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Ticino Camera di diritto tributario 12.11.2002 80.2002.155

12 novembre 2002·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,141 parole·~6 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2002.00155

Lugano 12 novembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 18 settembre 2002

in materia di:                 IC/IFD 01/02

presentato da:

__________ e __________ -__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che, nella tassazione IC/IFD 2001/2002, notificata ai coniugi __________ e __________ -__________ __________, con decisione del 22 ottobre 2001, l’Ufficio di tassazione di Locarno elevava il reddito aziendale della moglie, taxista in proprio, dai circa 20'000 franchi in media annua dichiarati a fr. 30'000;

                                     -   che i contribuenti impugnavano la suddetta tassazione, con reclamo all'Ufficio di tassazione, precisando che nel periodo fiscale precedente il reddito aziendale di fr. 35'000 in media annua era stato conseguito da entrambi i coniugi, mentre nel periodo in corso era stata attiva solo la moglie;

                                     -   che tale reclamo veniva parzialmente accolto con decisione del 19 agosto 2002, nella quale l'autorità fiscale spiegava di avere definito il reddito aziendale per apprezzamento, in virtù del calcolo del dispendio, da cui risultava una sproporzione fra le entrate e le uscite ed una conseguente mancanza di liquidità nel periodo di computo;

                                     -   che tuttavia, considerate le argomentazioni contenute nel reclamo, l'autorità di tassazione riduceva il reddito aziendale a fr. 27'000 in media annua;

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, i coniugi __________ chiedono la riduzione del reddito aziendale, in base alla dichiarazione presentata, sottolineando di vivere in modo molto semplice, senza hobby costosi e senza avere fatto vacanze negli ultimi anni;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che l’art. 130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;

                                     -   che, in tale sede può tenere conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente;

                                     -   che la tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente accertamento dei fatti, a differenza della valutazione cui procede l’autorità fiscale, che si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163);

                                     -   che anche l’art. 204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili;

                                     -   che, dal raffronto delle entrate e delle uscite, allestito dall’Ufficio di tassazione in base ai dati dichiarati dai contribuenti, emerge che nel periodo di computo (anni 1999 e 2000) essi hanno avuto entrate per complessivi fr. 97'088.-:

                                         rendita AVS marito                                           fr.              56'184

                                         reddito aziendale moglie                                   fr.              40'904

                                     -   che, a fronte di queste entrate vi sono le seguenti uscite, per complessivi fr. 78'339:

                                         affitto                                                              fr.              34’320

                                         oneri assicurativi (cassa malattia)                      fr.              15’371

                                         imposte IC/IFD pagate                                      fr.                1’995

                                         imposte comunali pagate                                  fr.                1’653

                                         acquisto automobile nuova                                fr.              20'000 

                                         uso privato automobile                                      fr.                5’000

                                     -   che rimangono, per far fronte al costo della vita di due coniugi fr. 18'749.-, pari a fr. 781.- al mese;

                                     -   che questo importo si situa chiaramente al di sotto della soglia del minimo vitale previsto in materia esecutiva, che, per una famiglia di coniugi o due altre persone adulte che formano una durevole comunione domestica, ammonta, secondo le tabelle in vigore dal 1.1.2001, a fr. 1'550.- e, secondo le precedenti tabelle risalenti al 1994, a fr. 1'370.-;

                                     -   che, tuttavia, non essendo tale calcolo stato sottoposto ai ricorrenti nel corso della procedura di tassazione né in seguito al reclamo, questa Camera lo ha trasmesso loro nell'ambito dell'istruzione del ricorso, invitandoli a prender posizione;

                                     -   che essi hanno allora contestato l'inserimento, fra le uscite, delle spese per l'acquisto e per l'uso privato dell'automobile, producendo copia di un contratto di leasing, sottoscritto nel dicembre del 1999, dal quale risulta che l'automezzo per il quale l'Ufficio di tassazione ha aggiunto al calcolo del dispendio un importo di fr. 20'000 è in realtà usato in virtù di un contratto di leasing, per il quale è stato convenuto il pagamento di una somma iniziale di fr. 2'044, cui si è aggiunta una cauzione di fr. 1'200, mentre le rate mensili ammontano a fr. 537.65 ciascuna;

                                     -   che tale circostanza si riflette sul calcolo del dispendio, nella misura in cui, al posto dell'importo di fr. 20'000, alle spese del periodo di computo si giustifica l'aggiunta di soli fr. 9'695.80 (cioè fr. 6'451.80 per 12 rate mensili del leasing più i versamenti iniziali di fr. 1'200 e di fr. 2'044);

                                     -   che ne consegue che le uscite del biennio si riducono a complessivi fr. 68'034 e la disponibilità annua si eleva per contro a fr. 29'054, pari a fr. 1'210 al mese, considerando peraltro anche l'uscita di fr. 5'000 corrispondente all'uso privato dell'automobile;

                                     -   che tuttavia, a quest'ultimo proposito, è opportuno distinguere fra reddito aziendale e reddito d'altra fonte;

                                     -   che, infatti, gli articoli 16 cpv. 2 LIFD e 15 cpv. 2 LT considerano reddito i proventi in natura di qualsiasi specie, segnatamente il vitto e l’alloggio, come anche i prodotti e le merci prelevati dal contribuente nella propria azienda e destinati al consumo personale e stabiliscono che essi siano valutati al valore di mercato;

                                     -   che si giustifica dunque l'aggiunta al reddito aziendale dell'importo di fr. 2'500 all'anno, corrispondente alla valutazione dell'uso privato dell'automobile aziendale, cosicché l'utile aziendale sale a fr. 22'952;

                                     -   che, in tal modo, il calcolo del dispendio non lascia più alcuno spazio all'aggiunta di un reddito d'altra fonte;

                                     -   che il ricorso viene dunque solo parzialmente accolto, per la riduzione del reddito aziendale da fr. 27'000 a fr. 22'952 in media annua.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    La decisione su reclamo è tuttavia riformata nel senso che l'utile aziendale è ridotto a fr. 22'952.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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