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Ticino Camera di diritto tributario 15.10.2002 80.2002.141

15 ottobre 2002·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·892 parole·~4 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2002.00141

Lugano 15 ottobre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 31 agosto 2002

in materia di:                 IC/IFD 01/02

presentato da:

__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   1.1.

                                         Nella notifica di tassazione IC/IFD 2001-2002 dell’ 8 aprile 2002 l’Ufficio di tassazione esponeva a __________ __________ un reddito aziendale di fr. 34'000.- di media annua, al posto di quello dichiarato dal contribuente di fr. 32'868.-, da cui andavano dedotti costi aziendali, esclusi i contributi AVS/AI e i premi per la previdenza professionale, di fr. 17'880.- di media annua.

                                         1.2.

                                         Il reclamo presentato dal contribuente, in cui lamentava la mancata considerazione delle spese professionali, veniva respinto con decisione su reclamo del 26 agosto 2002. Secondo l'Ufficio di tassazione il raffronto delle entrate e delle uscite del biennio di computo in base ai dati presentati avrebbe denotato una mancanza di disponibilità di ca. fr. 5'300.- di media annua, senza considerare il necessario per vivere.

                                   2.   Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ contesta nuovamente la valutazione del reddito aziendale effettuata dall’Ufficio di tassazione, rilevando d’aver dedotto nel suo calcolo spese di trasferta in eccesso (fr. 14'000.- invece di fr. 4'500.- per due anni) e di aver dimenticato d’aver riscattato assicurazioni per complessivi fr. 10'000.-.

                                         L’Ufficio di tassazione con osservazioni del 6 settembre 2002 propone invece di respingere il ricorso.

                                         Pendente causa il giudice delegato ha invitato il contribuente a documentare il rimborso ricevuto dalle assicurazioni.

                                         Il 18 settembre 2002 il ricorrente ha prodotto quanto richiesto, contrastando inoltre la posizione assunta dall’Ufficio di tassazione.

                                   3.   3.1.

                                         3.3.1.   L’art. 130 cpv. 2 LIFD consente all’autorità di tassazione di procedere ad una tassazione d’ufficio se, nonostante diffida, il contribuente non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. In tale sede può tenere conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente. La legge precisa ancora che l’autorità deve effettuare una «valutazione coscienziosa».

                                         La tassazione d’ufficio sostituisce quella ordinaria, che si fonda su di un esauriente accertamento dei fatti. La valutazione cui procede l’autorità fiscale si basa invece su considerazioni di verosimiglianza, il più possibile vicine alla verità (Zweifel, Die

                                         Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 120 ss.; Känzig/Behnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, n. 3 ad art. 92 DIFD, p. 163).

                                         3.3.2.   Anche l’art. 204 cpv. 2 LT consente all’autorità di tassazione di eseguire la tassazione d’ufficio in base a una valutazione coscienziosa, se il contribuente, nonostante diffida non soddisfa i suoi obblighi procedurali oppure se gli elementi imponibili non possono essere accertati esattamente per mancanza di documenti attendibili. A tal fine, può tener conto di coefficienti sperimentali, dell’evoluzione patrimoniale e del tenore di vita del contribuente.

                                         3.2.

                                         Nel caso in esame il contribuente ha saputo documentare in sede di ricorso d’aver riscattato la cassa pensioni, un’ulteriore polizza di libero passaggio e una polizza assicurativa privata per complessivi fr. 10'289.85.

                                         Questa circostanza, emersa soltanto in sede di ricorso, consente di ridurre il reddito aziendale valutato dall’ Ufficio di tassazione di fr. 5'150.- ca. di media annua.

                                         Viene così praticamente controbilanciata la mancanza annua di disponibilità di fr. 5'300.- circa, che emerge dal raffronto dei redditi allestito dall’Ufficio di tassazione sulla scorta dei dati forniti dal contribuente.

                                         Resta quindi da spiegare come il ricorrente abbia potuto far fronte al fabbisogno quotidiano, che l’Ufficio di tassazione ha di fatto valutato in ca. fr. 1'500.mensili e, meglio, in misura non molto superiore (circa un terzo) al fabbisogno che viene considerato in materia esecutiva.

                                         Tale valutazione non appare di per sé eccessiva, non appena si consideri che il contribuente nel periodo di computo determinante per la tassazione in esame ha acquistato e riattato un immobile.

                                         3.3.

                                         Non è invece di rilievo l’argomentazione relativa alle spese di trasporto, poiché comporterebbe un aumento di pari importo del reddito aziendale dichiarato e, meglio, di quello netto di fr. 11'555.- di media annua esposto nello scritto del 23 aprile 2001. Ciò che muterebbe sarebbe soltanto la ventilazione tra reddito aziendale dichiarato e parte di reddito aziendale aggiunta per valutazione, ma non l’importo complessivo del reddito aziendale stabilito per apprezzamento sulla base del raffronto delle entrate e delle uscite.

                                         3.4.

                                         In conclusione, a mente di questa Camera, il reddito aziendale, tenuto conto di quanto emerso in questa sede, può essere ridotto prudenzialmente, avvicinando ulteriormente il fabbisogno per vivere al minimo vigente in materia esecutiva, a fr. 27'000.- di media annua.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo del 26 agosto 2002 viene riformata nel senso che il reddito aziendale viene stabilito in fr. 27'000.- di media annua.

                                         §§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all’Ufficio di tassazione per l’emissione di nuovi conteggi.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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