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Ticino Camera di diritto tributario 06.05.2003 80.2003.25

6 maggio 2003·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,796 parole·~9 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2003.25

Lugano 6 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 24 febbraio 2003

in materia di:                 IC/IFD 01/02

presentato da:

__________. __________ __________ ____________________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Il 28 ottobre 2002 l'Ufficio di tassazione di __________ - __________ notificava ai coniugi __________ e __________ __________ la tassazione IC/IFD 2001-2002 (dal 1° gennaio 2001 al 29 aprile 2002), in cui concedeva loro una deduzione di fr. 9'550.- di media annua per spese professionali di dipendente (trasporto, doppia economia domestica, altre spese professionali). Sempre in data 28 ottobre 2002 l'Ufficio di tassazione notificava ai coniugi __________ una tassazione intermedia per partenza dal Cantone con effetto dal 30 aprile 2002 al 31 dicembre 2002.

                                         1.2.

                                         __________ __________ presentava reclamo in tempo utile, chiedendo, con l'appoggio dei relativi giustificativi, la deduzione di un importo complessivo di fr. 42'794.per spese professionali relative alla frequenza presso l'Università di __________ __________ dell' Executive Master of Business Engineering per il periodo dall'agosto 2001 all'aprile del 2002.

                                         Il reclamo veniva respinto dall'Ufficio di tassazione con decisione del 27 gennaio 2003, con la motivazione che tali corsi postuniversitari sarebbero delle normali spese professionali e non sarebbero quindi deducibili.

                                   2.   2.1.

                                         Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ chiede nuovamente la deduzione delle spese di perfezionamento relative al corso seguito a __________ __________ invocando la giurisprudenza di altri Cantoni (ZStP 2001 p. 267-8). Espone inoltre le motivazioni per le quali ha deciso di frequentare l' Executive MBE, precisando pure che la maggior parte dei partecipanti al corso non possiede una licenza universitaria.

                                         2.2.

                                         La Divisione delle contribuzioni, con osservazioni dell' 11 aprile 2003, propone che il ricorso sia dichiarato irricevibile in quanto privo d'oggetto e che gli atti siano retrocessi all'Ufficio di tassazione affinché proceda all'allestimento della tassazione 2003A relativa al periodo di computo 1° gennaio 2001 - 31 dicembre 2003. Dei motivi di queste conclusioni verrà detto in seguito, per quanto necessario.

                                   3.   3.1.

                                         Il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del periodo di computo. Il periodo di computo comprende i due anni civili precedenti il periodo fiscale (art. 52 cpv. 1 e 2 LT; art. 43 cpv. 1 LIFD).

                                         Per l'imposta cantonale, all'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:

                                         a)     per il periodo fiscale in corso, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT);

                                         b)     per il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. b LT).

                                         I proventi e le spese straordinarie sono considerati soltanto per il periodo fiscale che segue quello in cui inizia l'assoggettamento (art. 53 cpv. 3 LT).

                                         3.2.

                                         I contribuenti, provenienti dal Canton __________, sono stati assoggettati alla sovranità fiscale del Canton Ticino, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2000.

                                         Sia la prima tassazione ordinaria (IC 1° gennaio 2000 - 31 dicembre 2000), sia la successiva tassazione IC 2001-2002 si basano quindi sui redditi conseguiti nel periodo di computo, in concreto sull'anno 2000. Per l'IFD fa invece stato l'intero biennio di computo 1999-2000.

                                         Orbene, nel caso in esame, il master Executive MBE è stato frequentato dal ricorrente dall'agosto 2001 all'aprile 2002. Esso si colloca quindi temporalmente al di fuori del periodo di computo della tassazione 2001-2002 e non può quindi, riservato quanto verrà detto in seguito, essere preso in considerazione.

                                         Sotto questo profilo e con questa motivazione, la decisione dell'Ufficio di tassazione, contro cui il ricorrente ha presentato ricorso, va quindi confermata.

                                   4.   4.1.

                                         Le spese in questione sono quindi di competenza, in linea di principio, del successivo periodo fiscale IC/IFD 2003-2004.

                                         Tuttavia a decorrere dal 1° gennaio 2003 la Legge tributaria ticinese è passata dal sistema d'imposizione sul passato (cd. praenumerando) a quello sul presente (cd. postnumerando).

                                         Dal 1° gennaio 2003 le imposte sul reddito e sulla sostanza sono fissate e riscosse per ogni periodo fiscale (art. 50 cpv. 1 LT, in vigore dal 1° gennaio 2003). A sua volta, il reddito imponibile è determinato in base ai proventi conseguiti durante il periodo fiscale (art. 51 cpv. 1 LT, in vigore dal 1° gennaio 2003).

                                         4.2.

                                         Questo cambiamento delle basi temporali dell'imposizione avrebbe in linea di principio la piacevole o spiacevole conseguenza (a seconda che si tratti redditi straordinari o di spese straordinarie) di cadere in un periodo di cd. vuoto contributivo.

                                         Per evitare ciò, il Legislatore ha previsto una serie di disposizioni sul cambiamento delle basi temporali per le persone fisiche, che è applicabile innanzi tutto ai contribuenti che sono assoggettati all’imposta nel Cantone all’ inizio dell’ anno 2003 e che lo erano anche durante il periodo fiscale 2001/2002 (cfr. art. 321b LT, in vigore dal 1° gennaio 2003), ma anche a quei contribuenti che hanno lasciato il Cantone negli anni 2001 o 2002, che pure sottostanno all’imposizione dei proventi straordinari dell’ articolo 321d e beneficiano della deduzione delle spese straordinarie dell’articolo 321f, conseguiti o sostenuti fino alla data di partenza (cfr. art. 321g LT, in vigore dal 1° gennaio 2003) (cfr. infra, consid. 5.).

                                         Le tassazioni già cresciute in giudicato sono modificate a favore del contribuente. La procedura applicabile è quella dell’articolo 234. La presentazione della dichiarazione d’ imposta di cui all’ articolo 321h è considerata quale domanda di revisione (cfr. art. 321f cpv. 3 LT).

                                         Dal canto loro, i proventi straordinari conseguiti negli anni 2001 e 2002 o in un esercizio che si è concluso in questi anni soggiacciono, per l’anno fiscale in cui sono stati realizzati, a un’imposta annua intera (cfr. art. 321d cpv. 1 LT).

                                         4.3.

                                         Secondo l’art. 321f cpv. 1 LT, dal reddito imponibile tassato nel periodo fiscale 2001/2002 di contribuenti assoggettati nel Cantone il 1° gennaio 2003 possono essere dedotte le spese straordinarie sostenute mediamente negli anni 2001 e 2002.

                                         Sono considerate spese straordinarie unicamente:

                                         a)     le spese di manutenzione per immobili (art. 31 cpv. 2 e 3), nella misura in cui superano annualmente la deduzione complessiva prevista dall’ articolo 31 capoverso 4;

                                         b)     i contributi dell’ assicurato a istituzioni della previdenza professionale per il riscatto di anni contributivi (art. 32 cpv. 1 lett. e);

                                         c)     le spese per malattia, infortunio o invalidità (art. 32 cpv. 1 lett. i), per perfezionamento e riqualificazione professionale (art. 25 cpv. 1 lett. d) nella misura di cui superano mediamente le spese già considerate (art. 321f cpv. 2 LT).

                                         4.4.

                                         Tutto ciò comporta, dal profilo procedurale, che i contribuenti presentino, nell’ anno 2003, una dichiarazione d'imposta completa compilata conformemente alle disposizioni concernenti la tassazione biennale praenumerando, che serve tra l’altro a determinare i redditi e le spese straordinari, come pure l’esistenza di eventuali motivi di tassazione intermedia (cfr. art. 312h cpv. 1 LT). La dichiarazione d'imposta deve essere comprensiva dei redditi straordinari (art. 321d) e delle spese straordinarie di cui si chiede la deduzione (art. 321f) (cfr. art. 321h cpv. 2 LT).

                                   5.   5.1.

                                         Per l’imposta federale diretta, in caso di trasferimento del domicilio negli anni 2001-2002 da un cantone con regime praenumerando, come nel caso del Canton Ticino, in un Cantone con regime postnumerando, come nel caso di tutti gli altri Cantoni svizzeri ad eccezione di Vaud e Vallese, competente per l’imposizione dei redditi straordinari e per la deduzione delle spese straordinarie è il Cantone di partenza, che dovrà dedurre queste spese straordinarie dalla tassazione del periodo fiscale in cui è avvenuto in trasferimento del domicilio, vale a dire del periodo fiscale IC 2001-2002, anche se non sono di competenza di quel periodo fiscale.

                                         Il Canton Ticino sarà quindi competente sia per la tassazione ordinaria IFD 2001-2002, sia per la tassazione dei proventi straordinari (cfr. art. 218 cpv. 3 LIFD) e la deduzione delle spese straordinarie (cfr. art. 218 cpv. 5 LIFD). Il nuovo Cantone di domicilio sarà invece competente per la tassazione ordinaria IFD 2003 (cfr. Allidi/Bernardoni/Bortolotto, Dalla tassazione biennale praenumerando alla tassazione annuale postnumerando, RDAT ed. speciale, Agno 2003, p. 114 s.).

                                         5.2.

                                         Per l’imposta cantonale, in caso di trasferimento del domicilio nell’anno 2002, da un cantone con regime praenumerando, come nel caso del Canton Ticino, in un Cantone con regime postnumerando, come nel caso di tutti gli altri Cantoni svizzeri ad eccezione di Vaud e Vallese, al cantone di partenza compete la tassazione ordinaria 2001-2002 fino alla data competente per l’imposizione dei redditi straordinari fino alla data della partenza, sulla base dei redditi conseguiti nel periodo di computo (1999-2000), al Cantone di arrivo la tassazione 2002 dalla data di arrivo alla fine del 2002, sulla base del reddito conseguito a partire dal momento dell’arrivo.

                                         Ciò significa, per i redditi straordinari, che il Cantone di partenza può considerare solo i redditi conseguiti dall’inizio del 2001 fino alla data della partenza; quelli invece maturati dopo la partenza fino alla fine del periodo sono di competenza del Cantone di arrivo.

                                         Non diversamente ne va delle spese straordinarie. Il Cantone di partenza dovrà considerare quelle sopportate dal contribuente dall’inizio del 2001 fino alla data della partenza nel 2002; il Cantone di arrivo invece quelle sopportate dal contribuente dall’arrivo fino alla fine del periodo 2003 (cfr. Allidi/Bernardoni/ Bortolotto, op. cit., p. 121).

                                   6.   Ne consegue concretamente che il ricorrente dovrà presentare la dichiarazione d’imposta 2003A al Canton Ticino, che varrà quale domanda di revisione della tassazione 2001-2002°, indicando redditi e spese straordinari, in particolare queste ultime e, meglio, quelle relative alla frequentazione dell' Executive MBE.

                                         Il Canton Ticino dovrà quindi stabilire innanzi tutto se le spese in questione configurano spese di perfezionamento professionale deducibili e in secondo luogo se debbono essere considerate straordinarie.

                                         Posto che le stesse sono maturate tra l’agosto/settembre del 2001 e l’aprile del 2002, quindi prima del trasferimento del domicilio nel Canton Berna, avvenuto il 30 aprile 2002, la competenza parrebbe spettare interamente al Canton Ticino. Sarà se del caso premura del contribuente farle valere per l’IC anche nel Canton Berna, qualora le spese straordinarie si fossero protratte anche dopo l’arrivo in quel Cantone.

                                   7.   Questa Camera rinuncia a prelevare spese e tassa di giustizia in considerazione della motivazione non propriamente pertinente della decisione su reclamo, che non toccava minimamente la tematica del passaggio da un regime di tassazione all’altro.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto a’ sensi dei considerandi.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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