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Ticino Camera di diritto tributario 21.01.2004 80.2003.183

21 gennaio 2004·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·867 parole·~4 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2003.183

Lugano 21 gennaio 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 5 dicembre 2003

in materia di:                 tassa di diffida + multa disciplinare

presentato da:

__________ __________ __________, __________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che __________ __________ __________, domiciliato a __________, è limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale proprietario di sostanza immobiliare a __________;

                                     -   che al contribuente è stata concessa una proroga fino al 30 giugno 2003 per la presentazione della dichiarazione fiscale transitoria 2003A;

                                     -   che, scaduto il termine, l'Ufficio di tassazione richiamava a due riprese, segnatamente il 17 luglio e il 14 agosto 2003, il contribuente al proprio dovere procedurale;

                                     -   che, scaduto infruttuoso anche il secondo termine di grazia, l'Ufficio di tassazione con decisione dell' 11 settembre 2003 infliggeva al contribuente una multa di fr. 150.-;

                                     -   che il contribuente presentava reclamo l'8 ottobre 2003, facendo presente d'aver pagato nel frattempo una tassa di diffida di        fr. 30.- e chiedendo sia l'annullamento della multa, sia la restituzione della tassa di diffida;

                                     -   che con decisione del 12 novembre 2003 l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo del contribuente, facendogli notare che per evitare la multa, se non fosse stato in grado di presentare la dichiarazione, gli sarebbe bastato chiedere la concessione di un'ulteriore proroga;

                                     -   che con ricorso del 5 dicembre 2003, redatto in lingua tedesca, il ricorrente chiede nuovamente lo stralcio della multa e la restituzione della tassa di diffida;

                                     -   che il 9 dicembre 2003 questa Camera attirava l'attenzione del contribuente sul fatto che i ricorsi devono essere redatti nella lingua ufficiale del cantone e gli assegnava pertanto un termine di quindici giorni per la traduzione in italiano della memoria ricorsuale, con l'avvertenza che altrimenti il ricorso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientra fra le libertà garantite dalla Costituzione federale (art. 18 Cost. fed. 1999);

                                     -   che, nella misura in cui la lingua madre è pure una delle lingue ufficiali, il suo uso è tutelato anche dall'art. 70 cpv. 1 Cost. fed. 1999, secondo cui le lingue ufficiali della Confederazione sono il tedesco, il francese e l’italiano, mentre il romancio è lingua ufficiale nei rapporti con le persone di lingua romancia;

                                     -   che, secondo la giurisprudenza emanata vigente la Costituzione del 1874, la libertà linguistica, cioè la facoltà di utilizzare la propria lingua madre, rientrava fra le libertà non scritte della Costituzione federale;

                                     -   che, nei rapporti con le autorità tuttavia, la libertà linguistica è limitata dal principio della lingua ufficiale: in effetti, con riserva di disposizioni particolari (p. es. gli art. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 3 lett. a CEDU), non esiste in linea di principio alcun diritto a comunicare con le autorità in una lingua diversa da quella ufficiale (Praxis 2000 n. 40 p. 217 consid. 3);

                                     -   che tali principi sono stati codificati nella Costituzione del 1999, soprattutto agli articoli 18 e 70 (DTF 127 V 219 consid. 2 b aa, con riferimento a Borghi, La liberté de la langue et ses limites, in: Thürer/Aubert/Müller [a cura di], Droit constitutionnel suisse, Zurigo 2001, § 38);

                                     -   che in particolare l'art. 70 cpv. 1 Cost. fed. 1999 garantisce il principio di territorialità, per il quale i Cantoni designano le loro lingue ufficiali;

                                     -   che, sulla base di tale norma, i cantoni hanno il potere di prendere misure per mantenere i confini delle zone linguistiche nonché la loro omogeneità, anche se in tal modo ne deriva una limitazione della libertà del singolo di adoperare la propria lingua: simili misure devono però rispettare la proporzionalità;

                                     -   che, pertanto, l'osservanza della lingua italiana nei rapporti con le autorità ticinesi è considerata una esigenza essenziale e irrinunciabile: per costante giurisprudenza, in tutti i settori del diritto, si considera che un ricorso non redatto in lingua italiana non soddisfa i requisiti formali (cfr. DTF 102 Ia 35; 83 III 58; Rep. 1975 p. 302; CDT n. 39 del 9 marzo 1990 in re V.M.);

                                     -   che, nella fattispecie, questa Camera, come si è visto, ha impartito al ricorrente un termine per la traduzione in italiano del ricorso, con la comminatoria d'irricevibilità;

                                     -   che tale termine è scaduto infruttuoso, per cui questa Camera non può pertanto entrare nel merito delle censure contenute nel ricorso.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    180.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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