Incarto n. 80.2002.00160
Lugano 18 febbraio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 9 ottobre 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ __________, __________ __________ __________, rappr. da: __________. __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
1. Nella dichiarazione d’imposta IC/IFD __________ __________ dichiarava un valore locativo della propria abitazione di fr. 17'599.-, che l’Ufficio di tassazione rettificava in sede di tassazione in fr. 21'155.- (cfr. notifica della tassazione del 9 settembre 2002).
2. __________ __________ presentava reclamo in tempo utile contro la suddetta notifica, chiedendo la riduzione del valore locativo a fr. 17'599.-, come a dichiarazione, spiegando che nel valore di stima ufficiale del fabbricato di fr. 483'500.- è compreso anche il valore del terreno sottostante, pari a fr. 159’300.-.
L’Ufficio di tassazione respingeva il reclamo con decisione del 9 settembre 2002, argomentando che l'autorità di stima nel censire i fabbricati non tengono conto del sedime su cui sorgono.
3. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________, assistita __________. __________ __________, ribadisce la richiesta di stabilire il valore locativo in fr. 17'599.-. Argomenta che dal verbale di stima risulta chiaramente che il valore del sedime sottostante è stato aggiunto a quello del fabbricato.
4. In occasione dell'udienza il patrocinatore della ricorrente ha avuto modo di ribadire come le istruzioni della Divisione delle contribuzioni siano fuorvianti, laddove spiegano che il coefficiente per il calcolo del valore locativo è "da applicare al valore di stima dei fabbricati; terreno escluso".
Dopo prolungata discussione, in cui è stato spiegato come le istruzioni siano sempre state intese nel senso che nella determinazione del valore locativo va escluso il terreno circostante, dal momento che quello sottostante la costruzione nemmeno è censito, ma è semplicemente incluso nel valore del fabbricato, il patrocinatore della ricorrente ha dichiarato di ritirare il ricorso.
Gli va comunque dato atto d'aver sollevato un problema che sarà affrontato nell'ambito della nuova determinazione generale delle stime immobiliari di tutto il Cantone. In questo contesto sarà compito delle rispettive autorità, quella di estimo e quella fiscale, adottare adeguate soluzioni, che tengano conto che il valore del terreno sottostante è diverso dal valore del fabbricato in senso stretto, ma che nel contempo non ignorino che il valore del terreno (che dipende anche dalla sua posizione e dalla sua configurazione) incide sul valore commerciale dell'abitazione a parità di valore del fabbricato.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: