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Ticino Camera di diritto tributario 24.09.2002 80.2002.67

24 settembre 2002·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·4,071 parole·~20 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2002.00067

Lugano 24 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 19 aprile 2002

in materia di:                   revisione IC 97/98

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________,  rappr. da: __________ __________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Il 13 febbraio 1995 __________ __________, nato nel 1931, assuntore postale, cedeva a __________ e __________ __________ la sua quota di partecipazione (49 azioni su cento di nominativi fr. 500.cadauna) nella __________ __________ __________ __________, società attiva nel campo della gestione del servizio autopostale.

                                         Nella notifica di tassazione IC/IFD 1997-98 l'Ufficio di tassazione esponeva ai coniugi __________ un reddito di fr. 78'750.- di media annua derivante dalla suddetta vendita azionaria, considerando che il pacchetto azionario in questione rientrasse nella sfera del patrimonio aziendale del contribuente, poiché l'attività svolta dalla società si situava nell'ambito dell'attività da lui svolta a titolo indipendente (cfr. notifica della tassazione del 26 luglio 1999).

                                         1.2.

                                         La notifica di tassazione dell'Ufficio di tassazione veniva dapprima confermata con decisione su reclamo dell'8 maggio 2000 e in seguito con sentenza di questa Camera del 7 novembre 2000, in cui si osservava tra l'altro:

                    6. 6.1.

                    Venendo all'esame della fattispecie, l'argomento principale che i ricorrenti adducono a sostegno della loro tesi è che la sua partecipazione nella __________ __________ __________ __________ è sempre stata da loro dichiarata nell’elenco titoli quale sostanza privata e non è mai stata inclusa nel bilancio della ditta individuale, manifestando così la propria volontà di considerare e di mantenere nel patrimonio privato la partecipazione. I ricorrenti rilevano inoltre che la presenza di __________ nel consiglio di amministrazione della Servizi __________ __________ __________ era puramente rappresentativa e non ha mai comportato lo svolgimento di mansioni direttive. Avvertono infine l’assenza di un qualsiasi elemento funzionale della partecipazione dell’azienda, malgrado lo scopo della società iscritto a RC fosse analogo.

                    (…)

                    6.3.

                    Nel presente caso non è facile ricostruire l’ intenzione, ovvero la volontà oggettivamente manifestata e realizzata dal ricorrente al momento dell’acquisto della partecipazione nella __________ __________ __________ __________.

                    È comunque fuor di dubbio che __________ __________ ha dato vita alla società, partecipando nel 1971 alla sua costituzione ed entrando sin dall’inizio a far parte del consiglio d’amministrazione. E altrettanto certo è che la neocostituita società nel 1971 aveva per scopo l’esercizio di linee automobilistiche per il trasporto di persone e di messaggeria quale assuntrice __________, il trasporto di scolari e il servizio calla neve. Questo scopo non è stato modificato negli anni, anche se i ricorrenti pretendono che di fatto la società abbia assunto un diverso indirizzo, realizzando una stazione di distribuzione della benzina che avrebbe vieppiù acquistato importanza soverchiante rispetto alle altre attività della società.

                    Tale argomento è tuttavia privo di pregio. Infatti, non appena si consultino i conti economici e i bilanci della Servizi __________ __________ __________, ci si avvede che l’attività di assuntrice postale è nettamente predominante, quasi esclusiva. Ancora nel 1999, così come negli anni precedenti, la stragrande maggioranza delle entrate proveniva dall’assuntorato postale. Lo si evince chiaramente dall’ammontare dei ricavi e dei costi salariali.

                    È quindi del tutto manifesta l’affinità, per non dire addirittura l’identità dell’attività della ditta individuale di __________ e di quella svolta dalla __________ __________ __________ __________. Entrambe erano e sono attive quali assuntrici postali: la ditta individuale del ricorrente nella zona della Valle __________, delle __________ e __________, ma anche sulla tratta __________ -__________; la __________ __________ __________ __________ in quella della __________ __________, segnatamente dell’alta valle, fino a Fusio risp. a Bosco Gurin.

                    6.4.

                    Questa circostanza appare oggettivamente decisiva e colloca in secondo piano gli altri indizi. Si deve convenire con l’Ufficio di tassazione che la partecipazione alla __________ __________ __________ __________, attraverso il possesso di praticamente metà del pacchetto azionario, rafforzava __________ __________ nella sua posizione di assuntore postale, non da ultimo nei confronti della concorrenza, garantendogli altre linee rispetto a quelle concesse in esercizio dalle __________ alla sua ditta individuale. La partecipazione azionaria gli consentiva quindi, più in generale, di stabilire, ove ve ne fosse stato bisogno, relazioni economiche e commerciali o altre forme di reciproca collaborazione.

                    Vero è che __________ __________ sostiene che la sua presenza nel consiglio d’amministrazione della __________ __________ __________ __________ era di mera rappresentanza. Non va tuttavia trascurato il fatto che egli deteneva praticamente la metà del pacchetto azionario e che il suo peso non era quindi trascurabile qualora fosse stato necessario prendere determinate decisioni.

                    Da queste circostanze, se valutate da un punto di vista oggettivo, si ricava, al di là delle intenzioni soggettivamente conclamate, quale fosse la verosimile volontà del contribuente al momento della costituzione della società e della sottoscrizione da parte sua della metà del pacchetto azionario.

                    Da un profilo oggettivo, il nesso funzionale, strumentale tra l’attività del contribuente quale titolare della ditta individuale __________ e la partecipazione azionaria appare quindi acquisito.

                    6.5.

                    Al cospetto di tali circostanze non può quindi essere attribuita rilevanza determinante al modo di contabilizzazione della partecipazione. Vero è che essa è sempre stata dichiarata dal ricorrente come bene privato. Non va infatti dimenticato che il problema della qualifica della partecipazione non si era mai posto prima della sua cessione a signori Vedova.

                    È proprio in questa occasione che ci si è trovati confrontati per la prima volta al quesito di sapere se la partecipazione ceduta fosse da considerare aziendale per la stretta affinità dell’attività della società partecipata con quella della ditta individuale.

                    (…)

                                         1.3.

                                         Contro la sentenza cantonale __________ e __________ __________ presentavano ricorso al Tribunale federale, il quale con decisione del 18 aprile 2001 respingeva il ricorso di diritto amministrativo in materia di IFD e quello di diritto pubblico in materia di IC, rilevando a questo proposito:

                    9.- a) I ricorrenti censurano innanzitutto la violazione del divieto d'arbitrio per il fatto che, nel giudizio impugnato, la Corte cantonale avrebbe a torto ammesso l'imponibilità, ai fini della tassazione cantonale 1997/1998, dell'utile conseguito mediante la vendita delle azioni della __________ __________ __________ __________ Sviluppano a questo proposito una serie di argomenti sostanzialmente analoghi a quelli già fatti valere con il ricorso di diritto amministrativo in merito alla tassazione federale.

                    b) Per quanto attiene al reddito da attività indipendente l'art. 17 cpv. 1 e 2 LT riprende integralmente le regole e i principi fissati dall'art. 18 LIFD (cfr. Messaggio n. 4169 del Consiglio di Stato ticinese del 13 ottobre 1993 concernente il progetto di una nuova legge tributaria, p. 29). In merito all'interpretazione della normativa cantonale, e più specificatamente dei concetti di "utile in capitale" e di "sostanza commerciale", vale quindi quanto già esposto in precedenza (cfr. consid. 4a) in relazione alla predetta disposizione le federale. Orbene, se il Tribunale federale deve ammettere la  correttezza del giudizio impugnato -- giudicando in materia d'imposta federale diretta fruisce di libero potere d'esame, a maggior ragione non può negare tale carattere quando - statuendo sull'imposta cantonale - il suo potere cognitivo è limitato all'arbitrio. Di conseguenza, emanando il giudizio impugnato, la Corte cantonale non è caduta nell'arbitrio, non ha adottato cioè una soluzione in aperto contrasto con la situazione di fatto, manifestamente ingiusta o gravemente lesiva di un chiaro principio giuridico (cfr. sul concetto d' arbitrio cfr. DTF 122 I 61 consid. 3a con rinvii).

                    10.- I ricorrenti fanno poi valere anche in relazione al ricorso di diritto pubblico una violazione della libertà di commercio e di industria, adducendo i medesimi argomenti già sollevati con il ricorso di diritto amministrativo. A questo proposito, va in primo luogo rilevato che l'art. 8 cpv. 2 lett. i Cost./TI, a cui viene fatto riferimento nel gravame, non offre al cittadino maggiori garanzie di quelle che già possono essere dedotte dall'art. 27 Cost. (cfr. Messaggio n. 4341 del Consiglio di Stato ticinese del 20 dicembre 1994 concernente la revisione totale della Costituzione cantonale del 4 luglio 1830, ad art. 8), ragione per la quale è sufficiente attenersi all' esame di quest'ultima disposizione costituzionale. Considerata poi l'identicità tra la normativa tributaria cantonale e quella federale applicabili (cfr. consid. 9b), la censura in esame può essere evasa semplicemente sulla base dei motivi già esposti in precedenza al considerando n. 5 nell'ambito della trattazione del ricorso di diritto amministrativo e ai quali si fa espressamente rinvio. Il che conduce a concludere che anche l'interpretazione dell'art. 17 LT effettuata dalla precedente istanza di giudizio non risulta lesiva della citata garanzia costituzionale. Ragione per la quale, pure il ricorso di diritto pubblico dev'essere integralmente respinto.

                                   2.   2.1.

                                         Il 19 aprile 2002 __________ e __________ __________ presentano un’istanza di revisione della sentenza di questa Camera del 7 novembre 2000 in materia di IC 1997-98.

                                         Argomentano d'aver ricevuto dopo la sentenza del Tribunale federale il conteggio dei contributi AVS, contro il quale hanno interposto ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni, facendo in pratica valere che questa Camera avrebbe completamente ignorato la questione della comunicazione dell'Ufficio di tassazione all'AVS. Rilevano poi che il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto il ricorso sul punto fondamentale in contestazione e, meglio, sul reddito imponibile, ritenendosi vincolato dalla sentenza del Tribunale federale. Il Tribunale delle assicurazioni avrebbe poi dichiarato irricevibile la richiesta di modificare i conteggi sul capitale proprio investito dei periodi contributivi 1992-93, 1994-94 e 1996-97. Avvertono ancora che l'Ufficio di tassazione di Locarno ha dato atto in data 8 aprile 2002 che per la determinazione del capitale non sono mai state considerate le azioni della __________ __________.

                                         Per i ricorrenti, il fatto che la Camera non abbia esaminato un argomento che si rivela ora determinante costituirebbe una violazione del diritto di essere sentito, atta a giustificare la revisione.

                                         Ribadiscono inoltre che la volontà dei contribuenti di considerare private le azioni in questione si era persino manifestata nella presentazione di due distinti elenchi titoli, uno per la sostanza privata, l'altro per quella aziendale.

                                         Degli ulteriori argomenti verrà detto in seguito, per quanto idonei a sostanziare la domanda di revisione.

                                         2.2.

                                         All'udienza dell' 11 giugno 2002 il patrocinatore dei ricorrenti si è confermato nel ricorso, producendo un'ulteriore memoria, di cui si dirà per quanto necessario.

                                   3.   3.1.

                                         In materia di imposta cantonale, sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:

                                         a)   la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

                                         b)   la mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra violazione di princìpi essenziali della procedura;

                                         c)   il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza (art. 232 cpv. 1 LT).

                                         3.2.

                                         La revisione è nondimeno esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT).

                                         L’istituto della revisione non è dato, cioè, per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ri-corso. Decidere altrimenti, ed ammettere automaticamente la revisione in caso di violazione di norme essenziali di procedura, significherebbe abolire ogni distinzione tra mezzi d'impugnazione ordinari e il rimedio straordinario della revisione, che non può supplire a un’omissione imputabile allo stesso contribuente, che ha diritto di avvalersi dei rimedi ordinari (cfr. per le molte CDT n. __________.__________.__________ del 13 febbraio 1996 in re G. Z. con ampi riferimenti a dottrina e giurisprudenza).

                                         Di conseguenza, la revisione è esclusa, per esempio, nel caso dell’errore di dichiarazione, cioè quando, per trascuratezza del contribuente o del suo rappresentante, si è omesso di far valere nella procedura di tassazione o con i rimedi giuridici ordinari elementi di fatto essenziali, oppure nel caso in cui il contribuente avrebbe potuto scoprire subito l'errore di fatto o di diritto dell’autorità, controllando la tassazione notificatagli (CDT n. ______________________________.__________ del 13 febbraio 1996 in re G. Z. cit; inoltre per es. Casanova, Änderungen rechtskräftiger Verfügungen und Entscheide, in ASA 61 pp. 450-451).

                                         3.3.

                                         Non mancano, tuttavia, casi in cui il Tribunale federale non si è attenuto strettamente al suddetto principio per cui la revisione è esclusa quando il contribuente, se avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato. È vero, peraltro, che, prima dell'entrata in vigore della LIFD, l’istituto della revisione, in materia di imposta federale diretta, non era previsto dalla legge, ma era disciplinato esclusivamente dalla giurisprudenza, che applicava per analogia gli art. 136 e 137 OG. Non mancano dunque decisioni con cui in anni lontani l’Alta Corte aveva ammesso la revisione in casi in cui l’autorità di tassazione si era fondata su constatazioni di fatto manifestamente inesatte o su motivazioni giuridiche manifestamente errate (DTF 74 I 407, 71 I 105, 70 I 170). In anni più recenti, pur confermando i motivi di revisione “classici”, ha tuttavia ammesso che ad essi si può derogare eccezionalmente se l'esito della loro applicazione dovesse risultare scioccante ed in contrasto con il sentimento di giustizia (DTF 98 Ia 573). Deve poi essere menzionata una sentenza, relativa ad un caso ticinese, in cui il Tribunale federale ha ammesso che la insufficiente od errata motivazione di una decisione dell’autorità fiscale, oltre a costituire vizio di forma, è anche tale da giustificare una revisione. Ciò perché non permette al contribuente di accertare immediatamente la portata della decisione, ma provoca invece «una sicura confusione in punto ai fattori imponibili ed in particolare agli elementi posti dal fisco a fondamento della tassazione» (DTF 105 Ib 245). La dottrina fa giustamente notare come tale motivazione non sia coerente con i princìpi da sempre affermati dallo stesso Tribunale federale – ed ora codificati nella LIFD –, per il fatto che non si vede in cosa una insufficiente motivazione differisca da una mancata indicazione dei rimedi giuridici o da una notificazione viziata: si tratta comunque di un vizio di procedura cui si può porre rimedio nei termini di reclamo e di ricorso. La stessa giurisprudenza dell’Alta Corte esige, invece, in simili casi, che il destinatario della decisione si preoccupi in tempo ragionevole di entrare in possesso di tutti gli elementi necessari a tutelare i propri interessi (Casanova, Heilt mangelnde Sorgfalt des Steuerpflichtigen offensichtliche Veranlagungsfehler?, in: Gauch (a cura di), L’image de l’homme en droit – Mélanges publiés par la faculté de droit à l’occasion du centenaire de l’Université de Fribourg, Friburgo 1990, p. 109). L'autore citato ritiene che i giudici federali sarebbero stati più coerenti con la propria giurisprudenza, se avessero impostato la motivazione sulle considerazioni contenute nella citata DTF 98 Ia 573, invece di affermare l'esistenza di un motivo di revisione “classico” (Casanova, Heilt mangelnde Sorgfalt des Steuerpflichtigen offensichtliche Veranlagungsfehler ?, cit., p. 110).

                                         3.4.

                                         Va detto, d'altra parte, che vi sono anche autori che sostengono la necessità di ammettere una revisione, anche in presenza di una negligenza del contribuente, allorché l'autorità di tassazione ha commesso un errore manifesto (____________________già nel 1946, __________  nel 1953, __________ __________ nel 1987). Una revisione “agevolata” sarebbe ammissibile alle condizioni seguenti (Casanova, Heilt mangelnde Sorgfalt des Steuerpflichtigen offensichtliche Veranlagungsfehler ?, cit., pp. 121-122; Känzig/ Behnisch, op. cit., pp. 366-367):

                                         –    che il contribuente abbia adempiuto i propri obblighi procedurali nella procedura di tassazione (inoltro di una dichiarazione e dei relativi allegati);

                                         –    che l'autorità fiscale sia incorsa in un errore manifesto ed es-senziale;

                                         –    che la differenza fra l'imposta dovuta secondo la legge e quella tassata sia rilevante;

                                         –    che il contribuente renda credibile, nella procedura di revisione, l'errore nella tassazione, apportando i chiarimenti giuridici e fattuali necessari.

                                         Non sarebbero invece determinanti né la colpa del contribuente stesso né la circostanza che egli avrebbe potuto avvedersi del-l'errore e servirsi di un rimedio giuridico ordinario, se avesse usato la diligenza che si poteva pretendere (Casanova, Heilt mangelnde Sorgfalt des Steuerpflichtigen offensichtliche Veran-lagungsfehler?, cit., p. 118; Känzig/Behnisch, op. cit., p. 367).

                                         3.5.

                                         Una revisione “agevolata”, nel senso descritto, è ammessa anche da tribunali cantonali, in materia di imposta cantonale (in particolare Ginevra, cfr. RDAF 38/1982 p. 135 ss., 45/1989 p. 42), ma anche per l'imposta federale diretta (sentenza del 1° dicembre 1989 della Commissione di ricorso in materia fiscale del Canton Friburgo, in RF 48/1993 p. 528 ss.). Una revisione per svista manifesta dell'autorità fiscale è, d'altronde, ammessa anche dalla giurisprudenza di questa Camera, che ha sottolineato come, nel caso della revisione per mancata considerazione da parte del fisco di un fatto che emergeva dall'incarto, sia insito nel motivo stesso di revisione che non solo l'autorità fiscale ma anche il contribuente medesimo siano incorsi in errore (RDAT II-1991 n. 20t p. 257 inoltra CDT n. 20/21/22 del 29 gennaio 1985 in re R.R.; CDT n. 425 dell’11 novembre 1986 in re P.R.).

                                         3.6.

                                         Dovendosi pronunciare sull'ammissibilità di una simile revisione “agevolata”, alla luce delle nuove leggi fiscali in vigore dal 1° gennaio 1995, non si può trascurare il fatto che ora anche il legislatore federale, come in precedenza aveva fatto il legislatore ticinese, ha codificato la regola secondo cui la revisione è esclusa quando il contribuente, se avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (cfr. art. 147 cpv. 2 LIFD). Di fronte ad una norma contenuta in una legge federale, non sarebbe neppure possibile, infatti, richiamarsi a princìpi fondati sulla Costituzione federale (principio della buona fede, divieto dell'abuso di diritto ecc.), per ammettere eccezionali deroghe ai rigorosi presupposti della revisione.

                                   4.   4.1.

                                         Poste queste ampie premesse giuridiche relative all'istituto della revisione, occorre ora inquadrare in questa cornice la domanda di rivedere la sentenza di questa Camera del 7 novembre 2000.

                                         Appare chiaro di primo acchito che nel caso in esame non siano ravvisabili dei fatti nuovi o dei nuovi mezzi di prova in senso tecnico-giuridico, che possano sostanziare la domanda di revisione.

                                         La domanda, in molte sue parti, ripropone argomenti di merito, che sono stati affrontati, anche se in modo o con esito non soddisfacente per gli istanti, nella sentenza di cui è chiesta la revisione.

                                         4.2.

                                         Certo, vengono invocati fatti rispettivamente mezzi di prova che a prima vista potrebbero apparire nuovi.

                                         È vero che l'Ufficio di tassazione di Locarno ha rilasciato l'8 aprile 2002 una dichiarazione in cui conferma che nelle comunicazioni all'AVS per la determinazione del capitale proprio dell'azienda non sono mai state considerate le azioni della ditta __________ ____________________

                                         Non si veda tuttavia in che misura una simile dichiarazione possa configurare un novum in senso tecnico-giuridico. Nulla impediva infatti alla patrocinatrice degli istanti di produrre una simile dichiarazione già in sede di ricorso o di chiedere già in occasione dell'udienza davanti a questa Camera conferma di tale circostanza all'Ufficio di tassazione, pure presente all’udienza.

                                         Ma anche facendo astrazione da tutto ciò, quanto risulta dalla dichiarazione in esame non sfuggiva a questa Camera, che per altro ha anche preso posizione su questo aspetto, seppure non nei termini espliciti che avrebbe auspicato l’attuale patrocinatore degli istanti. A questa Camera era infatti chiaro non solo che __________ __________ aveva sempre considerato privata la sua partecipazione alla __________ __________ e che pertanto non l'aveva inclusa nel bilancio dell'azienda, ma anche che l'aveva sempre indicata come privata negli elenchi titoli da lui presentati. E per questa Camera era anche scontato, e dunque chiaro, che l'Ufficio di tassazione non poteva includere questa partecipazione nelle comunicazioni che periodicamente trasmetteva all'AVS, semplicemente perché, come forse troppo stringatamente affermato nella sentenza di cui è chiesta la revisione, "il problema della qualifica della partecipazione non si era mai posto prima della sua cessione a signori __________ " e che solo in quell'occasione ci si era "trovati confrontati per la prima volta al quesito di sapere se la partecipazione ceduta fosse da considerare aziendale per la stretta affinità dell’attività della società partecipata con quella della ditta individuale".

                                         4.3.

                                         Vero è che gli istanti sostengono che non sarebbe vero che il problema si sarebbe posto per la prima volta in quell'occasione, ma si sarebbe già posto o, meglio, si sarebbe posto ogniqualvolta l'Ufficio di tassazione inviava la propria comunicazione all'AVS.

                                         Sulla questione si può disquisire senza mai venirne a capo, come meglio si vedrà in seguito. Ciò che invece è chiaro è che questa discussione non è una questione che in qualche modo possa configurare un novum in termini tecnico-giuridici. È invece o piuttosto una questione di sussunzione giuridica, che per definizione non è idonea a configurare un motivo di revisione (cfr. Richner/Frei/ Weber/ Brütsch, loc. cit.; cfr. inoltre ZStP 2000 p. 294).

                                         4.4.

                                         Va comunque rilevato che, contrariamente a quanto sembrerebbero ritenere i ricorrenti, la legge tributaria non prevede l'istituto della decisione di mero accertamento, che viene ammessa eccezionalmente dalla giurisprudenza, per ragioni facilmente intuibili, solo in caso di assoggettamento (StE 2001 B 93.1 n. 6 = Sammlung BGE n. 859 = DTF 126 II 514 = BN 2001 p. 146).

                                         Ciò esclude, secondo questa Camera, la possibilità dell'autorità fiscale di pronunciarsi su una questione, quella dell’eventuale natura aziendale di un pacchetto azionario o di una partecipazione a una società anonima dichiarati come sostanza privata, che non è o non è ancora attuale nel quadro di una comunicazione all'AVS, distanziandosi dalle indicazioni del contribuente, che non ha motivo di non essere seguito fino a quando la questione non si sarà posta concretamente.

                                         Certo è che su questo punto la legislazione tributaria e la legislazione in materia di AVS lamentano problemi di coordinamento, quanto meno nella misura in cui il contribuente, nell'ipotesi in cui un giorno il fisco, chiamato a esprimersi sulla natura aziendale o non di una partecipazione, dovesse giungere a una diversa conclusione, che, se presa da tutto principio, si sarebbe riflessa sulla tassazione dei contributi AVS, diminuendone l'entità.

                                         Ma sono queste, lo si ripete, questioni di merito, esistenti indipendentemente dall'apparente novum invocato dagli istanti e che comunque erano perfettamente presenti a questa Camera al momento della decisione e che in ogni caso non potevano essere risolte nell'ambito di una decisione di merito sulla natura giuridica di un pacchetto azionario, tanto meno nell'ambito di una decisione in materia di revisione.

                                         Per armonizzare le due legislazioni possono essere previste soluzioni diverse, che spetterà semmai al legislatore scegliere.

                                         A questo proposito il patrocinatore dei ricorrenti ha attirato l’attenzione sui lavori parlamentari attualmente in atto (cfr. Ziegerlig/Cozzio/Hess, Gesetzgebungsagenda 2002/2, in IFF Forum für Steuerrecht 2002, p. 152 s.), ma anche da questi lavori non emerge che il problema in questione sia presente alla discussione. Un conto è infatti stabilire l’autorità che sarà chiamata a decidere se una persona, per es. un lavoratore a cottimo, è da considerare dipendente o indipendente sia per il fisco sia per le assicurazioni sociali; ben altro è sapere se, una volta stabilito che la persona è da qualificare come indipendente, una determinata partecipazione o un determinato pacchetto azionario siano da considerare aziendali o privati.

                                         4.5.

                                         Forse nel caso in esame, sia rilevato a titolo meramente abbondanziale, il contribuente medesimo avrebbe avuto a disposizione un mezzo per fare chiarezza da tutto principio sulla questione qui in discussione. Avesse inserito nel bilancio la partecipazione ed effettuato degli ammortamenti sulla stessa, avrebbe indotto il fisco a pronunciarsi o per atti concludenti ammettendo l'ammortamento, o in modo esplicito stralciandolo e stralciando quindi dal bilancio la partecipazione, perché privata.

                                         Ma anche queste considerazioni, che sono mere ipotesi o poco più, nulla hanno a che vedere con l'istituto della revisione.

                                         4.6.

                                         Infine, non è di rilievo sapere che il Tribunale cantonale delle assicurazioni si è attenuto alla comunicazione dell'Autorità fiscale e non ha ritenuto di dover correggere la decisione in materia di contributi, malgrado che la sentenza di questa Camera del 7 novembre 2000 avesse chiaramente stabilito la natura aziendale della partecipazione alla __________ __________ e che tale decisione fosse idonea a riflettersi retrospettivamente sul contenuto delle comunicazioni dell’Autorità fiscale all’AVS, che non includevano nella sostanza aziendale, attenendosi a quanto dichiarato dal contribuente, segnatamente nell’elenco titoli, la partecipazione alla __________ __________.

Per questi motivi,

visto per le spese gli artt. 234 cpv. 4 e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   L’istanza è respinta.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                     fr.     400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi            fr.       80.–

                                         per un totale di                                                         fr.     480.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                        Il segretario:

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