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Ticino Camera di diritto tributario 21.01.2004 80.2003.182

21 gennaio 2004·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·728 parole·~4 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2003.182

Lugano 21 gennaio 2004  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 8 dicembre 2003

in materia di:                 tassa di diffida

presentato da:

__________ __________, __________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che __________ __________, non avendo inoltrato la dichiarazione d'imposta 2003A entro la fine di marzo del 2003, veniva diffidato con lettera 17 aprile 2004 dall'Ufficio di tassazione a provvedervi;

                                     -   che a seguito di questo invito il contribuente sollecitava la concessione di una proroga, che gli veniva concessa fino al 30 giugno 2003;

                                     -   che la proroga è poi stata ulteriormente prolungata fino alla fine di settembre;

                                     -   che  il 16 ottobre 2003 l'Ufficio di tassazione, essendo decorso infruttuoso anche il termine prorogato per la consegna della dichiarazione, inviava al contribuente un nuovo richiamo mediante diffida raccomandata;

                                     -   che per questo atto amministrativo veniva prelevata una tassa di cancelleria di fr. 30.-, con l'invito a presentare la dichiarazione d'imposta entro il 31 dicembre 2003;

                                     -   che il reclamo presentato dal contribuente il 21 ottobre 2003 veniva respinto con decisione del 10 novembre 2003;

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede l'annullamento della tassa di diffida, invocando la sua precaria situazione finanziarie e valetudinaria;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta e che coloro che non ricevono il modulo sono tenuti a chiederlo all’autorità competente (art. 198 cpv. 1 LT);

                                     -   che il contribuente che omette di consegnare la dichiarazione o che presenta un modulo incompleto è diffidato a rimediarvi entro un congruo termine (art. 198 cpv. 3 LT);

                                     -   che per ogni diffida  è percepita una tassa stabilita dal Consiglio di Stato (art. 198 cpv. 4 LT);

                                     -   che, per quanto precede, la tassa di diffida altro non è che una tassa di cancelleria (e non una sanzione disciplinare) che viene prelevata automaticamente, al momento dell'invio della diffida, per coprire i costi causati dall'inadempienza procedurale del contribuente, che ha costretto, con il proprio comportamento passivo, l'autorità fiscale dapprima a richiamarlo all'obbligo di presentare la dichiarazione e, rimasto senza seguito tale invito, a diffidarlo per lettera raccomandata (Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, p. 126);

                                     -   che contro la tassa di diffida il contribuente può presentare reclamo all’autorità fiscale e ricorso alla Camera di diritto tributario nel termine di trenta giorni (art. 198 cpv. 5 LT, in combinazione con gli art. 206 e 227 LT);

                                     -   che pacificamente il contribuente ha lasciato decorrere infruttuosamente il termine per la presentazione della dichiarazione d'imposta, che gli era stato prorogato fino all fine di settembre del 2003, obbligando così l'Ufficio di tassazione a emettere un nuovo richiamo con relativo prelievo, come imposto dall'art. 198 cpv. 4 LT, della tassa di diffida;

                                     -   che la documentazione medica prodotta con il presente ricorso non consente altra soluzione: non appare infatti dalla certificazione medica del 13 novembre 2003, una situazione tale da impedire al contribuente di chiedere la concessione di una nuova proroga;

                                     -   che la capacità a compiere un così semplice atto è d'altronde dimostrata dalla presentazione del presente ricorso a poche settimane di distanza dalla diffida e dal contatto stabilito con la Direttrice del Dipartimento dopo aver ricevuto la diffida;

                                     -   che pertanto la diffida deve essere confermata;

                                     -   eventuali difficoltà finanziarie causate dal pagamento della tassa amministrativa potranno semmai formare oggetto di domanda di condono alla competente istanza;

                                     -   che per questi motivi questa Camera rinuncia ad accollare al ricorrente tassa di giustizia e spese.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

terzi implicati

Divisione delle Contribuzioni Ufficio Giuridico, Viale S. Franscini 16, 6501 Bellinzona  

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

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