Incarto n. 80.2002.191
Lugano 20 gennaio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 26 novembre 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. 1.1.
Nella dichiarazione d'imposta IC/IFD 2001-02 __________ e __________ __________ dichiaravano, oltre al reddito del lavoro della moglie di fr. 6'527.- di media annua, il reddito aziendale del marito di fr. 26'317.50. Nella notifica di tassazione dell' 11 febbraio 2002 l'Ufficio di tassazione elevava il reddito aziendale del marito a fr. 38'000.- di media annua, poiché dal raffronto delle entrate e delle uscite del biennio di computo risultava, tenuto conto del fabbisogno per vivere, una disponibilità negativa di oltre fr. 12'000.- all'anno.
1.2.
Con tempestivo reclamo del 14 febbraio 2002 i coniugi __________ contestavano il reddito agricolo esposto loro dall'Ufficio di tassazione, chiedendo che venisse rettificato come a dichiarazione.
Il reclamo veniva respinto con decisione del 18 novembre 2002, nella cui motivazione viene esposto partitamente il calcolo della disponibilità, dal quale emerge una disponibilità nel biennio di fr. 10'092.-, pari a fr. 5'046.- di media annua, senza tener conto del fabbisogno per vivere.
2. Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono nuovamente la riduzione del reddito aziendale come a dichiarazione, producendo un loro calcolo della disponibilità monetaria, comprendente anche il dettaglio del finanziamento della nuova stalla e dell'abitazione.
L'Ufficio di tassazione non si è determinato.
3. Il presente ricorso viene deciso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente causa, che non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.
4. 4.1.
L’art. 130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tali circostanze, essa può tenere conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.
La tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente accertamento dei fatti, a differenza della valutazione cui procede l’autorità fiscale, che si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità).
Anche l’art. 204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili.
4.2.
Dal raffronto delle entrate e delle uscite, allestito dall’Ufficio di tassazione emergeva una carenza di liquidità nel biennio di computo di ca. fr. 24'000.-.
L'autorità fiscale, per una svista, non ha però tenuto conto nel raffronto dei redditi, come ha potuto constatare questo giudice avvalendosi della consulenza dell'ispettore fiscale della Camera, del contributo di fr. 35'000.- erogato dall'Aiuto svizzero ai montanari. Se lo avesse fatto, sarebbe emersa una disponibilità annua eccedente, già tenuto conto del necessario per vivere considerato dall'Ufficio di tassazione in sede di reclamo, di ca. fr.9'000.- all'anno.
4.3.
In simili condizioni il ricorso deve essere integralmente accolto, nel senso che il reddito da attività agricola va definito in fr. 26'587.- di media annua, così come dichiarato dal contribuente e non in fr. 38'000.- come stabilito dall'Ufficio di tassazione.
Visto l'esito del ricorso, al ricorrente va riconosciuto, conformemente all'art. 231 cpv. 5 LT, un importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili per le spese che ha dovuto sopportare per l'allestimento del documento contabile allegato al ricorso.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 18 novembre 2002 è riformata nel senso che il reddito aziendale viene stabilito in fr. 26'587.- di media annua.
§§ Gli atti vengono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
Lo Stato verserà al ricorrente un importo di fr. 300.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il Presidente: Il segretario: