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Ticino Camera di diritto tributario 02.12.2002 80.2002.171

2 dicembre 2002·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,769 parole·~9 min·5

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2002.171

Lugano 2 dicembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 28 ottobre 2002

in materia di:                 IC/IFD 01/02

presentato da:

__________ __________ __________, __________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che, con decisione del 18 marzo 2002, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava a __________ e __________ __________ __________, domiciliati a __________, la tassazione IC/IFD 2001/2002, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 60'212 per l'IC e in fr. 62'673 per l'IFD;

                                     -   che, in data 19 aprile 2002, il contribuente interponeva reclamo contro la suddetta decisione, chiedendo, da un lato, una tassazione intermedia, per tenere conto del fatto che nel periodo di computo egli aveva dovuto mantenere la moglie e due figli, e, dall'altro, la deduzione di spese professionali non ammesse;

                                     -   che, nel reclamo, il contribuente chiedeva un colloquio "per valutare la possibilità di sottoporre il caso direttamente alla Camera tributaria";

                                     -   che, il 14 maggio 2002, l'Ufficio di tassazione di __________ ed il reclamante sottoscrivevano un verbale del seguente tenore:

                                         Conformemente ai disposti dell'art. 206, cpv. 2, LT e con il consenso delle parti si conviene di trasmettere il reclamo quale ricorso alla Camera di diritto tributario;

                                     -   che l'Ufficio trasmetteva pertanto il reclamo alla Camera di diritto tributario;

                                     -   che, con sentenza del 2 luglio 2002, questa Camera rinviava gli atti all'Ufficio di tassazione, perché emettesse una decisione su reclamo motivata, in quanto la decisione di tassazione impugnata dal reclamante non era «esaustivamente motivata», come richiesto dall'art. 206 cpv. 2 LT;

                                     -   che, con decisione del 23 settembre 2002, l'Ufficio di tassazione ha parzialmente accolto il reclamo, elevando la deduzione per spese di trasporto da fr. 7'920 a fr. 8'976, mentre ha confermato per il resto la decisione precedente, osservando che la legge tributaria, conformemente all'art. 17 LAID, ha soppresso la tassazione intermedia per matrimonio, cosa che impedisce nella fattispecie il riconoscimento delle spese per il mantenimento della ex moglie e dei figli;

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ __________ chiede l'emissione di una tassazione intermedia, per il periodo dal 9 aprile 1999 (data del matrimonio) al 1° maggio 2000 (data della separazione), in modo tale che si possa tenere conto del fatto che nel periodo 1999/2000 egli è stato sposato ed ha avuto figli a carico;

                                     -   che il periodo fiscale comprende due anni civili consecutivi e inizia il primo giorno degli anni dispari (art. 50 cpv. 2 LT; art. 40 cpv. 2 LIFD);

                                     -   che il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del periodo di computo (art. 51 cpv. 1 LT; art. 43 cpv. 1 LIFD) e che il periodo di computo comprende i due anni civili precedenti il periodo fiscale (art. 50 cpv. 2 LT; art. 43 cpv. 1 LIFD);

                                     -   che se subentrano delle modifiche essenziali dopo l'inizio del periodo fiscale si procede a una tassazione intermedia;

                                     -   che i motivi di tassazione intermedia sono previsti in modo esaustivo sia dall'art. 55 LT sia dall'art. 45 LIFD;

                                     -   che tale norme non prevede più, a differenza dell'art. 99 cpv. 1 lett. a LT 1976, ma in sintonia con l'art. 17 LAID (Legge federale sull'armonizzazione fiscale, del 14 dicembre 1990), la tassazione intermedia per matrimonio;

                                     -   che lo stralcio dell'intermedia per matrimonio dalla LT del 1994 in sintonia con quanto previsto dal diritto federale non è frutto di un'omissione o di una svista, ma risponde alla precisa volontà del Legislatore;

                                     -   che il Messaggio del 13 ottobre 1993 afferma testualmente che

                                         "Il contribuente che si sposa durante il biennio rimane quindi, dal profilo fiscale, celibe o nubile fino alla fine del biennio. Diversamente da quanto avviene attualmente nel nostro Cantone (dove il matrimonio è motivo d'intermedia), i contribuenti coniugati saranno quindi anche come tali tassati solo a partire dal biennio fiscale successivo a quello nel corso del quale hanno contratto matrimonio";

                                     -   che tale soluzione è per altro stata voluta dal Legislatore federale e imposta per via della LAID anche al Legislatore cantonale;

                                     -   che essa non riscuote l'unanimità da parte della dottrina, soprattutto della più recente (Triebold, Zwischenveranlagung  und Rechtsgleichheit im schweizerischen Steuerrecht, Basilea, 1993, pp. 70 s., 112 s., 161 s e 170);

                                     -   che tuttavia, per effetto dell'entrata in vigore della LAID, i cantoni non dispongono praticamente più di margini di manovra nel campo delle basi temporali della tassazione, se non nella misura in cui è consentito loro di optare per la tassazione (annuale) sul presente (postnumerando) al posto di quella sul passato (praenumerando);

                                     -   che i Cantoni, fintanto che mantengono la tassazione sul passato, devono adeguarsi alla LAID e sono con ciò tenuti a riprendere i motivi di tassazione intermedia previsti in modo esaustivo dall'art. 17 LAID;

                                     -   che la celebrazione del matrimonio durante il periodo fiscale è quindi del tutto irrilevante;

                                     -   che il matrimonio diviene fiscalmente rilevante soltanto all'inizio del periodo fiscale successivo, a partire dal quale le partite vengono congiunte e imposte con l'aliquota per coniugati (CDT n. ______________________________.__________ del 4 novembre 1999 in re C.; CDT n. __________.__________.__________ dell'8 maggio 2001 in re M.);

                                     -   che, nella fattispecie, ciò che ha reso fiscalmente irrilevante il matrimonio del ricorrente è la circostanza che esso è durato circa un anno, all'interno di un periodo fiscale: poiché infatti sia all'inizio del periodo fiscale 1999/2000 sia all'inizio del successivo periodo 2001/2002 lo stato civile del contribuente era di separato, ai fini fiscali è come se non fosse mai stato sposato;

                                     -   che tale situazione comporta, in particolar modo, l'impossibilità di riconoscere al ricorrente le deduzioni per figli a carico, per tener conto del fatto che durante il matrimonio è nato un figlio e che la ex moglie aveva già una figlia di primo letto;

                                     -   che, per quanto attiene al riconoscimento delle deduzioni per figli a carico, trovano applicazione gli articoli 35 cpv. 2 LIFD e 34 cpv. 3 LT, secondo cui le deduzioni sociali sono stabilite «secondo la situazione all'inizio del periodo fiscale (art. 50 LT e art. 40 LIFD) o all’inizio dell’assoggettamento»;

                                     -   che, per questa ragione, la tassazione del periodo 2001/2002 non può tener conto di eventuali obblighi di mantenimento di figli a carico, non avendo avuto il ricorrente simili oneri al 1° gennaio 2001;

                                     -   che, con il principio del giorno determinante, la legislazione tributaria prevede una schematizzazione finalizzata alla semplificazione dell'applicazione del diritto (Bosshard/Bosshard/Lüdin, Sozialabzüge und Steuertarife im schweizerischen Steuerrecht, Zurigo 2000, p. 109; Locher, Kommentar zum DBG, vol. I, Therwil/Basilea 2001, art. 35 LIFD, n. 69, p. 885);

                                     -   che tale principio presuppone una considerazione complessiva, la quale accetta il fatto che nel caso singolo può essere avvantaggiato o svantaggiato un contribuente;

                                     -   che, tuttavia, se non è possibile conseguire un'imposizione assolutamente corretta secondo il principio di capacità contributiva, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale è sufficiente che una disciplina legale non comporti ingiustizie in generale (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p. 111, con riferimento a DTF 120 Ia 337);

                                     -   che, nel caso del principio in discussione, una simile discriminazione generale di una certa categoria di contribuenti non si produce, per il fatto che una deduzione sociale vantaggiosa viene concessa a tutti i contribuenti anche se la modifica nella situazione personale si è verificata solo per breve tempo (Bosshard/Bosshard/Lüdin, loc. cit.);

                                     -   che tali considerazioni spingono la dottrina a considerare il principio del giorno determinante come un principio assoluto, che non può essere modificato in un singolo caso a favore di un contribuente (Bosshard/Bosshard/Lüdin, op. cit., p. 112);

                                     -   che anche questa Camera ha avuto modo di decidere che la particolarità per cui, a seconda dell'anno di nascita del figlio, se pari o se dispari, il numero delle deduzioni per figli passa da dodici periodi fiscali a tredici, non costituisce una disparità di trattamento incostituzionale, a vantaggio dei figli nati in anni pari che protraggono i loro studi oltre il 24° anno di età (CDT n. __________.__________.__________ del 24 luglio 1998 in re M.L.);

                                     -   che, in una sentenza ancora più recente, questa Camera ha applicato la stessa regola a dei genitori che lamentavano di avere perso il diritto alle deduzioni per figli, a causa della intervenuta cessazione degli studi, ed ha considerato irrilevante la circostanza che tuttavia fra i redditi dichiarati nel periodo fiscale rientrassero gli assegni familiari percepiti durante il periodo di computo: ciò dipende semplicemente dal fatto che il periodo di computo è rappresentato dai due anni che precedono il periodo fiscale, mentre la situazione personale del contribuente viene rilevata all'inizio del periodo fiscale stesso (CDT n. 80.2002.00150 del 24 settembre 2002 in re G.);

                                     -   che considerazioni simili possono essere estese alla fattispecie del ricorrente: né il 1° gennaio 1999 né il 1° gennaio 2001 egli aveva figli a carico, anche se per circa un anno fra tali due date ha avuto in casa i figli dell'allora moglie;

                                     -   che, a quest'ultimo proposito, è peraltro lecito porsi qualche interrogativo in merito agli effetti che avrebbe avuto, sul calcolo dell'imposta del ricorrente, l'eventuale considerazione della situazione economica in cui egli si è venuto a trovare nell'anno in cui è stato sposato: la concessione della deduzione per figli a carico presuppone infatti che sia chiesta "per ogni figlio minorenne… al cui sostentamento il contribuente provvede";

                                     -   che, infatti, almeno uno dei minori per i quali il ricorrente fa valere la detrazione, cioè la piccola __________, non solo è dubbio che rientri nella nozione di "figlio", dal momento che è chiaramente figlia solo della ex moglie, ma non sottostava neppure al sostentamento del ricorrente, beneficiando di un contributo alimentare del padre naturale;

                                     -   che, dunque, se anche vi fossero state le premesse per una considerazione della situazione familiare presentatasi nell'anno fra l'aprile del 1999 e l'aprile del 2000, è assai probabile che il vantaggio nel calcolo dell'imposta non raggiungerebbe la misura auspicata dal ricorrente;

                                     -   che il ricorso appare pertanto privo di fondamento, ma questa Camera rinuncia tuttavia eccezionalmente, in considerazione della particolare situazione economica del ricorrente, a porre a suo carico la tassa di giustizia e le spese processuali.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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