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Ticino Camera di diritto tributario 02.07.2002 80.2002.59

2 luglio 2002·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·876 parole·~4 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2002.00059

Lugano 2 luglio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso dell'8 aprile 2002

in materia di:                 IC/IFD 99/00

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che, non avendo inoltrato la dichiarazione fiscale 1999/2000, __________ __________ è stata assoggettata a tassazione d'ufficio, con decisione del 24 luglio 2000 dell'Ufficio di tassazione di Lugano Città;

                                     -   che la contribuente impugnava la suddetta decisione, con reclamo del 3 agosto 2000;

                                     -   che l'Ufficio di tassazione accoglieva il reclamo con decisione del 21 gennaio 2002, riconoscendo la manifesta inesattezza della tassazione per apprezzamento, e riduceva di conseguenza il reddito imponibile a fr. 36'896 per l'IC e fr. 41'496 per l'IFD;

                                     -   che, con scritto dell'8 aprile 2002, __________ __________ dichiara di interporre ricorso contro la decisione su reclamo, "ritirata sabato 9 marzo 2002", che le sarebbe stata intimata per posta semplice e non per raccomandata;

                                     -   che la ricorrente afferma di riservarsi di "sostanziare il ricorso, dopo aver potuto consultare tutti gli atti delle assicurazioni sociali determinanti";

                                     -   che, con lettera del 10 aprile 2002, la Camera di diritto tributario ha avvertito la ricorrente che, contrariamente a quanto da lei asserito, la decisione impugnata era stata intimata per posta raccomandata in data 21 gennaio 2002, con la conseguenza che il gravame si rivelava palesemente tardivo;

                                     -   che la ricorrente non ha ritirato neppure questa lettera, che è rimasta pertanto priva di riscontro;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che, la Camera di diritto tributario deve esaminare preliminarmente se un ricorso è ricevibile, ovvero tempestivo, sufficientemente motivato, spedito nei termini di legge e presentato da una persona legittimata;

                                     -   che, per l'art. 227 cpv. 1 LT e l'art. 140 cpv. 1 LIFD, il contribuente può impugnare con ricorso scritto la decisione su reclamo dell'autorità di tassazione, entro trenta giorni dalla notifica, davanti alla Camera di diritto tributario;

                                     -   che il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione ed è reputato osservato se l'opposizione perviene all'autorità di tassazione o è consegnata a un ufficio postale svizzero ovvero a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera all'estero il giorno della scadenza (art. 192 LT; art. 133 cpv. 1 LIFD);

                                     -   che, nella fattispecie, alla contribuente la decisione su reclamo è stata intimata per raccomandata, in data 21 gennaio 2002 e, non essendo stata ritirata il giorno successivo, è rimasta in giacenza presso l'ufficio postale fino al 25 febbraio 2002, quando è stata rispedita al mittente, che ha poi provveduto ad inviarla per posta semplice il 27 febbraio 2002;

                                     -   che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, si finge che vi sia stata la notificazione di una decisione, quando il destinatario non ritira l'invio entro un certo termine (DTF 123 III 492 consid. 1 p. 493);

                                     -   che, in caso di intimazione per raccomandata, il termine di ricorso inizia a decorrere sette giorni dopo il tentativo infruttuoso di notificazione da parte della posta;

                                     -   che questo principio trova applicazione anche quando la posta, di sua iniziativa, accordi un termine di ritiro più lungo e l'invio venga ritirato solo l'ultimo giorno di questo termine (DTF 127 I 31, consid. 2b);

                                     -   che il termine di ritiro di sette giorni secondo le condizioni generali della Posta vale tuttavia solo per quegli invii per i quali la Posta ha lasciato nella cassetta delle lettere o nella casella postale un avviso di ritiro;

                                     -   che, in caso di invii indirizzati fermi in posta, ciò non è ovviamente possibile: in una simile eventualità, secondo il Tribunale federale è sufficiente che il destinatario ritiri l'invio entro un mese e che interponga reclamo o ricorso entro il termine di impugnazione da computarsi a partire da tale momento (sentenza inedita del Tribunale federale del 27 ottobre 2000, n. __________.__________/__________ e __________.__________ /__________, consid. 2c, con riferimento a DTF 116 III 59 consid. 1b p. 61);

                                     -   che il ricorso, consegnato all'ufficio postale l'8 aprile 2002, si rivela pertanto tardivo, dal momento che l'invio raccomandato contenente la decisione su reclamo è rimasto in giacenza presso l'ufficio postale fino al 25 febbraio 2002, data a partire dalla quale, al più tardi, ha cominciato a decorrere il termine di trenta giorni per interporre ricorso;

                                     -   che il ricorso è pertanto irricevibile, tanto più che non è neppure stato motivato;

                                     -   che, nonostante l'esito del ricorso, si rinuncia tuttavia eccezionalmente a porre a carico della ricorrente la tassa di giustizia e le spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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