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Ticino Camera di diritto tributario 20.01.2003 80.2002.200

20 gennaio 2003·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,718 parole·~9 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2002.200

Lugano 20 gennaio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 14 dicembre 2002

in materia di:                 IC 01/02

presentato da:

__________ __________,  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che __________ __________, domiciliato a __________ (__________), è limitatamente imponibile nel Canton Ticino quale proprietario di sostanza immobiliare a __________ __________;

                                     -   che, notificandogli la tassazione IC 2001/2002, con decisione del 19 agosto 2002, l'Ufficio di tassazione di __________ commisurava il reddito imponibile in fr. 4'090 in media annua (pari alla differenza fra il valore locativo di fr. 6'000 e la somma delle spese di manutenzione, degli interessi passivi e degli oneri assicurativi) e la sostanza imponibile in fr. 107'588 (pari alla differenza fra il valore di stima ufficiale della casa e la somma della deduzione sociale e dei debiti privati);

                                     -   che, con reclamo del 28 agosto 2002, il contribuente chiedeva la deduzione delle spese di manutenzione effettive anziché di quelle forfetarie, in base alla documentazione relativa alle spese condominiali;

                                     -   che l'autorità di tassazione accoglieva in parte il reclamo, con decisione del 18 novembre 2002, nella quale elevava in particolare le spese di manutenzione da fr. 1'500 a fr. 1'791, con la conseguenza che il reddito imponibile scendeva a fr. 3'791;

                                     -   che la decisione era così motivata:

                                         In base alla documentazione in nostro possesso e ritenuto che le spese di gestione (elettricità, acqua potabile, amministrazione immobile, riscaldamento, ecc.) non possono essere dedotte, la deduzione per le spese di manutenzione effettive è fissata in fr. 1'791.–;

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ chiede che il reddito imponibile sia ridotto a fr. 3'053.80, tenendo conto di tutte le spese di amministrazione, gestione e manutenzione fatte valere, e contesta in particolar modo le argomentazioni dell'Ufficio di tassazione in merito alla mancata deduzione delle spese per l'elettricità, l'acqua potabile e l'amministrazione dell'immobile;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che, secondo l'art. 32 cpv. 2 LIFD, come pure secondo l'art. 31 cpv. 2 LT di identico tenore, il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi d'assicurazione e le altre spese d'amministrazione da parte di terzi;

                                     -   che sono considerate spese di manutenzione quelle che, senza aumentare il valore dell'immobile, ne preservano lo stato, ne conservano l'uso e ne mantengono la redditività (cfr. Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, n. 5 ad art. 32 LIFD, p. 219 s.; Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, p. 649; Bottoli, Lineamenti di diritto tributario ticinese, Lugano 1977, p. 66; CDT n. 262 del 28 agosto 1986 in re R.T.; CDT n. 52 del 22 febbraio 1983 in re A.D.R.);

                                     -   che, in caso di imposizione del valore locativo, vale a dire di immobili utilizzati dal proprietario stesso, viene ammessa, di regola, unicamente la deduzione delle spese che, in caso di locazione, rimangono a carico del proprietario e non possono venire accollate all'inquilino, vale a dire delle spese di manutenzione e di assicurazione, ma non di quelle di gestione e di amministrazione;

                                     -   che la ragione è che il reddito della sostanza del contribuente che abita personalmente la casa di cui è proprietario viene calcolato perlopiù in base a una mera stima: se si consentisse al contribuente che abita la propria casa di dedurre dei costi da un valore locativo commisurato in modo tale da non comprenderli, questi sarebbe ingiustamente avvantaggiato rispetto al proprietario che cede in locazione l'immobile che gli appartiene e che di solito addebita ai propri inquilini le spese di amministrazione e di gestione della casa (CDT n. __________.__________.__________ dell' 8 ottobre 1997 in re J.S.; CDT n. ______________________________.__________ del 6 agosto 2002 in re J.B.);

                                     -   che anche la Circolare della Divisione cantonale delle contribuzioni del 1° dicembre 2001 distingue, nell'ambito della deduzione delle spese effettive tra immobili della sostanza privata concessa in locazione (e quindi imposti sul reddito effettivo) e immobili abitati dal proprietario (e quindi imposti in base al valore locativo): in caso di imposizione del valore locativo, vale a dire di immobili utilizzati dal proprietario stesso, viene ammessa, di regola unicamente la deduzione delle spese che, in caso di locazione, rimangono a carico del proprietario e non possono venire accollate all'inquilino, vale a dire delle spese di manutenzione e di assicurazione, ma non di quelle di gestione e di amministrazione, poiché il valore locativo, corrispondente al 60-70% della pigione che si potrebbe ottenere affittando l'oggetto ad un terzo qualsiasi, corrisponde alla remunerazione netta dovuta per la pura e semplice messa a disposizione dell'immobile e non copre quindi quelle spese accessorie che nascono con il suo uso e che, di regola, vengono accollate in aggiunta e separatamente all'inquilino (cfr. Circolare 7/2001, cifra 5.4);

                                     -   che, in altre parole, la distinzione introdotta dalla citata Circolare della Divisione delle contribuzioni trova la sua ragion d'essere nel fatto che il reddito della sostanza del contribuente che abita personalmente la casa di cui è proprietario viene calcolato perlopiù in base a una mera stima;

                                     -   che, in linea di principio non sono quindi deducibili le spese di gestione (acqua, ascensore, climatizzazione, disinfezione e disinfestazione, fognatura, spazzatura e depurazione, illuminazione e pulizia scale e vani comuni, manutenzione del giardino, riscaldamento e acqua calda, servizio di portineria e di custodia, sgombero neve) e le spese di amministrazione (cfr. Circolare cit., cifra 2.2.3;);

                                     -   che non va poi dimenticato che, mentre nel caso della locazione le spese accessorie sono accollate all'inquilino ed in tal modo cessano di gravare il proprietario, nel caso dell'uso proprio della casa esse sono a carico del proprietario in qualità di inquilino di se stesso: si giustifica pertanto di dedurle dal valore locativo solo se non sono già state considerate mediante una corrispondente riduzione del valore locativo (Känzig, loc. cit., Zwahlen, Die einkommenssteuerrechtliche Behandlung von Liegenschaftskosten [insbesondere im Recht der direkten Bundessteuer], Basilea 1986, p. 104; Funk, Der Begriff der Gewinnungskosten nach schweizerischem Einkommenssteuerrecht, 2a ediz., Coira/Zurigo 1991, p. 164; CDT n. __________.__________.__________ dell'8 ottobre 1997 in re J. S., con ampissimi riferimenti a dottrina e giurisprudenza; CDT n. __________.__________.__________ del 19 settembre 2000 in re R. e R. K.-D.);

                                     -   che, nel caso in esame, il ricorrente contesta anzitutto il mancato riconoscimento in deduzione delle spese per l'elettricità e per l'acqua potabile, argomentando che nelle prime non rientrerebbe la quota privata per il riscaldamento e le seconde si riferirebbero solo ad una fontana situata all'esterno dell'edificio, che viene usata solo per la manutenzione dello stabile;

                                     -   che tuttavia, come detto, la giurisprudenza di questa Camera, seguendo una dottrina autorevole, distingue, in relazione alle spese di gestione, fra il caso in cui una casa è concessa in locazione dal proprietario e quello in cui è invece abitata dal proprietario medesimo;

                                     -   che, dal punto di vista economico, le spese di gestione (in particolare, quelle per la pulizia, l'illuminazione ed il riscaldamento delle parti comuni di uno stabile e quelle per l'acqua potabile e la raccolta dei rifiuti) costituiscono spese per il mantenimento del contribuente e della sua famiglia, che non sono deducibili per legge (art. 33 lett. a LT; cfr. anche art. 34 lett. a LIFD), con la conseguenza che possono essere dedotte dal reddito, eccezionalmente, alla condizione che gravino un contribuente che a sua volta le trasferisce su una o più persone per cui costituiscono costi di mantenimento effettivi: è il caso del proprietario che cede in locazione un immobile e riceve quale corrispettivo la pigione oltre all'indennizzo per i costi accessori, i quali non costituiscono reddito della sostanza per il locatore e possono pertanto essere dedotti dalla pigione, se vi sono compresi (Zwahlen, op. cit., pp. 102-103; Funk, op. cit., p. 153; v. anche Zwahlen, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2a, n. 21 all'art. 32 LIFD, p. 390);

                                     -   che il caso del ricorrente è invece quello di un proprietario che abita la propria casa, con la conseguenza che vi è identità fra la persona che consegue il reddito in natura (valore locativo) e quella fruisce del bene in questione: stando così le cose, si deve tener presente che quei costi che verrebbero traslati sugli inquilini non sono di solito compresi nel calcolo del valore locativo, ragione per cui il contribuente che abita la propria casa non ha il diritto alla deduzione degli stessi;

                                     -   che i costi per l'energia elettrica e l'acqua potabile, chiesti in deduzione dal ricorrente, si riferiscono inequivocabilmente alle parti comuni del condominio in cui ha un appartamento di vacanza e costituiscono altrettanto inequivocabilmente spese di mantenimento personale non deducibili;

                                     -   che, d'altra parte, può essere senz'altro escluso che, se il ricorrente cedesse in locazione il suo appartamento, si accontenterebbe di una pigione di fr. 500.– al mese, comprensiva anche delle spese accessorie in discussione;

                                     -   che considerazioni simili valgono anche in relazione alle spese di amministrazione del condominio: i costi deducibili in quanto causalmente connessi con il conseguimento del reddito della sostanza immobiliare sono infatti solo quelli che servono alla locazione della casa, sicché non ve ne possono essere quando la casa è abitata dallo stesso proprietario, che non deve conseguire alcun reddito (Zwahlen, Die einkommenssteuerrechtliche Behandlung von Liegenschaftskosten, cit., p. 106; Funk, op. cit., p. 165);

                                     -   che le spese per l'amministrazione condominiale non sono evidentemente in alcuna connessione con la locazione dell'appartamento del proprietario, ma servono unicamente alla gestione della proprietà per piani;

                                     -   che ne consegue che il ricorso deve essere integralmente respinto.

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    100.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    180.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il segretario:

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