                                     -   che, cioè, per l'imposta cantonale, la base di calcolo dell'imposta sul reddito è costituita dai redditi del 2002, mentre, per l'imposta federale diretta, è costituita dai redditi del biennio 1999/2000;

                                     -   che, tuttavia, nel caso in esame, il calcolo del reddito imponibile per l'IFD risulta essere stato effettuato in base al reddito conseguito in media annua nel biennio 2001/2002;

                                     -   che non sono quindi state osservate le regole previste dalla legge, con la conseguenza che la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati all'Ufficio di tassazione, per l'emissione di una nuova decisione.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 144 LIFD

dichiara e pronuncia

                                   1.   La decisione su reclamo del 12 maggio 2003 è annullata e gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, perché emetta una nuova decisione, considerando base di calcolo per l'IFD sul reddito i proventi e le spese del biennio 1999/2000.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   È ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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