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Ticino Camera di diritto tributario 19.12.2002 80.2002.175

19 dicembre 2002·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,520 parole·~8 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2002.175

Lugano 19 dicembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 4 novembre 2002

in materia di:                 revisione IC/IFD 98 intermedia, IC/IFD 99/00

presentato da:

__________ __________, __________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         __________ __________, di professione consulente informatico e aziendale, ha lavorato per __________ __________ __________ in qualità di dipendente fino alla fine di settembre del 1998. Dal 1° ottobre ha iniziato un’attività indipendente.

                                         Il 10 luglio 2000 l’Ufficio di tassazione notificava al contribuente la tassazione intermedia IC/IFD per passaggio da un’attività dipendente a una indipendente, a valere dal 1° ottobre 1998, in cui commisurava il reddito aziendale in fr. 120'000.- di media annua e il 17 luglio la tassazione ordinaria IC/IFD 1999-2000, in cui gli esponeva il medesimo reddito aziendale.

                                         1.2.

                                         A seguito del reclamo presentato dal contribuente, l’Ufficio di tassazione lo convocava per un’audizione, nel corso della quale veniva sottoscritto il seguente verbale:

                                                      Viene esaminata la problematica relativa al costo di Fr. 24'000.- sostenuto dal contribuente al momento della cessazione della sua attività dipendente presso la __________ __________ __________.

                                                      Dopo ampia discussione, si decide di comune accordo di considerare tale spesa quale " costo d' avviamento" ammortizzabile in 5 anni.

                                                      Per rendere inoltre la commisurazione del reddito aziendale più conforme alla capacità contributiva del comparente, si giustifica di estendere il periodo di computo fino alla fine del 2000.

                                                      Rivisto quindi il calcolo effettuato dall'Autorità fiscale sulla base anche della documentazione presentata in questa sede, il reddito aziendale netto, riportato a 12 mesi, viene determinato in Fr. 105'600.- (valevole per la tassazione intermedia dal 1.10.1998 e per la tassazione 1999/2000) .

                                                      Tenuto conto di quanto sopra esposto, la sostanza aziendale netta viene rettificata in Fr. 12'835.-.

                                         Conseguentemente a quanto concordato, il 10 dicembre 2001 l’Ufficio di tassazione notificava al contribuente le relative decisioni su reclamo (tassazione intermedia IC/IFD 1997-98 e tassazione ordinaria 1999-2000), nelle quali il reddito aziendale veniva ridotto a fr. 105'600.-.

                                         Entrambe le decisioni passavano incontestate in giudicato.

                                   2.   2.1.

                                         Il 5 agosto 2002 __________ __________, dopo aver ricevuto la decisione 26 luglio 2002 di fissazione dei contributi AVS/AI/IPG per il periodo dal 1° ottobre 1998 al 31 dicembre 1999, presentava all’Ufficio di tassazione di __________ una domanda di revisione, rilevando che l’importo ancora dovuto alla Cassa cantonale di compensazione, che ammonta a fr. 9'047.45, non sarebbe stato considerato nella determinazione del reddito aziendale e che, se venisse incluso nell’attuale periodo contabile, cadrebbe nel periodo di vuoto contributivo.

                                         La domanda veniva respinta con decisione del 28 agosto 2002, poiché il ricorrente non avrebbe invocato nessuno dei motivi che legittimano la revisione secondo l’art. 232 cpv. 1 LT.

                                         2.2.

                                         Il contribuente presentava reclamo contro la suddetta decisione, lamentando nuovamente la mancata considerazione dei contributi AVS/AI/IPG ancora dovuti e la mancata applicazione del Decreto legislativo del 13 novembre 1996 concernente la concessione di ammortamenti accelerati.

                                         Il reclamo veniva respinto con decisione del 4 ottobre 2002, ribadendo che i fatti e le prove invocati non configurano motivo di revisione e che comunque questi aspetti avrebbero potuto essere già fatti valere nella normale procedura di tassazione.

                                   3.   3.1.

                                         Con il presente ricorso, spedito l’8 novembre 2002 il contribuente ripropone la propria domanda di revisione, ribadendo di essere venuto a conoscenza solo qualche tempo dopo la decisione su reclamo in materia di IC/IFD 1997-98 (intermedia) e 1999-2000, che i contributi AVS vengono calcolati in base al reddito aziendale e che avrebbe inoltre potuto beneficiare del decreto legislativo del 13 novembre 1996 sugli ammortamenti accelerati. Ritiene che la mancata informazione da parte dell’Autorità fiscale su questi aspetti configuri una violazione dell’art. 9 Cost. fed. e che comunque l’Autorità di tassazione avrebbe dovuto impegnarsi a rispettare il principio dell’imposizione secondo la realtà economica.

                                         3.2.

                                         L’Ufficio di tassazione si rimette al giudizio di questa Camera sulla tempestività del ricorso e nel merito propone la conferma della propria decisione.

4.Il presente ricorso è pacificamente tempestivo.

La decisione su reclamo è infatti stata ritirata dal contribuente il 9 ottobre 2002. Il termine di ricorso di trenta giorni veniva pertanto a scadere l’8 novembre 2002, giorno in cui è stato effettivamente spedito il ricorso.

                                   5.   5.1.

                                         Sia in materia di imposta federale diretta sia in materia di imposta cantonale, tre sono i motivi di revisione a vantaggio del contribuente di una decisione o sentenza cresciute in giudicato:

                                         a)  la scoperta di fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;

                                         b)  la mancata considerazione, da parte dell'autorità giudicante, di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure un'altra violazione di princìpi essenziali della procedura;

                                         c)   il fatto che un crimine o un delitto abbia influito sulla decisione o sulla sentenza

                                         (art. 232 cpv. 1 LT, art. 147 cpv. 1 LIFD).

                                         Entrambe le legislazioni in esame escludono poi la revisione se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui poteva essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato (art. 232 cpv. 2 LT, art. 147 cpv. 2 LIFD). L’istituto della revisione non è infatti dato per addurre fatti che si sarebbero potuti invocare già nella procedura di reclamo o di ricorso (cfr. in particolare Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 436).

                                         5.2.

                                         Nel caso in esame il contribuente non fa valere nessuno dei motivi per i quali la legge cantonale e la legge federale consentono eccezionalmente di rivedere una decisione. A maggior ragione se si considera che le tassazioni di cui viene chiesta la revisione poggiano su un accordo transattivo intervenuto dopo prolungata discussione.

                                         Non costituisce comunque un “novum” la decisione della Cassa di compensazione AVS/AI relativa ai contributi che il ricorrente avrebbe dovuto versare sul reddito dell'attività indipendente iniziata alla fine del 1998. Si tratta di una normale conseguenza, imposta dalla LAVS e quindi del tutto prevedibile, che avrebbe semmai dovuto indurre l'interessato ad adottare gli opportuni accorgimenti contabili (accantonamenti).

                                   6.   6.1.

                                         In realtà il ricorrente, piuttosto che invocare un motivo di revisione, lamenta una violazione del principio della buona fede da parte dell’Autorità fiscale, che, a suo dire, non lo avrebbe correttamente informato sulle conseguenze cui sarebbe andato incontro per effetto del passaggio dalla tassazione biennale sul passato a quella annuale sul presente.

                                         Anche da questo profilo, la censura, per quanto possa apparire "prima facie" comprensibile, è destituita di fondamento.

                                         In effetti, quando è stato sottoscritto l’accordo, vale a dire il 30 ottobre 2001, il legislatore ticinese non aveva ancora provveduto a modificare la legge tributaria. Non era quindi ancora completamente certo che l’entrata in vigore del cambiamento delle basi temporali dell’imposizione sarebbe stata fissata al 1° gennaio 2003, ultimo termine (salvo deroghe dell’ultima ora) concesso dalla Legge federale sull’armonizzazione fiscale per adeguare il diritto cantonale a quello federale di rango superiore.

                                         Non era pertanto ancora conosciuta nel dettaglio la normativa che sarebbe stata adottata e quindi quali sarebbero state le conseguenze, in casi come quello in esame, sia sul piano della deduzione degli ammortamenti sia su quello della deduzione dei contributi AVS.

                                         Non è quindi ravvisabile, in simili condizioni, un agire scorretto da parte dell'autorità di tassazione.

                                         6.2.

                                         Nulla impediva inoltre al contribuente di riservarsi prima di firmare l’accordo un breve termine di riflessione, così da poterne verificare gli effetti avvalendosi, se del caso, di un consulente fiscale.

                                         Quand'anche si volesse ravvisare, per denegata ipotesi, un agire contrario al principio della buona fede, il ricorrente avrebbe potuto e dovuto censurarlo, non trattandosi di un "novum" in senso tecnico-giuridico, ma semmai di una violazione di un principio procedurale fondamentale, nel termine ordinario di ricorso. Sollevarlo in questa sede urta irrimediabilmente contro il disposto dell'art. 232 cpv. 2 LT per il diritto cantonale e dell'art. 147 cpv. 2 LIFD per il diritto federale.

                                         6.3.

                                         Vi sarebbe da chiedersi, nell'ipotesi di un accoglimento della domanda di revisione, se l'esito ultimo non possa e debba comportare addirittura una "reformatio in pejus" delle tassazioni.

                                         Anche di fronte alla richiesta dell'istante di concentrare la deduzione degli ammortamenti nei primi tre anni, non si potrebbe fare a meno di chiedersi se davvero il rimborso forfetario di               fr. 24'000.-, versato al precedente datore di lavoro per lo scioglimento del contratto di lavoro, una sorta di penale quindi, poteva essere assimilato a un “costo di avviamento”, non denotando alcun legame con la nuova attività.

                                         Sotto questo profilo, sia detto abbondanzialmente, la decisione dell’autorità fiscale appare tutt’altro che ingenerosa.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    200.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    280.–

                                         sono a carico del ricorrente.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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