Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 12.11.2002 80.2002.159

12 novembre 2002·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·3,910 parole·~20 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2002.00159

Lugano 12 novembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 8 ottobre 2002

in materia di:                 IC/IFD 1998 int.

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________,  rappr. da: avv. Clemente __________ __________ __________, 

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         L' 8 settembre 1997 l'Ufficio di tassazione di Locarno notificava ai coniugi __________ e __________ __________ la tassazione IC/IFD 1997-98, esponendo loro un reddito del lavoro di fr. 102'067.- di media annua (fr. 93'202.- del marito e fr. 8'865.- della moglie). La tassazione passava incontestata in giudicato.

                                         1.2.

                                         A oltre quattro anni di distanza, il 14 gennaio 2002 l'Ufficio di tassazione notificava loro una tassazione intermedia per inizio dell'attività della moglie a valere dal 1° gennaio al 31 dicembre 1998, in cui il reddito da attività dipendente della moglie passava da fr. 8'865.- di media annua a fr. 25'571.-.

                                         1.3.

                                         I coniugi __________ presentavano reclamo in tempo utile , contestando sostanzialmente l'allestimento della tassazione intermedia.

                                         L'Ufficio di tassazione, con decisione del 9 settembre 2002, ammetteva parzialmente il reclamo, rettificando le deduzioni per contributi versati nella previdenza professionale vincolata e per spese professionali. Rilevava inoltre che dal 1° gennaio 1998 __________ __________ era passata da un'attività soltanto accessoria a una principale.

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________, assistiti __________ __________, chiedono l'annullamento della tassazione intermedia. Lamentano la violazione del principio dell'affidamento e le conseguenti ripercussioni sul budget familiare. Contestano inoltre che vi sia stato un mutamento di professione, rilevando che invece ci si trova in presenza soltanto di un'oscillazione di salario dovuta al tipo di lavoro a ore svolto sin dal 1995.

                                   3.   3.1.

                                         Di regola il reddito imponibile è calcolato in base al reddito medio del biennio civile precedente il periodo fiscale (artt. 43 cpv. 1 LIFD, 52 cpvv. 1 e 2 LT).

                                         All'inizio dell'assoggettamento il reddito è tuttavia determinato:

                                         a)  per il periodo fiscale in corso:

                                              •   per l'imposta federale diretta, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento alla fine del periodo fiscale, calcolato su dodici mesi (art. 44 cpv. 1 lett. a LIFD);

                                              •   per l'imposta cantonale, in base al reddito conseguito dall'inizio dell'assoggettamento e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (art. 53 cpv. 1 lett. a LT 1994).

                                         b)  per il periodo fiscale successivo, in base al reddito conseguito nel periodo di computo e durante almeno un anno, calcolato su dodici mesi (artt. 44 cpv. 1 lett. b LIFD, 53 cpv. 1 lett. b LT).

                                         La base di calcolo temporale applicabile ai casi di inizio dell'assoggettamento vale anche per i casi di tassazione intermedia (artt. 46 cpv. 3 LIFD, 56 cpv. 3 LT), limitatamente però agli elementi di reddito e di sostanza colpiti dalla modifica (artt. 46 cpv. 2 LIFD, 56 cpv. 2 LT).

                                         3.2.

                                         La tassazione biennale praenumerando, cioè fondata sui redditi del passato, si regge sulla presunzione che i redditi percepiti nel periodo fiscale corrispondano essenzialmente al reddito medio del periodo di computo biennale che precede (ASA 38 p. 385). Proprio per questa ragione, la legge stabilisce che, in presenza di ben precisi presupposti, ci si discosta da tale presunzione e si impone il reddito effettivamente conseguito nel corso del periodo fiscale (Agner/Jung/Steinmann, Kommentar zum Gesetz über die direkte Bundessteuer, Zurigo 1995, p. 164; Reich, Zeitliche Bemessung, in: Höhn/Athanas [a cura di], Das neue Bundesrecht über die direkten Steuern – Direkte Bundessteuer und Steuerharmonisierung, Berna/Stoccarda/Vienna 1993, p. 323 s.; Triebold, Zwischenveranlagung und Rechtsgleicheit in den harmonisierten Bundessteuererlassen, in ASA 64 p. 278).

                                         Si procede dunque ad una tassazione intermedia solo in presenza di uno dei presupposti seguenti:

                                         a)  divorzio o separazione duratura, legale o di fatto, dei coniugi;

                                         b)  mutamento duraturo e essenziale delle basi dell'attività lucrativa in seguito a assunzione o cessazione della stessa o a  cambiamento di professione;

                                         c)   devoluzione per causa di morte

                                         (artt. 45 LIFD, 55 LT).

                                         Per la sola imposta cantonale sul reddito, inoltre, si intraprende una tassazione intermedia in caso di modifica delle basi determinanti per l'imposizione nei rapporti intercantonali o internazionali (art. 55 lett. e LT).

                                   4.   4.1.

                                         In generale, una tassazione intermedia è da eseguire una volta sola all'entrata nella vita lavorativa e al momento della cessazione dell'attività lucrativa a causa dell'età o di malattia (DTF 109 Ib 10; ASA 53, 188; RTT 1988, 27). "Si può evidentemente immaginare che un contribuente muti professione diverse volte; è legittima però una tassazione intermedia solo quando si ha a che fare con un cambiamento radicale dell'attività (come per esempio il passaggio da un'attività dipendente ad un'attività indipendente e viceversa; STF 101 Ib 403 consid. 2b; Känzig, Wehrsteuer, 2. ediz., n. 26 ad art. 42 DIFD con citazioni) oppure quando, nel caso di mutamento profondo dell'attività, subentra una variazione sostanziale particolarmente incisiva e durevole del reddito (STF 101 Ib 403 consid. 2b; cfr. anche ASA 53, 190/191 consid. 3b)" (cfr. RTT 1980, p. 27).

                                         In breve, il Tribunale federale ha più volte affermato il principio che una tassazione intermedia per inizio o cessazione dell'attività lucrativa, come pure per mutamento di professione, presuppone un cambiamento profondo della situazione professionale complessiva, tale che non si giustificherebbe più il mantenimento della tassazione ordinaria (CDT n. 205 del 28 settembre 1993).

                                         4.2.

                                         La giurisprudenza si è già confrontata con la questione se l'inizio o la cessazione di un'attività accessoria ponga in essere un profondo cambiamento della situazione professionale complessiva. A partire dalla sentenza 7 dicembre 1984 (cfr. DTF 101 Ib 313; ASA 54, 48; RTT 1988, 25; StE 1985 B 63.13 Nr. 6; StR 40, 399), il Tribunale federale ha risolto chiaramente la questione, consentendo anche di accantonare dei dubbi che potevano sorgere dalla lettura di una sentenza del 1975 (cfr. DTF 101 Ib 398).

                                         4.2.1.

                                         Quest'ultima decisione dell'Alta Corte aveva infatti affermato, in palese contrasto con i princìpi sempre enunciati (v. supra, consid. 4.1.), che, in presenza di una variazione quantitativa del reddito, superiore ad una certa proporzione, si giustificano tassazioni intermedie anche per l'inizio o la cessazione di attività accessorie.

                                         4.2.2.

                                         La sentenza del 1984 ha pertanto espressamente dichiarato che la giurisprudenza stabilita con la decisione precedente doveva essere modificata. Il Tribunale federale ha allora indicato che, per decidere se l'inizio o la cessazione di una o più attività accessorie costituisca un motivo di intermedia, non bisogna prendere in considerazione la singola fonte di reddito, bensì la situazione professionale del contribuente ed i redditi che ne scaturiscono nella loro globalità. L'art. 21 DIFD (corrispondente agli attuali artt. 16-23) propone infatti una nozione di reddito che si fonda sulla teoria dell'incremento globale del patrimonio netto, con computo sul passato ("Vergangenheitsbemessung"); non si giustifica pertanto di scomporre il reddito del contribuente in base alle sue diverse fonti e di concludere che l'aggiunta o la scomparsa di una singola fonte di reddito può giustificare una tassazione intermedia.

                                         4.2.3.

                                         Si deve dunque negare che l'inizio di un'attività accessoria sia costitutivo di una profonda modificazione della complessiva situazione professionale del contribuente, così come richiede la menzionata giurisprudenza. Tale conclusione, affermata nella citata sentenza del 1984 (in relazione al caso di un ristoratore che aveva acquistato un secondo ristorante), è stata successivamente confermata dallo stesso Tribunale federale, in varie altre occasioni (cfr., p. es., STF del 22 novembre 1985 in StE 1986 B 63.13 Nr. 8; STF del 10 dicembre 1985 in StR 41, 343) e recepita, sul piano cantonale, anche da questa Camera (cfr. CDT n. 337 del 31 dicembre 1991 in re A.G.; n. 155 del 28 luglio 1993 in re B.P., in RDAT II‑1993 n. 23t; n. __________ del 22 marzo 1995 in re A. e L. S.; n. __________ del 28 agosto 1995 in re R. e L. P.).

                                         4.3.

                                         Il Tribunale federale ha d'altronde escluso che il passaggio da un'attività lucrativa a tempo pieno a un'attività a tempo parziale e viceversa costituisca motivo di intermedia (ASA 53 p. 188).

                                         4.4.

                                         Dai princìpi giurisprudenziali enunciati, dovrebbe discendere chiaramente la conclusione che, finché una persona che ha un'attività principale non la abbandona del tutto, in particolare con il pensionamento, non ha diritto ad una tassazione intermedia per cessazione dell'attività lucrativa. Basterebbe persino che un contribuente che passa al beneficio della pensione continui nondimeno ad esercitare una limitata attività, sia pure per qualche ora al mese, ad escludere per definizione che vi sia stata cessazione dell'attività lucrativa. Vi sono tuttavia decisioni di autorità cantonali che, anche in sede di applicazione della legislazione concernente l'imposta federale diretta, hanno tenuto conto delle iniquità cui si perviene con una rigorosa osservanza dei suddetti princìpi, ed hanno introdotto dei temperamenti ispirati al rispetto del principio di capacità contributiva.

                                         4.4.1.

                                         Merita di essere menzionata, dapprima, una decisione della commissione di ricorso in materia di imposta federale diretta di Zurigo (StE 1987 B 63.13 n. 9). Una giornalista aveva ridotto la propria attività, in seguito alla maternità, con conseguente riduzione del reddito da fr. 47'237.– a fr. 10'496.– all'anno. L'autorità fiscale aveva negato la tassazione intermedia, trattandosi a suo avviso di una mera riduzione dell'attività lucrativa. Secondo l'autorità di ricorso, tuttavia, il fatto che il Tribunale federale non conceda un'intermedia per la semplice riduzione dell'attività dal tempo pieno al tempo parziale non significa che si richieda la cessazione di ogni attività indirizzata al conseguimento di reddito. Una profonda modifica strutturale dell'intera situazione professionale, ai sensi della giurisprudenza del Tribunale federale, può esservi per contro anche se l'attività lucrativa principale viene cessata ed al suo posto subentra un'attività accessoria subordinata per tempo e intensità del lavoro. Una simile conclusione si imporrebbe, secondo la commissione di ricorso __________, anche per il fatto in sé che la cessazione di un'attività accessoria non giustifica una tassazione intermedia.

                                         Nel caso in questione, alla ricorrente era perciò stata concessa l'intermedia, ritenendo cessata l'attività principale, nonostante l'inizio di un'attività sporadica di carattere accessorio.

                                         4.4.2.

                                         Considerazioni simili si ritrovano in una sentenza del 1987 della commissione di ricorso fiscale del Cantone Basilea Campagna (StE 1987 B 63.13 n. 13). Un anziano impiegato aveva cessato l'attività prima di raggiungere l'età per beneficiare della rendita AVS, rimanendo tuttavia consulente della stessa ditta a tempo parziale (4 giorni al mese). Anche in questo caso l'autorità fiscale aveva negato l'intermedia, ritenendo trattarsi di una mera riduzione dell'attività. L'autorità di ricorso ha invece concesso l'intermedia, rilevando che la ratio legis dell'art. 96 DIFD (corrispondente all'attuale art. 45 LIFD) non sembra opporvisi. A suo avviso, infatti, se ci si attenesse alla prassi restrittiva secondo cui solo la completa cessazione dell'attività lucrativa comporta la tassazione intermedia, ne discenderebbe un ingiustificato svantaggio fiscale per tutti coloro che nonostante il pensionamento esercitano ancora un'attività lavorativa di trascurabile importanza. Ad ulteriore supporto della sua decisione la commissione di ricorso basilese invoca una considerazione contenuta in una sentenza del Tribunale federale, secondo cui si deve ammettere in linea di principio che vi sia un motivo di intermedia in tutti i casi in cui, qualora l'autorità fiscale consentisse di adeguare la tassazione solo nel periodo di computo successivo, si verificherebbe una situazione particolarmente dura (DTF 109 Ib 11).

                                         4.4.3.

                                         Alle stesse preoccupazioni è chiaramente ispirata la prassi vigente nel Canton Vaud. In una sentenza del tribunale amministrativo del 1992 (RF 49/1994 p. 597) si ricorda infatti la giurisprudenza del Tribunale federale secondo la quale il passaggio da attività a tempo pieno ad attività a tempo parziale non costituisce motivo di intermedia. Poi, però, si menzionano le istruzioni sulla compilazione della dichiarazione fiscale, dalle quali risulta che si considera attività accessoria l'attività dipendente esercitata in modo regolare a meno del 30% dell'orario di lavoro normale. Da tale premessa si fa discendere la conclusione che si deve emettere una tassazione intermedia per cessazione dell'attività lucrativa allorché un contribuente che esercita attività dipendente diminuisce definitivamente di oltre il 70% la propria percentuale di attività.

                                         4.5.

                                         Come si vede, è abbastanza diffusa la preoccupazione di sottrarsi alle rigorose conseguenze dell'interpretazione dei presupposti della tassazione intermedia, che derivano dalla giurisprudenza del Tribunale federale. È evidente, infatti, che se ci si fonda sul presupposto che il passaggio dall'attività a tempo pieno all'attività a tempo parziale non giustifica una tassazione intermedia, allora basterà la minima attività residua ad escludere l'intermedia. Per eludere quest'ultima conseguenza, si deve allora immaginare un'attività a tempo parziale che non sia nel contempo un'attività principale, ma che rientri invece nella nozione di attività accessoria. Il problema è che un'attività accessoria esiste solo a dipendenza di un'altra attività principale, rispetto alla quale è appunto accessoria. Non esiste cioè per definizione un'attività accessoria se non ve n'è una principale.

                                         Ora, se si esaminano però i casi in cui sorge il problema della tassazione intermedia per cessazione di un'attività principale, accompagnata dall'inizio di un'attività «accessoria», si nota che si tratta essenzialmente di due ipotesi: quella della persona, perlopiù donna, che abbandona il lavoro per occuparsi della famiglia e che si riserva qualche ora per un'attività extradomestica, e quella dell'anziano che mantiene un'attività minima nonostante il pensionamento. È difficile immaginare che un'altra persona possa decidere di rinunciare all'attività lucrativa, a meno che non venga licenziata, nel qual caso tuttavia subentrerà l'indennità di disoccupazione. Ebbene, nelle due ipotesi in esame, vi è una vera e propria rinuncia all'attività lucrativa principale fino ad allora esercitata: nel primo caso, per dedicarsi ad un'altra attività, non considerata lucrativa ai fini fiscali; nel secondo, per ritirarsi a riposo.

                                         4.6.

                                         Si può allora affermare che, quando una persona cessa l'attività principale esercitata (a tempo pieno o parziale) e dedica solo qualche ora ad un'attività lucrativa, dalla quale trae un reddito trascurabile rispetto al fabbisogno per il proprio sostentamento, si ha cessazione dell'attività lucrativa accompagnata da inizio di un'attività “accessoria”.

                                         Non basta, naturalmente, che un contribuente riduca l'attività dal tempo pieno al tempo parziale (p. es., un funzionario statale riduce l'attività dal 100% al 50% o anche al 40%), ma si richiede che l'attività lucrativa residua abbia dimensioni tali da apparire subordinata rispetto all'attività (non lucrativa) svolta per la famiglia o all'inattività della persona a riposo.

                                         Tale conclusione discende dalla giurisprudenza del Tribunale federale, esposta in precedenza, la quale prevede che si emetta una tassazione intermedia quando cessa l'attività principale (cioè non accessoria) del contribuente.

                                         4.7.

                                         Questa Camera, nel solco della giurisprudenza appena citata, ha così concesso la tassazione intermedia a una signora che, dopo il matrimonio, aveva cessato la propria attività lucrativa principale e ne aveva intrapresa una che comportava un lavoro di tre ore settimanali, con una retribuzione nettamente inferiore a quella precedentemente percepita (CDT n. __________ del 26 novembre 1996, in RDAT I-1997 n. 16t).

                                         Sempre in questo solco, la Camera ha stabilito che l'inizio di una attività lucrativa irregolare, di portata chiaramente trascurabile, da parte di una donna da poco divorziata, con figli piccoli a carico, non costituisce presupposto per una tassazione intermedia per inizio dell'attività lucrativa, poiché la sua situazione appare sostanzialmente analoga a quella di una persona che cessa l'attività lucrativa ma mantiene una piccola attività impropriamente definita "accessoria" (CDT n. __________ del 26 settembre 2001 in re R. F.).

                                   5.   5.1.

                                         La ricorrente ha iniziato a lavorare per la pasticceria __________ di __________ il 1° novembre 1994, conseguendo fino alla fine di dicembre di quell'anno un reddito di fr. 1'535, nel 1995 di fr. 7'890, nel 1996 di fr. 9'840 e nel 1997 di fr. 7'071.

                                         Dal 1° novembre 1997 ha cominciato a lavorare come venditrice per __________ __________ __________ con un salario di fr. 4'845 nel 1997 (novembre - dicembre) e di fr. 25'571 nel 1998 (cui si deve aggiungere un importo di fr. 197.- conseguito presso i magazzini __________). Nel 1999 la ricorrente, sempre presso __________ __________ __________, ha conseguito un reddito di fr. 34'770 e nel 2000 di fr. 28'512.

                                         Alla luce di questi semplici dati di fatto, la decisione dell'Ufficio di tassazione, censurata dai ricorrenti, appare perfettamente conforme alla giurisprudenza sopra citata (cfr. in particolare consid. 4.7.). A giusta ragione l'Ufficio di tassazione non ha ravvisato nell'attività svolta già a partire dal novembre del 1994 un vero e proprio inizio di attività. L'entità della stessa, desumibile dalla modica retribuzione conseguita, non costituisce ancora un vero e proprio inizio d'attività, ma rientra ancora nel novero delle attività impropriamente definite accessorie. Dal 1° novembre 1997, con il passaggio alle dipendenze dalla __________ __________ __________, si è invece verificato un salto di qualità e il passaggio da un'attività impropriamente definita accessoria o occasionale a una vera e propria regolare attività lucrativa salariata. Lo si deduce , al di là di ogni ragionevole dubbio, dall'entità del salario conseguito, che è passato da poche centinaia di franchi al mese a oltre duemila franchi. E ciò non può essere confuso con una mera oscillazione di reddito, dal momento che qualitativamente vi è stato il passaggio da un'attività trascurabile, che sarebbe stato improprio qualificare come inizio d'attività, con un'attività vera e propria di un'entità certamente superiore a quella di una semplice attività occasionale o "accessoria".

                                         Decidendo di allestire una tassazione intermedia a decorrere dal 1° gennaio 1998 l'Ufficio di tassazione non ha quindi travalicato il proprio potere d'apprezzamento, ma anzi ha deciso in linea con la giurisprudenza di questa Camera.

                                         5.2.

                                         Quanto all'ulteriore requisito della durevolezza, si procede ad una tassazione intermedia solo quando le modifiche si mantengono per almeno due anni. Ciò comporta necessariamente una previsione, tanto è vero che la stessa Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) stabilisce che in casi di dubbio si deve procedere ad una tassazione provvisoria (cfr. AFC, Istruzioni sull'applicazione degli articoli 42 e 96 [tassazione intermedia] del decreto concernente l'imposta federale diretta [DIFD], edizione 1985, p. 7).

                                         Nel presente caso, l'attività svolta dalla ricorrente è continuata quanto meno fino alla fine del 2000, con uno stipendio addirittura superiore a quello iniziale.

                                   6.   I ricorrenti censurano la decisione dell'Ufficio di tassazione, lamentando una supposta violazione del principio dell'affidamento.

                                         6.1.

                                         Il principio della buona fede (Treu und Glauben) vieta alle autorità un comportamento contraddittorio e garantisce ai cittadini la protezione della giustificata fiducia, é garantito dall'art. 9 Cost. ed ha carattere costituzionale. Deriva tra l'altro da questo principio che le informazioni ed assicurazioni inesatte o contrarie al diritto date da un organo dell'amministrazione, vincolano, sotto determinate condizioni, l'autorità. La realizzazione di questo effetto dipende specialmente dalla questione di sapere se il cittadino, osservando la diligenza richiesta dalle circostanze, avrebbe potuto riconoscere l'inesattezza dell'informazione nonché l'incompetenza dell'autorità (ASA 60 p. 56, 55 p. 391; DTF 117 Ia pag. 297.).

                                         Secondo la dottrina e la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea rilasciata dall'autorità amministrativa è vincolante, se:

                                         a)     l'informazione è stata data senza riserve per un determinato caso unico, in base ad una completa ed esatta esposizione della fattispecie;

                                         b)     l'autorità in questione era competente a rilasciarla o si poteva comunque ritenere in buona fede che lo fosse;

                                         c)     il cittadino che vi ha fatto affidamento non poteva riconoscerne immediatamente l'inesattezza;

                                         d)     il cittadino ha preso, confidando nell'esattezza dell'informazione, delle disposizioni che non possono più essere revocate senza pregiudizio;

                                         e)     l'ordinamento legale non è mutato nel frattempo

                                         (DTF 113 V 87, 108 Ib 385, 106 V 72, 105 V 157, 160, 164, 99 Ib 101; Baur, Auskünfte und Zusagen der Steuerbehörden an Private im schweizerischen Steuerrecht, tesi, Zurigo 1979, p. 216 ss.; Imboden/Rhinow, Verwaltungsrechtssprechung, I, num. 75 B III 3; Soldini, Il principio della buona fede nel diritto delle assicurazioni sociali, in: Evoluzione del diritto delle assicurazioni sociali - Miscellanea per il 75° anniversario del Tribunale federale delle assicurazioni, Berna 1992, p. 103, nota 4; Blumenstein/ Locher, System des Steuerrechts, Zurigo 1992, p. 22).

                                         6.2.

                                         Non solo nel caso in esame non risultano pacificamente date le condizioni per cui l'allestimento della tassazione intermedia sarebbe inibito da una supposta violazione del principio della buona fede, che tutela l'affidamento del cittadino nel comportamento dell'amministrazione, ma addirittura non si vede come l'autorità fiscale avrebbe potuto agire diversamente.

                                         L'esistenza di un motivo di tassazione intermedia per inizio dell'attività, che dipende proprio per sua natura dall'adempimento di una condizione qualitativa e di una temporale (la durevolezza), non può che emergere quando l'autorità fiscale ha conoscenza dei relativi dati. Orbene, per sapere se un'attività iniziata verso la fine del 1997 o all'inizio del 1998 è durevole, occorre attendere i dati relativi agli anni di computo 1999 e 2000, che vengono a conoscenza del fisco solo con la presentazione della dichiarazione d'imposta 2001-2002.

                                         L'asserito ritardo lamentato dai ricorrenti come lesivo del principio dell'affidamento è invero aspetto fisiologico dell'istituto della tassazione intermedia, al quale verrà ovviato solo con il mutamento della legge che entrerà in vigore dal 1° gennaio del prossimo anno.

                                         Non si può quindi rimproverare nel caso concreto all'autorità di tassazione di aver sorpreso i contribuenti con atteggiamento inaffidabile, diverso da quello tenuto in casi analoghi.

                                   7.   A titolo abbondanziale, si segnala ai ricorrenti, nell'eventualità di una cessazione dell'attività lucrativa di uno dei coniugi, che dal 1° gennaio 2003 si avrà il passaggio dalla tassazione praenumerando o sul passato alla tassazione postnumerando o sul presente, con la conseguenza che, nel periodo toccato dal passaggio da un sistema all'altro di tassazione si verifica un cosiddetto "vuoto di tassazione": i redditi ordinari realizzati nei due anni che immediatamente precedono il primo anno di tassazione (2001 e 2002) secondo il metodo annuale postnumerando non sono considerati e, analogamente, in questi medesimi due anni, non sono nemmeno fiscalmente riconosciuti le deduzioni e i costi ordinari.

                                         Per evitare che, in questa fase di transizione, il contribuente sia avvantaggiato o penalizzato per il solo fatto che cambiano le basi temporali alle quali si riferisce l’imposta ordinaria, la legge tributaria (art. 321a - 321i LT 2003) prevede una disciplina particolare che, in sostanza, stabilisce di assoggettare, ad un’imposta annua intera, i redditi straordinari degli anni 2001 e/o 2002 e di riconoscere le spese straordinarie sostenute dal contribuente in questi due medesimi anni.

                                         Il Legislatore ha in particolare previsto un'eccezione al requisito temporale per poter beneficiare di una tassazione intermedia: secondo la giurisprudenza, il presupposto "qualitativo" della tassazione intermedia deve perdurare per almeno 24 mesi.Con l'art. 321i LT 2003, il Gran Consiglio ha esteso – limitatamente al periodo transitorio del "vuoto di tassazione" (cioè gli anni 2001 e 2002) – la possibilità di applicare la tassazione intermedia ai casi di cessazione dell'attività lavorativa anche quando la durata della cessazione dell’attività è inferiore ai 24 mesi, ma è di almeno 6 mesi negli anni 2001 e 2002. Tale eccezione è stata voluta per evitare che chi si trova in questa situazione sia eccessivamente penalizzato dal cambiamento del sistema di tassazione, poiché, difettando del requisito temporale (durata di 24 mesi), non potrebbe normalmente beneficiare della tassazione intermedia (cfr. Messaggio n. 5138 del 6 luglio 2001, concernente un progetto di modifica della Legge tributaria e della Legge sull'imposta di bollo e sugli spettacoli cinematografici per l'introduzione di nuovi sgravi fiscali finalizzati al sostegno dei redditi e al rilancio competitivo dell'economia e per il passaggio al sistema di tassazione annuale postnumerando delle persone fisiche, par. B.VII.9).

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    400.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    480.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

80.2002.159 — Ticino Camera di diritto tributario 12.11.2002 80.2002.159 — Swissrulings