Incarto n. 80.2002.176
Lugano 2 dicembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 1 novembre 2002
in materia di: tassa di diffida
presentato da:
__________ __________ __________, __________ __________
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che il 16 agosto 2002 l'Ufficio di tassazione di __________ - __________ notificava a __________ __________ una diffida, con relativa tassa di fr. 30.-, contente l'invito a presentare la dichiarazione d'imposta;
- che l' 8 ottobre 2002 l'Ufficio di tassazione respingeva il reclamo con cui il contribuente aveva fatto presente, per il tramite della sorella, di essere studente, di non possedere sostanza immobiliare in Ticino e di trovarsi da maggio in __________ per svolgere un tirocinio d'ingegnere presso __________;
- che il 14 ottobre successivo l'Ufficio di tassazione notificava la tassazione IC 2001-2002, in cui accertava l'inesistenza di reddito e sostanza imponibili in Ticino;
- che con il presente tempestivo ricorso il contribuente ricorre contro la tassa di diffida, chiedendosi se la stessa sia o non sia stata annullata per effetto della tassazione notificatagli il 14 ottobre;
- che con scritto del 12 novembre 2002 l'Ufficio di tassazione propone di annullare il provvedimento;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che nel caso di specie, alla luce delle spiegazioni fornite dal contribuente e della particolarità del caso, nulla osta all'annullamento della tassa di diffida, come proposto anche dall'Ufficio di tassazione,
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza la decisione su reclamo dell' 8 ottobre 2002 e la tassa di diffida del 16 agosto 2002 sono annullate.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: