Incarto n. 80.2003.133
Lugano 4 novembre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 2 settembre 2003
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
_RICO0
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
Il 27 agosto 2001 l'Ufficio circondariale di tassazione di __________ notificava ai coniugi __________ e __________ __________ la tassazione IC/IFD 2001-2002, in cui veniva loro esposto oltre al reddito del lavoro di fr. 69'922.- di media annua un reddito d'altra fonte di fr. 19'000.- in considerazione dell'ammanco di disponibilità nel biennio di computo.
1.2.
Quasi due anni dopo la notifica, il 23 giugno 2003 __________ e __________ __________ si rivolgevano all'Ufficio di tassazione di __________, rilevando, dopo aver dato atto di non aver presentato reclamo nei termini di legge, che il reddito d'altra fonte esposto loro altro non sarebbe che una spesa bella e buona, essendosi trattato della restituzione di un prestito di fr. 18'000.- al fratello.
Considerando lo scritto alla stregua di un reclamo, l'Ufficio di tassazione, con decisione del 18 agosto 2003 lo dichiarava irricevibile in quanto tardivo e non essendo dato motivo di restituzione del termine.
2. 2.1.
Il 2 settembre 2003 i contribuenti si rivolgevano nuovamente all'Ufficio di tassazione, pregandolo di rivedere la situazione "alla luce dei fatti reali e non delle supposizioni".
L'Ufficio di tassazione reagiva chiedendo a __________ e __________ __________ se questo loro scritto doveva essere considerato alla stregua di un ricorso alla Camera di diritto tributario. Il 10 settembre 2003, ottenuta riposta affermativa, l'Ufficio di tassazione trasmetteva l'incarto a questa Camera per competenza.
2.2.
Con scritto 26 settembre 2003, il giudice, prima di procedere all'emanazione di una sentenza con relative tasse e spese nel caso di rigetto del ricorso, attirava l'attenzione dei ricorrenti sul fatto che il Tribunale non può esprimersi sulle considerazioni relative all'esistenza o meno del reddito d'altra fonte, ma deve limitarsi a decidere se la decisione dell'Ufficio di tassazione, che ha dichiarato tardivo, cioè fuori termine, il reclamo, è corretta. Con la preoccupazione di evitare inutili oneri finanziari, il giudice invitava pertanto i ricorrenti a dichiarare se mantenevano il ricorso.
Con lettera del 2 ottobre 2003 i ricorrenti confermavano la loro intenzione di ricorrere.
3. Il presente ricorso viene deciso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
4. La Camera di diritto tributario, autorità di ricorso in materia fiscale contro le decisioni degli uffici di tassazione, è competente a pronunciarsi nel merito dei ricorsi a condizione che il gravame sia ricevibile in ordine.
Essa deve pertanto esaminare preliminarmente se il ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata, ma anche se una eventuale decisione dell'Ufficio di tassazione, che abbia dichiarato irricevibile il reclamo del contribuente, sia fondata.
Se l'irricevibilità del reclamo è stata pronunciata a torto, gli atti verranno retrocessi all'autorità di tassazione per la decisione di merito. In caso contrario la Camera confermerà la decisione di irricevibilità.
5. 5.1.
Gli articoli 206 cpv. 1 LT e 132 cpv. 1 LIFD stabiliscono che contro la tassazione è consentito interporre reclamo scritto all'autorità che ha emesso la tassazione nel termine di 30 giorni dall'intimazione della stessa. Gli articoli 192 cpv. 5 LT e 133 cpv. 3 LIFD precisano che tale termine, stabilito dalla legge, è perentorio, essendo prevista una deroga solo quando esiste un motivo di restituzione in intero del termine, vale a dire quando è provato che l'inosservanza del termine è da attribuire a servizio militare, malattia, assenza dal cantone o altri gravi motivi riguardanti il contribuente o il suo rappresentante.
5.2.
Nel caso in esame i ricorrenti hanno presentato reclamo contro la notifica di tassazione del 27 agosto 2001 soltanto il 23 giugno 2003, quindi quando il termine di trenta giorni era più che abbondantemente scaduto. Sono i ricorrenti medesimi ad ammetterlo nel loro scritto del 23 giugno 2003, laddove affermano testualmente "lo sbaglio nostro è stato di non presentare nei termini stabiliti dalla legge regolare reclamo".
Essi non fanno d'altronde valere alcun motivo atto in qualche modo a giustificare la restituzione del termine.
Questo giudice non può quindi far altro che constatare che la decisione del 18 agosto 2003, con cui l'Ufficio di tassazione ha dichiarato irricevibile il reclamo, è conforme alla legge. Ciò gli preclude per legge la facoltà di esaminare il fondamento delle censure di merito sollevate dai ricorrenti e, meglio, la questione di sapere se il rimborso (non l'ottenimento) di un prestito di fr. 18'000.- possa giustificare una carenza di liquidità di fr. 19'000.- di media annua, pari a fr. 38'000.- nel periodo di computo.
5.3.
Per scrupolo di completezza questo giudice, a titolo meramente abbondanziale rileva che dagli scritti inviati dal ricorrente dapprima all'Ufficio di tassazione il 23 giugno 2003 e in seguito a questa Camera il 2 ottobre 2003 non emergono nemmeno elementi di sorta che in qualche modo potrebbero far pensare che essi dovevano essere intesi quale domanda di revisione per fatto nuovo o nuovo mezzo di prova, secondo gli articoli 232 cpv. 1 LT e 147 cpv. 1 LIFD, tanto più che la revisione è esclusa se l'istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva ragionevolmente essere pretesa, rispettando cioè i termini, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria, vale a dire di reclamo e di ricorso, il motivo di revisione invocato (cfr. art. 232 cpv. 2 LT; art. 147 cpv. 2 LIFD).
6. Visto l'esito del ricorso, questo giudice è tenuto per legge ad accollare alla parte soccombente spese e tassa di giustizia.
Tenuto conto delle asserite condizioni finanziarie dei ricorrenti e della loro famiglia, questo giudice ritiene di potersi limitare a prelevare la tassa di giustizia minima prevista dalla legge, che ammonta a fr. 100.- (art. 232 cpv. 6 LT) e le spese.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 100.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 180.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: