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Ticino Camera di diritto tributario 15.10.2002 80.2002.157

15 ottobre 2002·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,631 parole·~8 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2002.00157

Lugano 15 ottobre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 28 settembre 2002

in materia di:                 IC/IFD 01/02

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che __________ e __________ __________, domiciliati a __________, hanno lavorato, nel periodo di computo, rispettivamente:

                                         Ø   il marito a __________ fino al 10 novembre 1999 e poi a __________, presso la __________ __________;

                                         Ø   la moglie alle __________ di __________ __________;

                                     -   che, nella dichiarazione d’imposta IC/IFD 2001-2002, i contribuenti chiedevano, oltre alla deduzione per doppia economia domestica per il pranzo, la deduzione delle spese di trasferta in ragione di fr. 8'735.- il marito e fr. 6'732.- la moglie, comprensive della trasferta in scooter per il marito fino al 10 novembre 1999 ed in automobile per la moglie e per il marito a partire dall'11 novembre 1999;

                                     -   che, nella tassazione IC/IFD 2001/2002, notificato loro con decisione del 15 luglio 2002, l’Ufficio di tassazione di Bellinzona concedeva, oltre alla deduzione per doppia economia domestica di fr. 790.-, spese di trasferta per complessivi fr. 4'240.-, così calcolate:

                                         Ø   per il marito:

                                              dal 1.1 al 10.11.1999 (scooter) 10,5/12 di fr. 600.-                   fr.    525.–

                                              dall'11.11 al 31.12.1999 (mezzo pubbl.) 1,5/12 di fr. 3'500.-      fr.    438.–

                                              dal 1.1 al 31.12.2000 (mezzo pubbl.)                                     fr. 3'500.–

                                          Ø  per la moglie:

                                              1999 (automobile)                                                                 fr. 2'000.–

                                              2000 (automobile)                                                                fr. 2'000.– 

                                          Ø  totale                                                                                   fr. 8'463.–

                                              media annua                                                                        fr. 4'231.–

                                              arrotondato a                                                                     fr. 4'240.–

                                     -   che, in seguito a reclamo dei contribuenti, con decisione del 9 settembre 2002, l'Ufficio di tassazione elevava le spese di doppia economia domestica a fr. 2'800.–, confermando per contro il mancato riconoscimento del mezzo privato per il marito, in considerazione del fatto che "il fatto di utilizzare l'auto per gli spostamenti di lavoro è ininfluente ai fini della deduzione per spese di viaggio";    

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono che quale deduzione per spese di trasporto vengano riconosciuti i costi per l'uso dell'automobile privata per il marito, obbligato a servirsi del proprio mezzo privato per spostarsi fra le varie sedi dell'azienda (__________, __________, __________) e iscritto ad un master serale a __________;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che sia secondo l'art. 25 cpv. 1 lett. a LT sia secondo l'art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD sono tra l’altro deducibili a titolo di spese professionali le spese di trasporto necessarie dal domicilio al luogo di lavoro;

                                     -   che per l'uso di mezzi pubblici la deduzione corrisponde alla spesa effettiva (art. 3 cpv. 1 lett. a DE del 19 dicembre 2000); per l'uso della bicicletta, di un ciclomotore o di una motoleggera la spese deducibile è al massimo di fr. 600.-l'anno (art. 3 cpv. 1 lett. b DE cit.), infine, per l'uso di una motocicletta o di un'auto-mobile privata, la spesa deducibile corrisponde a quella del mezzo pubblico disponibile (art. 3 cpv. 1 lett. c DE cit.);

                                     -   che eccezionalmente, se nessun mezzo pubblico è a disposizione o se il contribuente non può servirsene (p. es. per infermità, distanza notevole dalla più vicina fermata, orario sfavorevole, ecc.) è ammessa la deduzione fino a 35 cts. il km per le motociclette di cilindrata superiore ai 50 cmc e fino a 60 cts per le automobili (art. 3 cpv. DE cit.);

                                     -   che la deduzione per il tragitto di andata e ritorno a mezzogiorno non può in ogni caso superare quella massima ammessa per i pasti consumati fuori casa (fr. 13.-- al giorno o fr. 2800.-- l’ anno) (art. 3 cpv. 3 DE cit.);

                                     -   che anche per l’IFD è deducibile la spesa effettiva del mezzo pubblico per il trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro (art. 5 cpv. 1 Ordinanza sulla deduzione delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività lucrativa dipendente, del 10 febbraio 1993);

                                     -   che lo stesso vale in caso di uso di un veicolo privato (art. 5 cpv. 2 Ordinanza cit.), a meno che non sia disponibile un mezzo di trasporto pubblico o non sia ragionevole pretendere che il contribuente ne faccia uso, nel qual caso possono essere dedotte le spese effettive secondo l’appendice dell’ordinanza, che viene periodicamente aggiornata (per il periodo in discussione: fr. 600.-- all’anno per la bicicletta e il motorino, fr. 0,35 al km per la motocicletta e fr. 0,60 al km per l’automobile);

                                     -   che la deduzione chilometrica per il viaggio di andata e ritorno a mezzogiorno è limitata alla deduzione massima accordata per i pasti fuori casa (art. 5 cpv. 3 2.a frase Ordinanza cit.);

                                     -   che, come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di questa Camera (CDT n. __________ del 7 novembre 2000 in re T. M.), la questione di sapere se accordare la deduzione per l'uso dell'automobile o quella per l'uso dei mezzi pubblici va risolta secondo il criterio dell'idoneità: l'uso del veicolo non deve apparire come una decisione di comodo;

                                     -   che, così, se si può pretendere che il contribuente si serva dei mezzi pubblici anche se non c'è diretta comunicazione fra i medesimi (ASA 41 p. 586) non si può tuttavia obbligarlo a eccessivi cambiamenti di mezzo di trasporto (ASA 33 p. 276; cfr. Känzig, Direkte Bundessteuer, 2a ediz., vol. I, Basilea 1982, pp. 682-683; Locher, Kommentar zum DBG - Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I parte, Therwil/Basilea 2001, art. 26 LIFD, n. 13, p. 649; inoltre CDT n. __________ del 1° marzo 2002 in re D. L.);

                                     -   che il riconoscimento della deduzione delle spese per il mezzo privato rappresenta dunque l'eccezione (cfr. p. es. CDT n. __________ dell'11 luglio 1996 in re D.B.);

                                     -   che nel caso di specie __________ è collegata a __________ (luogo di lavoro di __________ __________, secondo il certificato di salario), grazie alla combinazione della ferrovia e del bus, con numerose corse, la cui durata varia da 32 a 48 minuti, a partire dalle sette del mattino;

                                     -   che altrettanto vale per la sera a partire dalle cinque, con viaggi della durata da 48 a 51 minuti;

                                     -   che, considerato il fatto che l'uso del mezzo privato, agli orari in cui si sposta la maggior parte dei lavoratori, non richiederebbe meno di mezz'ora, appare senz'altro idoneo l'impiego del mezzo pubblico;

                                     -   che, quanto alle considerazioni relative alla necessità dell'automobile per gli spostamenti fra i cantieri del datore di lavoro, va ricordato ai ricorrenti che il codice delle obbligazioni prevede espressamente che il datore di lavoro debba rimborsare al lavoratore tutte le spese rese necessarie dall'esecuzione del lavoro (art. 327a CO): tale rimborso non rientra nel salario del lavoro, poiché non rappresenta una controprestazione per le prestazioni del lavoratore, bensì un compenso di spese che il lavoratore ha sostenuto nell'interesse del datore di lavoro (cfr. Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, in Berner Kommentar, Berna 1985, p. 393; inoltre Rehbinder, Schweizerisches Arbeitsrecht, 12a ediz., Berna 1995, p. 100 s.);

                                     -   che lo stesso diritto privato definisce necessarie, ai fini dell'applicazione della norma in questione, solo quelle spese che sono in relazione diretta ed immediata con l'esecuzione del lavoro (p. es., spese postali e telefoniche, colazioni d'affari);

                                     -   che, quanto alle spese di trasferta, rientrano fra quelle necessarie solo gli spostamenti a destinazione di luoghi di lavoro esterni: essi sono luoghi di lavoro distinti dallo stabilimento ed in cui il lavoratore si trattiene per prestarvi lavoro, senza che vi abbia il domicilio o la dimora (Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, cit., p. 397; inoltre CDT n.122 del 23 giugno 1994 in re P.J., consid. 3.4);

                                     -   che il codice delle obbligazioni stabilisce, a tale proposito, che se il lavoratore, d'intesa con il datore di lavoro, si serve per il suo lavoro di un veicolo a motore, ha diritto al rimborso delle spese correnti d'esercizio e di manutenzione, nella misura in cui il veicolo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 1 CO);

                                     -   che, se è lo stesso lavoratore a mettere a disposizione il veicolo a motore, gli devono essere rimborsati anche le tasse pubbliche sul veicolo, i premi dell'assicurazione per la responsabilità civile e un'equa indennità per l'usura del veicolo, sempre nella misura in cui questo è adoperato per il lavoro (art. 327b cpv. 2 CO; Rehbinder, Der Arbeitsvertrag, cit., pp. 401-405).

                                     -   che ne consegue che le argomentazioni ricorsuali in merito alla necessità di frequenti spostamenti sono irrilevanti, per il fatto che le relative spese sarebbero infatti a carico del datore di lavoro per espressa volontà del legislatore e che il lavoratore cui tali costi non fossero rimborsati potrebbe persino promuovere un'azione giudiziaria per ottenere quanto gli spetta;

                                     -   che, quanto alle spese per lo spostamento a __________ per frequentare il __________ in ingegneria gestionale organizzato dalla __________, i relativi costi, così come la tassa di iscrizione e le altre spese, sono già stati ammessi a titolo di "altre spese professionali";

                                     -   che pertanto la decisione contestata deve essere integralmente confermata.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    150.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    230.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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