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Ticino Camera di diritto tributario 02.12.2002 80.2002.178

2 dicembre 2002·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,156 parole·~6 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2002.178

Lugano 2 dicembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso dell'11 novembre 2002

in materia di:                 IC/IFD 01/02

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 2001-2002 __________ __________ denunciava un reddito aziendale di fr. 40'525.- di media annua, che l’Autorità fiscale elevava nella notifica di tassazione del 12 agosto 2002 a fr. 80'000.- di media annua. L’Ufficio di tassazione ha infatti aggiunto ai redditi dichiarati i redditi di fonte italiana, per i quali il contribuente ha chiesto il rimborso della trattenuta alla fonte.

                                         1.2.

                                         Con tempestivo reclamo del 27 agosto 2002 __________ __________ contesta la ripresa effettuata dall’Ufficio di tassazione, rilevando che non è assolutamente certo che la richiesta di rimborso presentata all’Autorità italiana possa venire accolta. Precisa inoltre che il rimborso, pari al 30% del fatturato, sarebbe per lui fiscalmente la soluzione di gran lunga più favorevole, ma di non poter accettare di essere imposto due volte.

                                         1.3.

                                         Il reclamo veniva respinto con decisione del 14 ottobre 2002, per i seguenti motivi:

                                         Il contribuente ha presentato reclamo in tempo utile contro la notifica di tassazione del 12 agosto 2002 contestando il reddito aziendale esposto               (fr. 80'000.-) lamentando una doppia imposizione sulle entrate conseguite in Italia.

                                                      Egli è titolare di una ditta individuale con sede a __________ (consulenza, rappresentanza e vendita di materiali e macchinari per lavori stradali). La sua attività, nel corso degli anni di computo 99/2000 si è svolta parzialmente in Italia dove sulle fatture emesse, è stata effettuata una ritenuta di imposte alla fonte. Al riguardo il signor __________ ha chiesto il rimborso, a mente della convenzione italo-svizzera per evitare la doppia imposizione.

                                                      La scrivente autorità è in primo luogo chiamata a definire la sovranità nel prelievo dell'imposta.

                                                      L'articolo 14 della convenzione italo-svizzera per evitare la doppia imposizione assegna allo Stato di residenza l'imponibilità dei redditi conseguiti nell'esercizio di attività indipendenti, ammesso che non vi siano basi fisse quali sedi di direzione, uffici, officine o laboratori nell'altro Stato__________

                                                      Dagli atti non risulta che il contribuente disponga di bassi fisse in Italia ragione per la quale è dato il diritto all'autorità fiscale svizzera al prelievo delle imposte sulla totalità dei redditi conseguiti in Svizzera e in Italia.

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ e __________ __________ chiedono la riforma della decisione su reclamo del 14 ottobre 2002, precisando che le fatture n. 9 e 10 del 1999 e la   n. 2 del 2000, diversamente dalla fatture n. 7, 9 e 10 del 2000, sono state emesse da __________ __________ quale persona fisica e dalla ditta individuale __________ __________ e che pertanto non è certo che la richiesta di rimborso, cui avrebbe interesse, venga accolta. Rileva infine che dal 2001 la ditta ha un impianto stabile in Italia.

                                         L’Ufficio di tassazione propone la reiezione del ricorso.

                                   3.   Nel caso in esame non è in discussione l’ammontare del reddito aziendale in quanto tale, ma unicamente l’inclusione nel reddito aziendale imponibile in Svizzera dei redditi conseguiti in Italia.

                                         3.1.

                                         Secondo l’art. 14 cifra 1 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni, del 9 marzo 1976, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall’esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che detto residente non disponga abitualmente nell’altro Stato contraente di una base fissa per l’esercizio della sua attività. Ove disponga di una tale base fissa, i redditi sono imponibili nell’altro Stato ma limitatamente alla parte attribuibile a detta base fissa.

                                         Secondo l’art. 14 cifra 2 della Convenzione, l’espressione «libera professione» comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo e pedagogico, nonché le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

                                         3.2.

                                         Non v’è dubbio che nel corso del 1999 e del 2000 il contribuente abbia svolto la propria attività indipendente in parte in Italia, senza tuttavia disporre, per sua stessa ammissione, di una base stabile, che avrebbe invece costituito, stando a quanto affermato nel ricorso, soltanto nel corso del 2001.

                                         A giusta ragione l’Autorità fiscale ticinese ha quindi aggiunto questi redditi a quelli conseguiti in Ticino.

                                         Vero è che il ricorrente distingue tra attività svolta come persona fisica e attività svolta come ditta individuale, ma tale distinzione è priva di rilevanza giuridica, poiché determinante, stando al tenore letterale dell’art. 14 cifra 1 della Convenzione, è l’esercizio di un’attività indipendente e non l’esistenza di una ditta individuale.

                                         3.3.

                                         Il ricorrente attira inoltre l’attenzione sul fatto che la domanda di rimborso presentata al fisco italiano non sarebbe ancora stata evasa.

                                         Certo, una decisione a lui sfavorevole non può essere esclusa con matematica certezza, ma anche in questa ipotesi egli deve essere rassicurato.

                                         Infatti, secondo l’art. 26 cifra 1 della Convenzione, quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all’autorità competente dello Stato contraente di cui è residente (…). Il caso dovrà essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta un’imposizione non conforme alla Convenzione.

                                         Secondo le cifre 2 a 4 della citata norma, l’autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l’autorità competente dell’altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione (cifra 2). Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione. Esse potranno altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione (cifra 3).

                                         Una commissione mista, formata di rappresentanti designati dalle stesse autorità competenti, avrà competenza per regolare amichevolmente i casi controversi risultanti dall’ applicazione e dalla interpretazione della Convenzione (cifra 4).

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    280.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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