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Ticino Camera di diritto tributario 06.05.2003 80.2003.34

6 maggio 2003·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·522 parole·~3 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2003.34

Lugano 6 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 8 marzo 2003

in materia di:                 imposta annua intera di fine assoggettamento

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Il 25 settembre 1998 __________ __________ firmava un accordo con __________, con il quale si impegnava a lasciare volontariamente il lavoro per la fine dell'anno, ricevendo in contropartita un'indennità di fr. 137'081.-

                                         Il 12 novembre 2002 l'UT imponeva la liquidazione con un'imposta annua intera secondo l'art. 57 LT per l'imposta cantonale e l'art. 47 LIFD per l'imposta federale diretta.

                                         1.2.

                                         Il reclamo presentato contro le suddette notifiche di tassazione veniva respinto con due distinte decisioni, entrambe del 14 febbraio 2003

                                         1.3.

                                         Con il presente tempestivo ricorso __________ __________ chiede sostanzialmente l'annullamento delle suddette decisioni.

                                         Fa presente la difficile situazione valetudinaria nella quale era venuta a trovarsi per l'insicurezza del posto di lavoro presso __________; spiega di aver investito l'importo ricevuto per aprire un negozio di generi alimentari e di non disporre pertanto più della somma necessaria per far fronte al pagamento delle imposte richiestegli.

                                         L'Ufficio di tassazione propone invece di respingere il ricorso.

                                   2.   2.1.

                                         In occasione dell'udienza del 17 aprile 2003 il contribuente ha esposto la situazione in cui è venuto a trovarsi dopo l'abbandono del posto di lavoro, lo stato depressivo che gli ha impedito di lavorare per oltre un anno e l'apertura del negozio con il relativo investimento per facilitare il recupero psichico. Spiega inoltre di aver investito tutti i suoi risparmi nell'operazione e nell'acquisto di una modesta abitazione e di non disporre più di alcuna liquidità.

                                         2.2.

                                         Alla luce di queste spiegazioni, che non incidono sull'imponibilità della liquidazione, il ricorrente, sentite le spiegazioni del giudice e dell'autorità fiscale, ha dichiarato di ritirare il ricorso.

                                         Il giudice, dal canto suo, alla luce della difficile situazione finanziaria in cui versa il ricorrente gli ha fatto presente la possibilità di chiedere il condono o quanto meno subordinatamente delle dilazioni di pagamento.

                                         L'art. 246 cpv. 1 LT consente infatti al contribuente caduto nel bisogno, per il quale il pagamento dell'imposta, dell'interesse o della multa per contravvenzioni tornerebbe oltremodo gravoso, di chiedere il condono integrale o parziale degli importi dovuti. La domanda, motivata per iscritto e corredata dei mezzi di prova necessari, deve essere presentata all'autorità competente, vale a dire alla Divisione delle contribuzioni, che decide, sentito il parere del Municipio del Comune di domicilio o sede del contribuente (art. 246 cpv. 2 LT).

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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