Incarto n. 80.2003.176
Lugano 19 dicembre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Andrea Pedroli
statuendo sul ricorso del 28 novembre 2003
in materia di: IC 01/02
presentato da:
__________ __________ __________, __________ __________ rappr. da: __________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che __________ __________ __________ __________, cittadina brasiliana, ha sposato il __________ __________ 2001 __________ __________ __________;
- che, non avendo la contribuente inoltrato la dichiarazione fiscale 2001/2002, l'Ufficio di tassazione di Bellinzona la richiamava l'11 luglio 2002, quindi, dopo averle concesso una proroga fino al 31 gennaio 2003, la diffidava a collaborare, in data 13 febbraio 2003, e le infliggeva infine una multa disciplinare di fr. 50, con decisione del 13 marzo 2003;
- che la contribuente non inviava la dichiarazione neppure dopo la multa disciplinare, sicché, con decisione del 19 maggio 2003, l'Ufficio di tassazione le notificava una tassazione d'ufficio per il periodo dal 23 novembre 2001 al 31 dicembre 2002, commisurando il reddito del lavoro in fr. 30'000 in media annua ed il reddito imponibile in fr. 27'500;
- che la contribuente impugnava la decisione con reclamo del 13 giugno 2003, argomentando di non aver potuto compilare la dichiarazione fiscale a causa del mancato invio del certificato di salario da parte del datore di lavoro (____________________), che non avrebbe dato seguito ad una sua richiesta del 10 aprile 2003;
- che l'Ufficio di tassazione si rivolgeva alla contribuente, con scritto del 28 settembre 2003, chiedendole di precisare se avesse svolto attività lucrativa prima del 1° marzo 2002 e dopo il 1° settembre 2002;
- che, non avendo ricevuto alcuna risposta, l'autorità di tassazione, con decisione del 27 ottobre 2003, respingeva il reclamo;
- che, con scritto del 7 novembre 2003 indirizzato all'Ufficio di tassazione, la contribuente scrive di essere stata casalinga fino al 30 novembre 2001;
- che il 28 novembre 2003, poi, la __________ __________ ha indirizzato alla Camera di diritto tributario uno scritto, nel quale in nome e per conto della contribuente chiede la riduzione del reddito imponibile;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che, alla luce delle riserve avanzate nelle osservazioni presentate il 9 dicembre 2003 dall'Ufficio di tassazione, va anzitutto rilevata la tempestività del ricorso: è vero infatti che il gravame inoltrato il 28 novembre 2003 dal rappresentante della ricorrente sarebbe tardivo, ma non si può ignorare che la contribuente aveva già manifestato l'intenzione di contestare la decisione su reclamo con lo scritto inviato all'Ufficio di tassazione il 10 novembre 2003;
- che infatti, secondo gli articoli 140 cpv. 1 LIFD e 227 cpv. 1 LT, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, davanti alla Camera di diritto tributario;
- che, secondo l'art. 192 cpv. 2 LT, un atto presentato a un ufficio incompetente deve essere trasmesso senza indugio all'autorità fiscale competente;
- che in tal caso il termine di presentazione dell'atto è reputato osservato se quest'ultimo è giunto all'ufficio incompetente o è consegnato a un ufficio postale svizzero il giorno della scadenza;
- che ne consegue la tempestività del ricorso;
- che gli articoli 204 cpv. 2 LT e 130 cpv. 2 LIFD consentono all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio in base ad una «valutazione coscienziosa» se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili: in tale sede può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente;
- che la tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente accertamento dei fatti: la valutazione cui procede l’autorità fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163);
- che, per gli articoli 206 cpv. 3 LT e 132 cpv. 3 LIFD, il contribuente può impugnare la tassazione operata d’ufficio soltanto con il motivo che essa è manifestamente inesatta: il reclamo deve essere motivato e indicare eventuali mezzi di prova;
- che, per contestare con successo una tassazione d’ufficio, occorre, in altri termini, che siano rimosse le condizioni che l’avevano determinata, cioè le difficoltà nell’indagine per l’autorità di tassazione o l’incertezza circa i fatti: è necessario, in particolare, che il contribuente ponga in essere gli atti di collaborazione trascurati in precedenza;
- che, se tale esigenza è adempiuta, rinasce anche l’obbligo per l’autorità fiscale di effettuare indagini d’ufficio, nell’intento di ricostruire il vero;
- che i descritti requisiti del reclamo rappresentano non meri presupposti sostanziali per la rimozione della tassazione per apprezzamento, bensì prescrizioni di validità del gravame, in mancanza dei quali l’autorità non deve neppure entrare nel merito (DTF 123 II 552 = ASA 67 p. 66 = RDAF 54 / 1998 p. 455);
- che il Tribunale federale ha peraltro precisato che, siccome la necessità di motivare il reclamo e di indicare mezzi di prova non è prevista per i reclami contro tassazioni ordinarie, l’autorità fiscale dovrebbe indicare, nella decisione di tassazione per apprezzamento, quanto disposto dall’art. 132 cpv. 3 LIFD (e, di conseguenza, dall'art. 206 cpv. 3 LT) e le conseguenze in caso di inottemperanza, per il fatto che vi è il rischio che il contribuente non cognito di diritto ometta di motivare in modo sufficiente l’impugnativa, provocandone l’inammissibilità;
- che, in mancanza di un’espressa menzione, contenuta nell’indicazione dei rimedi giuridici della tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale può comunque rimediarvi, dopo l’inoltro del reclamo da parte del contribuente, invitando quest’ultimo a emendare il gravame, conformemente ai requisiti dell’art. 132 cpv. 3 LIFD, con la comminatoria di dichiarare irricevibile l’impugnativa (DTF 123 II 552 = ASA 67 p. 66 = RDAF 54 / 1998 p. 455, consid. 4f).
- che, alla luce di tali premesse, questa Camera ha già avuto modo di stabilire che, se l' autorità fiscale ha deciso che un reclamo contro una tassazione d' ufficio non era "ammesso" per mancanza di motivazione ed indicazione dei mezzi di prova, ma non ha peraltro attribuito al contribuente un termine per sanare i vizi del reclamo e non lo ha avvertito delle conseguenze dell'inadempimento, la Camera di diritto tributario non può rifiutarsi di entrare nel merito di un ricorso contro la decisione, se il contribuente abbia ripreso la collaborazione (CDT n. __________.__________.__________ del 18 dicembre 1997, in RDAT I-1998 n. 14t);
- che, venendo all'esame della fattispecie, notificando alla contribuente la tassazione d’ufficio, l’autorità fiscale non ha indicato l’esistenza dei requisiti dell’art. 132 cpv. 3 LIFD e dell'art. 206 cpv. 3 LT né, ricevuto il reclamo privo di motivazione, ha attribuito alla contribuente un termine per sanarlo, avvertendolo delle conseguenze dell’inadempimento;
- che, del resto, non ha neppure dichiarato esplicitamente l’inammissibilità del reclamo, ma ha semplicemente deciso che il reclamo non era “ammesso”, cosa che può anche significare che si trattava di una decisione nel merito;
- che ad avvalorare tale ipotesi è anche la frase contenuta nella lettera del 18 settembre 2003, con cui l'Ufficio ha chiesto alla reclamante l'invio di documentazione: invece di minacciare l'irricevibilità in caso di mancata risposta, è stata inserita la seguente avvertenza: "in caso di inosservanza del presente invito il reclamo sarà deciso sulla base della documentazione in nostro possesso";
- che, del resto, va sottolineata un'altra particolarità della fattispecie: la dichiarazione 2001/2002, richiesta alla ricorrente, concerneva eccezionalmente i redditi dello stesso periodo 2001/2002, trattandosi di una tassazione per inizio dell'assoggettamento, e dopo l'inoltro del reclamo la contribuente e suo marito hanno inoltrato all'Ufficio di tassazione la dichiarazione 2003 A, contenente i redditi dello stesso periodo e comprensiva anche dei certificati di salario della moglie;
- che, in simili circostanze, pur dovendo riconoscere che la collaborazione prestata dalla ricorrente è stata tardiva e lacunosa, non si può comunque negare che essa sia stata ripresa prima che fosse pronunciata l'irricevibilità del reclamo;
- che anche la circostanza, addotta dalla ricorrente, secondo cui uno dei suoi datori di lavoro (la __________ __________) avrebbe omesso di farle pervenire il certificato di salario, nonostante una sua espressa sollecitazione, non può semplicemente essere esclusa;
- che, stando così le cose, questa Camera deve annullare la decisione impugnata e rinviare gli atti all’autorità di tassazione, perché, completata l’istruttoria, emetta una nuova decisione.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. La decisione su reclamo del 27 ottobre 2003 è annullata e gli atti sono rinviati all’autorità di tassazione, perché, completata l’istruttoria, emetta una nuova decisione.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
terzi implicati
Divisione delle Contribuzioni Ufficio Giuridico, Viale S. Franscini 16, 6501 Bellinzona
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: