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Ticino Camera di diritto tributario 10.01.2003 80.2002.188

10 gennaio 2003·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·769 parole·~4 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2002.188

Lugano 1o gennaio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 22 novembre 2002

in materia di:                 Revisione sentenza __________.__________.__________

presentato da:

__________ __________, __________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che con istanza del 22 novembre 2002 __________ __________ chiede la revisione della sentenza del 12 novembre 2002 (inc. N. __________.__________.__________);

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che sia in materia di imposta federale diretta sia in materia di imposta cantonale, sono tre i motivi di revisione, a vantaggio del contribuente, di una decisione o sentenza cresciuta in giudicato:

                                         a)     la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

                                         b)     la mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra violazione di princìpi essenziali della procedura;

                                         c)     il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza (art. 232 cpv. 1 LT; art. 147 cpv. 1 LIFD);

                                     -   che entrambe le legislazioni escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD);

                                     -   che nondimeno che gli articoli 234 cpv. 1 LT e 149 cpv. 1 LIFD attribuiscono la competenza decisionale all'Ufficio che ha preso la decisione oggetto della domanda;

                                     -   che pertanto la domanda di revisione deve essere inoltrata all'autorità che ha adottato per ultimo una decisione di merito cresciuta in giudicato e non a eventuali autorità superiori che non sono entrate in materia per motivi formali, per esempio perché il ricorso è stato dichiarato irricevibile in quanto tardivo (cfr. ASA 35 p. 148 ss., in particolare cons. 3, p. 151: STF del 26 aprile 1988 in re E. D; Soldini, L'autorità competente in materia di revisione, in RTT 1988, p. 39);

                                     -   che è infatti principio generale del diritto che una istanza di revisione vada proposta al judex a quo, ossia a quella autorità che ha emanato la decisione della quale si postula la revisione;

                                     -   che ne consegue, nella fattispecie, che la competenza a pronunciarsi nel merito dell'istanza di revisione è del Municipio di __________, che ha deciso per ultimo nel merito, e non della Camera di diritto tributario, che, pur esprimendo abbondanzialmente talune considerazioni di merito, ha dichiarato irricevibile il ricorso contro la decisione su reclamo del Municipio di __________ in materia di imposta comunale, constatandone la tardività (cfr. CDT n. __________.__________.__________);

                                     -   che pertanto lo scritto del 14 dicembre, in quanto interpretabile quale domanda di revisione, va trasmesso alla precedente Autorità, vale a dire al Municipio di __________, perché si pronunci sulla stessa;

                                     -   che comunque il citato scritto contiene anche considerazioni di merito relative sia alla constatazione da parte di questa Camera della tardività del ricorso, sia di merito, idonee quindi in linea di principio, a configurare un ricorso al Tribunale federale;

                                     -   che pertanto al contribuente viene assegnato un termine di dieci giorni per comunicare alla Camera se il suddetto scritto sia da interpretare quale ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale contro la citata sentenza del 12 novembre 2002 in materia di imposta comunale (CDT n. __________.__________.__________);

                                     -   che in caso di risposta affermativa gli atti saranno trasmessi all'Alta Corte federale per competenza;

                                     -   che diversamente essi saranno retrocessi al Municipio di __________ per decisione sulla domanda di revisione.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   L'istanza di revisione è irricevibile.

                                         §      All'istante è preliminarmente assegnato un termine di dieci giorni per comunicare alla Camera se il suddetto scritto sia da interpretare quale ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale contro la citata sentenza del 12 novembre 2002 (__________.__________.__________) in materia di moltiplicatore d'imposta comunale.

                                         §      In caso di risposta negativa o di mancata risposta, gli atti saranno retrocessi al Municipio di __________ perché decida sulla domanda di revisione.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il Presidente:                                                          Il segretario:

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