Incarto n. 80.2002.00065
Lugano 24 settembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 17 aprile 2002
in materia di: IC/IFD 99/00
presentato da:
__________ __________ __________, __________ ____________________ rappr. da: __________ e __________ __________ ____________________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
Nell’ottobre 1996 __________ __________, __________, acquistava un immobile a __________ sito nella __________ __________, che provvedeva a riattare nel corso degli anni 1997 e 1998.
Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 1999-2000 il contribuente chiedeva di dedurre le spese di riattazione dell’immobile di Zurigo in ragione di fr. 122'660.- di media annua.
L’Ufficio di tassazione ammetteva questa richiesta solo in misura molto limitata e, meglio, in ragione di fr. 10'035.- di media annua (cfr. notifica della tassazione dell’ 8 ottobre 2001).
1.2.
Il contribuente presentava reclamo in tempo utile, avvalendosi del patrocinio di __________ __________. L’Ufficio di tassazione, dopo aver sentito il rappresentante del contribuente, con decisione del 25 marzo 2002 ammetteva parzialmente il reclamo, elevando la deduzione a fr. 19'233.- di media annua.
Dopo aver ricordato la giurisprudenza applicabile, l’Ufficio di tassazione osserva:
A giudizio dell'ufficio di tassazione già il confronto tra le spese elencate in sede di reclamo (fr. 247’139.20) con il prezzo di acquisto (fr. 725'000) induce a pensare che negli anni precedenti la manutenzione dello stabile sia stata trascurata.
L'esame di dettaglio delle fattura presentate porta poi a concludere che una buona parte dei costi sostenuti (modifica delle cucine, dei pavimenti, degli impianti sanitari e di riscaldamento, dell'impianto elettrico ecc.) hanno una durata medio lunga e non sono certo equiparabili ai normali costi di manutenzione ordinaria che vengono in genere effettuati in occasione del cambiamento di un inquilino (tinteggio, lucidatura dei pavimenti, piccole riparazioni ecc.).
Pertanto in applicazione delle norme citate l'ufficio di tassazione di Locarno decide di accogliere solo parzialmente il reclamo ammettendo una deduzione media annua di fr. 19’233.00 (…)
2. 2.1.
Con il presente, tempestivo ricorso __________. __________, sempre assistito da __________ __________, propone nuovamente la richiesta di deduzione dei costi di riattazione, producendo un rapporto dell’arch. __________ __________ -__________ relativo alla qualifica delle varie spese.
Degli argomenti ricorsuali e del rapporto verrà detto in seguito, per quanto necessario.
2.2.
All’udienza del 16 settembre è stata attentamente esaminata la ricapitolazione delle spese allestita __________. __________ __________ alla luce della prassi __________. Il ricorrente ha fornito tutte le spiegazioni del caso in relazione allo stato di manutenzione dell'immobile al momento dell'acquisto e al prezzo pagato; ha inoltre mostrato i piani dell'immobile e illustrato i diversi interventi fatti chiarendo se si trattava di rimediare a una manutenzione trascurata dal precedente proprietario o invece di scelte tecniche ed estetiche del nuovo proprietario, come nel caso del ritinteggio delle facciate con materiali naturali e non sintetici, la posa di lastre prefabbricate sulle solette dei balconi in stato di trascurata manutenzione, ecc.
Dopo ampia discussione si è convenuto, su suggerimento del giudice, di aumentare le deduzioni ammesse in ragione di fr. 50'000.- di media annua.
Tale soluzione, tenuto conto dell'inevitabile margine d'apprezzamento che comporta ogni decisione in questo ambito (applicazione della prassi __________), appare aderente a legge e giurisprudenza.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è parzialmente accolto a' sensi dei considerandi.
§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: