Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 09.03.2010 (pubblicato) 80.2002.180

9 marzo 2010·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·565 parole·~3 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2002.180

Lugano    

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 13 novembre 2002

in materia di:                 IC/IFD 01/02

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________ rappr. da: __________ __________, __________ __________ __________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 2001-02 i coniugi __________ dichiaravano un reddito aziendale di fr. 29'246.- per il marito, __________, di media annua e di fr. 11'663.- per la moglie, __________.

                                         Nella tassazione, notificata dall’Ufficio di tassazione ai coniugi __________ il 15 aprile 2002, veniva loro esposto un reddito aziendale complessivo di fr. 70'000.-, di cui per fr. 40'000.- della moglie.

                                         1.2.

                                         Con decisione del 14 ottobre 2002 il reclamo presentato dai contribuenti veniva parzialmente accolto: il reddito aziendale della moglie veniva ridotto conformemente al verbale d’audizione dell’11 settembre 2002, in cui si legge che “in relazione al reddito della moglie, per l’attività di __________, si decide in questa sede di rettificare lo stesso in fr. 37'000.-. Invariate le altre poste”.

                                   2.   2.1.

                                         Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________, assistiti dallo Studio fiduciario __________, contestano nuovamente l’ aumento del reddito aziendale della moglie rispetto a quanto dichiarato, argomentando che la ripresa effettuata dall’UT di __________ sarebbe eccessiva.

                                         2.2.

                                         All’udienza del 29 gennaio 2003 si è deciso di affidare l'allestimento di una perizia all'Ispettore fiscale della Camera.

                                         2.3.

                                         Il referto peritale è stato rassegnato il 12 febbraio 2004, concludendo nel senso che il reddito aziendale sarebbe stato chiaramente superiore rispetto a quello esposto dall'Ufficio di tassazione nella decisione su reclamo.

                                         Il giudice ha pertanto avvertito i ricorrenti della possibilità di una reformatio in peius, assegnando loro un termine per presentare osservazioni o avvalersi della facoltà concessa dall'art. 228 cpv. 3 LT.

                                         Il 27 febbraio 2004 il patrocinatore dei ricorrenti ha comunicato di ritirare il ricorso.

                                         2.4.

                                         Il ricorso è così divenuto privo di oggetto e può essere stralciato dai ruoli.

                                         Nondimeno, secondo l'art. 231 cpv. 2 LT, la tassa di giustizia e le spese di procedura davanti alla Camera di diritto tributario sono poste a carico della parte soccombente.

                                         Le spese relative alla verifica, che ha comportato tre giornate di lavoro oltre alle relative spese di trasferta ammontano complessivamente a fr. 1'037.60 [(fr. 300.- x 3] + fr. 137.60). Ad esse vanno aggiunte tassa di giustizia e spese giudiziarie.

                                   3.   Visto quanto precede, il presente ricorso può quindi essere deciso conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, che consente alla Camera di diritto tributario di decidere nella composizione di un Giudice unico cause come la presente, nella misura in cui non pongono questioni di principio e non sono di rilevante importanza.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

                                   2.   Le spese processuali, comprensive delle spese di perizia, della tassa di giustizia e delle spese processuali, in complessivi         fr. 1'200.- sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                          Il segretario:

80.2002.180 — Ticino Camera di diritto tributario 09.03.2010 (pubblicato) 80.2002.180 — Swissrulings