Incarto n. 80.2003.128
Lugano 1 marzo 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivano Ranzanici
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 21 agosto 2003
in materia di: IC 01/02
presentato da:
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ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
Nell’elenco titoli annesso alla dichiarazione fiscale IC 2001-02 __________ e __________ __________ notificavano diverse partecipazioni azionarie, tra cui 50 azioni della __________ __________ __________ per un valore complessivo di fr. 615'000.-, 50 della __________ __________ per un valore complessivo di fr. 2'230’000.- e 250 della __________ __________ __________, per un valore complessivo di fr. 575'000.-.
Nella notifica di tassazione del 28 ottobre 2002 l’UT rettificava i valori dichiarati dal contribuente riducendo la partecipazione alla __________ __________ __________ a fr. 315'000.-, quella alla __________ __________ __________ a fr. 325'000.- e aumentando quella alla __________ __________ a fr. 4'195'000.-, in base ai valori fiscali della singola azione stabiliti dall’Ufficio tassazione persone giuridiche.
1.2.
Con tempestivo reclamo i contribuenti contestavano le valutazioni dell’UT, che non terrebbero conto dell’imposta latente sugli utili riportati a bilancio. Chiedevano per la __________ __________ __________ e la __________ __________ __________ l’aumento oltre il 30% della quota di rischio e facevano presente un errore nella correzione fiscale del valore degli immobili.
Con decisione del 28 luglio 2003 l’UT respingeva il reclamo per quanto concerne la __________ __________ __________ e la __________ __________ __________, riducendo invece parzialmente il valore delle azioni della __________ __________ a complessivi fr. 4'075'000.-.
2. 2.1.
Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ lamentano nuovamente la mancata considerazione nella determinazione del valore della azioni dell’onere fiscale latente e chiedono a questo proposito che per le tre società, __________ __________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________, la valutazione venga modificata scorporando la parte d’imposta latente a carico dell’azionista per la parte concernente gli utili riportati. Con riferimento alla __________ __________ chiedono inoltre che il fattore di rischio venga aumentato in modo rilevante oltre la quota del 30% già considerata, poiché non vi sarebbe alcuna garanzia di continuità con l’attuale partner commerciale, vale a dire con la __________ Svizzera, le cui strategie commerciali potrebbero essere oggetto di modifiche a breve.
2.2.
All’udienza del 17 dicembre 2003 le parti si sono confermate nelle rispettive posizioni, che hanno poi potuto ulteriormente illustrare per iscritto, i ricorrenti con memoria del 7 gennaio 2004, l’autorità fiscale con osservazioni del 26 gennaio 2004. Di ciò si dirà in seguito, per quanto necessario.
3. 3.1.
L’ imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT). Sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari (art. 41 cpv. 1 LT). La sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni che seguono (art. 41 cpv. 2 LT).
I titoli, che sono regolarmente oggetto di transazione, sono valutati alla quotazione media del mese antecedente l’inizio del periodo fiscale, rispettivamente dell’imponibilità (art- 45 cpv. 1 LT). Le azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo conto del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco (art. 45 cpv. 2 LT).
3.2.
Per ciò che concerne i titoli non quotati per i quali non esiste un corso ufficiale o che non sono, salvo rare eccezioni, trattati, si determinerà il loro valore commerciale sulla base di dati di valutazione in modo che il risultato di questi calcoli si avvicini il più possibile alla realtà economica. Le istruzioni dell'Amministrazione federale delle contribuzioni "relative alla valutazione dei titoli senza corso ai fini dell'imposta sulla sostanza" (edizione 1982, sostituita dall'edizione 1995, pubblicate anche in ASA 65 p. 872) contengono delle direttive in tal senso per la determinazione del valore venale. Le considerazioni, che sono in generale determinanti per la formazione del prezzo delle azioni non quotate in borsa, sono enunciate in queste istruzioni (Sammlung BGE n. 806 = StE 1997 B 22.2 n. 13 = ASA 66 p. 484 = RDAF 54/1998 p. 351; inoltre RF 49/1994 p. 548).
3.3.
Scopo delle Istruzioni emanate dalla Confederazione è quello di ottenere una stima uniforme in tutta la Svizzera per l’imposta sulla sostanza dei titoli non quotati, vale a dire dei titoli non ufficialmente negoziati in borsa. L’obiettivo è quindi l’armonizzazione delle valutazioni dei titoli non quotati sull’insieme del territorio svizzero. Un metodo di valutazione uniforme, pur nei limiti di uno schematismo più o meno affinato, è invero essenziale, non fosse che per una ragione di parità di trattamento tra contribuenti domiciliati in cantoni diversi, nell’ambito delle decisioni in materia di riparto intercantonale.
È appena il caso di rilevare al riguardo che anche in materia di valutazioni immobiliari i valori di stima cantonali vengono armonizzati mediante l’applicazione di coefficienti elaborati dalla Confederazione.
3.4.
Le Istruzioni emanate dalla Confederazione sono quindi state fatte proprie anche dalla Divisione cantonale delle contribuzioni, proprio nell’intento di armonizzare le valutazioni sull’intero territorio della Confederazione.
Una diversa soluzione non avrebbe altro effetto che quello di disarmonizzare le valutazioni cantonali da quelle federali e degli altri cantoni, rendendo meno sicuro e certamente opinabile dal profilo della parità di trattamento il diritto cantonale.
3.5.
Non deve infine essere dimenticato che l'imposta cantonale sulla sostanza costituisce in linea di principio un onere complementare, imposto con un'aliquota ridotta, destinato a integrare l'imposta sul reddito (cfr. CDT n. 263 del 6 settembre 1985 in re L.M., in RTT 1986 p. 491 ss.; CDT n. 174/1988 in re J.B.t; inoltre Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, ed. 1977, p. 80; ASA 19 p. 20).
4. .4.1.
I ricorrenti non sostengono quindi che la valutazione effettuata dall’autorità fiscale abbia disatteso le istruzioni federali in materia di valutazione di titoli non quotati. Essi sostengono piuttosto che l’autorità fiscale cantonale deve discostarsi da tale metodo per diversi motivi, come evidenziato nel ricorso e nelle successive osservazioni del 7 gennaio 2004, segnatamente:
- perché la mancata considerazione, nella determinazione del valore delle azioni, dell’onere fiscale latente si ripercuoterebbe negativamente sul prezzo che il potenziale acquirente sarebbe disposto a pagare, e
- perché non sarebbe stato sufficientemente considerato il rischio dovuto al rapporto assolutamente privilegiato con un unico partner commerciale, senza che vi siano le necessarie garanzie di stabilità.
Essi chiedono pertanto che per le tre società, __________ __________ __________, __________ __________ __________ e __________ __________ __________ la valutazione venga modificata scorporando la parte d’imposta latente a carico dell’azionista per la parte concernente gli utili riportati, come pure che il fattore di rischio venga aumentato in modo considerevole oltre la quota del 30% già considerata.
4.2.
Per quanto comprensibili, gli argomenti sviluppati non possono essere tenuti in considerazione.
Come si è visto le Istruzioni federali in materia di valutazione di titoli non quotati, fatte proprie dall’autorità fiscale cantonale, tendono ad armonizzare sul territorio di tutto il paese le valutazioni. Questo intento, dettato da preoccupazioni di praticabilità del diritto ma soprattutto di uguaglianza di trattamento, si traduce in un metodo valutativo che, per quanto affinato possa essere, comporta inevitabilmente delle semplificazioni o delle schematizzazioni, che devono essere messe in conto, a maggior ragione se si considera il carattere complementare che il Legislatore cantonale ha voluto attribuire all’imposta sulla sostanza rispetto a quella ordinaria sul reddito.
Certo, il problema dell’imposta latente, evocato dai ricorrenti, esiste, ma non in maniera diversa da tante altre persone giuridiche nei cui bilanci figurano ingenti o quanto meno non trascurabili utili riportati. Lo stesso vale per la composizione della clientela. Se è vero che sussiste un rapporto più che privilegiato con un unico cliente, per altro senza garanzie che possa durare, è altrettanto vero che molte altre aziende che si trovano in condizioni analoghe, come ricordato dall’autorità fiscale nella propria memoria del 26 gennaio 2004, vengono valutate in base alle istruzioni che sono state applicate anche nel caso delle tre società dei ricorrenti.
Per queste ragioni di principio, questa Camera non ritiene di poter accedere alla richiesta dei ricorrenti di procedere nel loro caso, diversamente da tutti gli altri casi, ad una valutazione per così dire individualizzata dei titoli delle tre società. Un certo strabismo valutativo deve forzatamente essere messo in conto, proprio per le ragioni esposte in precedenza, segnatamente al consid. 3.
Per questi motivi,
visto per le spese l'art. 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali consistenti:
a. nella tassa di giustizia di fr. 500.–
b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 80.–
per un totale di fr. 580.–
sono a carico dei ricorrenti.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: