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Ticino Camera di diritto tributario 02.07.2002 80.2002.97

2 luglio 2002·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,474 parole·~7 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2002.00097

Lugano 2 luglio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 11 marzo 2002

in materia di:                 IC/IFD 01/02

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 2001-2002 __________ __________ nato nel 1958, e sua moglie __________, pure nata nel 1958, genitori di cinque figli nati rispettivamente nel 1980, 1983, 1985, 1987 e 1990 chiedevano tra l'altro una deduzione per doppia economia domestica di fr. 11'200.- di media annua. Spiegavano di essere responsabili della comunità terapeutica __________ di __________ e che il desinare con tutta la famiglia assieme agli utenti fa parte del concetto terapeutico e serve altresì ad assicurare la presenza di un picchetto.

                                         L'Ufficio di tassazione negava per contro ai contribuenti la deduzione da loro chiesta, limitandosi a segnalare la mancata concessione della deduzione senza ulteriore motivazione (cfr. notifica della tassazione dell' 8 ottobre 2001).

                                   2.   Il reclamo presentato dai contribuenti veniva respinto con decisione dell' 11 febbraio 2002, argomentando che "i pasti forniti non gratuitamente dal centro della __________ __________ al proprio personale, sono dati a un prezzo di favore non superiore al costo della propria economia domestica" e che pertanto "la famiglia del contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare".

                                   3.   Con il presente tempestivo ricorso __________ __________ chiede nuovamente la deduzione per doppia economia domestica e, subordinatamente, quella per lavoro notturno in relazione ai picchetti.

                                   4.   Il presente ricorso viene evaso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.

                                   5.   5.1

                                         Sia secondo l'art. 25 cpv. 1 LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 LIFD le spese professionali deducibili sono: a) le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro; b) le spese supplementari necessarie per pasti fuori domicilio o in caso di lavoro a turni; c) le altre spese necessarie per l'esercizio della professione; d) le spese inerenti al perfezionamento e alla riqualificazione connessi con l'esercizio dell'attività professionale.

                                         Gli altri costi e spese non possono essere dedotti, tra le altre le spese di formazione professionale (art. 33 lett. b LT; art. 34 lett. b LIFD).

                                         5.2.

                                         Sono considerate spese supplementari per doppia economia domestica quella causate al contribuente quando non può consumare un pasto principale al proprio domicilio. La relativa deduzione è ammessa se il luogo di lavoro è a notevole distanza da quello di domicilio oppure quando, per le condizioni imposte dall'attività professionale, la pausa per i pasti è tale da non permettere al contribuente di rientrare a domicilio (art. 4 cpv. 1 DE concernente l'imposizione delle persone fisiche del 19 dicembre 2000).

                                         La deduzione massima per spese di doppia economia domestica è stabilita in fr. 2'800.-- l'anno, se i pasti a mezzogiorno sono consumati regolarmente fuori casa (art. 4 cpv. 2 lett. a DE), rispettivamente in fr. 5'600.--se il contribuente soggiorna regolarmente al luogo di lavoro rientrando soltanto la fine settimana (art. 4 cpv. 2 lett. b DE).

                                         Per l’IFD le spese supplementari per pasti possono essere prese in considerazione quando il contribuente non può prendere il pasto principale a casa propria, poiché il luogo di domicilio e quello di lavoro si trovano a notevole distanza o perché la pausa del pasto è troppo breve (art. 6 cpv. 1 lett. a Ordinanza del 10 febbraio 1993). Per il periodo 2001-2002 la deduzione massima è di fr. 2’800.-- all’anno (cfr. appendice dell’ordinanza del 10 febbraio 1993). Se i pasti sono in parte o totalmente consumati nella mensa del datore di lavoro oppure se quest’ ultimo versa un contributo per ridurne il prezzo, le deduzioni previste dal capoverso 2 sono ammesse solo nella misura della metà (fr. 6.50 il giorno o fr. 1400.-- l’ anno, rispettivamente fr. 19.50 il giorno o fr. 4200.-- l’ anno). Se la riduzione di prezzo è tale che il contribuente non ha palesemente più alcuna spesa supplementare, non è ammessa alcuna deduzione per quel pasto (art. 4 cpv. 3 DE; art. 6 cpv. 3 Ord.).

                                         5.4.

                                                                                                                                                                  Il contribuente che svolge un lavoro a turni o di notte può dedurre per ogni giorno di lavoro a turni o di notte di almeno 8 ore consecutive: fr. 13.-- oppure fr. 2'800.-- l’ anno se il lavoro a turni o di notte è svolto tutto l’ anno. Questa deduzione non può essere cumulata con quelle per spese supplementari per doppia economia domestica previste dall’ art. 4 DE (art. 6 cpv. 1 DE; art. 6 cpv. 1 lett. b e cpv. 6 Ord.).

                                   6.   6.1.

                                         I coniugi __________ sono dipendenti da oltre dieci anni del __________ __________ __________ e lavorano quali responsabili del centro per tossicodipendenti presso la __________ __________ di __________ -__________. Per motivi terapeutici i coniugi __________ e i loro figli prendono i pasti con i residenti. Secondo le indicazioni del datore di lavoro la famiglia __________ consuma regolarmente cinque colazioni, quattro pranzi e una cena presso il Centro, pagando un prezzo paragonabile a quello che viene pagato in una mensa aziendale.

                                         L'Ufficio di tassazione ha negato loro la deduzione per doppia economia domestica, argomentando che il prezzo di fr. 8.-- pagato per il pranzo non avrebbe alcuna spesa supplementare.

                                         È certo vero che il prezzo pagato è molto contenuto, per cui l'interrogativo che l'Ufficio di tassazione si è posto è di per sé legittimo. V'è tuttavia da chiedersi se l'autorità di tassazione sia solita accertare, sempre e in ogni caso in cui il lavoratore può usufruire di una mensa aziendale, quale sia il costo che gliene derivi, soprattutto se si considera che il certificato di salario contiene soltanto una casella in cui ci si limita a chiedere di indicare se vi sia la possibilità di usufruire di una mensa, senza altre precisazioni.

                                         In una precedente decisione, questa Camera aveva affacciato l'interrogativo, senza che vi fosse la necessità di risolverlo, se il fisco nei casi normali indaghi sistematicamente se il contribuente, al di là dell'impossibilità di rientrare al domicilio per il pranzo o dell'assenza di facilitazioni da parte del datore di lavoro (mensa aziendale, sussidio), sopporti effettivamente un maggior costo, vale a dire consumi effettivamente il pasto o, in virtù di una sua scelta di vita o di salute, preferisca digiunare o limitarsi ad uno spuntino (CDT n. __________.__________.__________ del 17 maggio 1999 in re I.).

                                         Tutto ben considerato, motivi di parità di trattamento suggeriscono a questo giudice di concedere a ognuno dei coniugi __________ la deduzione per doppia economia domestica per il pranzo, riducendola a metà poiché usufruiscono della mensa del Centro. La deduzione per il pranzo ammonta pertanto a fr. 1'400.- per coniuge, complessivamente quindi a fr. 2'800.--.

                                         Ai ricorrenti va inoltre riconosciuta una ulteriore deduzione, pure ridotta della metà per lo stesso motivo appena evocato, per la cena che ognuno di loro è tenuto a consumare presso il Centro una volta alla settimana. In pratica la deduzione per il pasto serale ammonta a 2/5 di fr. 1'400.-- e, meglio, a fr. 560.--.

                                         6.2.

                                         Nessuna deduzione può invece essere riconosciuta per i pasti consumati al Centro dai figli. Le deduzioni per spese professionali devono infatti denotare una relazione chiara e diretta con il conseguimento del reddito. Il che non è evidentemente il caso per i figli agli studi. L'eventuale maggior costo che dovessero sopportare i coniugi __________ per la colazione e il pranzo dei figli al Centro, perché così imposto dal datore di lavoro, è semmai questione che riguarda il contratto di lavoro e che va regolato in quel contesto secondo il Codice delle obbligazioni.

                                         6.3

                                         La concessione della deduzione per doppia economia domestica, seppure in misura ridotta per i motivi sopra descritti, preclude ai ricorrenti di beneficiare dell'ulteriore deduzione per lavoro notturno in relazione al picchetto da loro prestato (cfr. consid. 5.4; art. 6 cpv. 1 DE; art. 6 cpv. 1 lett. b e cpv. 6 Ord.).

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §      Di conseguenza la decisione su reclamo dell'11 febbraio 2002 è riformata nel senso che ai coniugi __________ è concessa una deduzione per doppia economia domestica di complessivi fr. 3'360.-.

                                         §§    Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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