Skip to content

Ticino Camera di diritto tributario 24.09.2002 80.2002.136

24 settembre 2002·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·649 parole·~3 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2002.00136

Lugano 24 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 23 agosto 2002

in materia di:                 imposta sugli utili immobiliari

presentato da:

__________ __________, __________ __________,  rappr. __________. __________ __________ __________, __________ __________, 

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che il 28 marzo 2001 decedeva __________ __________, comproprietario, insieme alla moglie __________, della part. n. __________ RFD di __________;

                                     -   che, di conseguenza, la sua quota di comproprietà di un mezzo passava alla comunione ereditaria formata dalla vedova e dai figli;

                                     -   che, con atto pubblico del 20 novembre 2001, __________ __________ e la comunione ereditaria fu __________ __________ vendevano la part. n. __________ ai coniugi __________ e __________ __________ -__________, al prezzo di fr. 800'000.–;

                          -   che i venditori inoltravano il 21 dicembre 2001 la dichiarazione per l'imposta sugli utili immobiliari, indicando un utile di fr. 182'402.70;

                                     -   che, con decisione del 27 marzo 2002, l'Ufficio di tassazione di Mendrisio notificava agli alienanti le tassazioni dell'imposta sugli utili immobiliari, calcolando l'utile in base alla dichiarazione e suddividendo l'imposta corrispondente (fr. 7'296.10) fra gli alienanti nel modo seguente: un mezzo (fr. 3'648.05) a carico di __________ __________ e un mezzo a carico della comunione ereditaria.

                                     -   che i contribuenti interponevano reclamo contro la suddetta decisione, in data 10 aprile 2002, contestando l'aliquota applicata (4%), in base all'argomento che l'attuale part. n. __________ è nata dalla riunione di più fondi, il primo dei quali fu acquistato nel 1968;

                                     -   che, in seguito, con scritto del 7 maggio 2002, comunicavano che __________ __________ aveva reinvestito il ricavo della vendita nell'acquisto di un nuovo immobile a __________, destinato a fungere da abitazione primaria;

                                     -   che, con decisioni del 29 luglio 2002, l'Ufficio di tassazione accoglieva il reclamo, per quanto concerne la parte di imposta a carico della comunione ereditaria, riducendo l'aliquota al 3% per la maggior parte dell'utile immobiliare e l'imposta totale a fr. 2'964.10;

                                     -   che, quanto alla tassazione della quota di comproprietà venduta da __________ __________, concedeva il differimento dell'imposizione per reinvestimento nell'abitazione primaria, con la conseguenza che non risultava alcun utile imponibile;

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ contesta il mancato differimento dell'imposizione della quota a lei spettante nell'ambito della comunione ereditaria: per il fatto che quest'ultima è infatti stata sciolta contestualmente alla vendita della part. n. __________ e che la quota legale di sua spettanza è di un mezzo, chiede che l'imposta a carico della comunione ereditaria sia dimezzata;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che, con scritto del 5 settembre 2002, il giudice delegato, esaminati il ricorso e gli atti trasmessi alla Camera dall'Ufficio di tassazione, ha prospettato alla ricorrente una modifica della tassazione a suo sfavore;

                          -   che le ha conseguentemente attribuito un termine di dieci giorni per prendere posizione, attiriamo la sua attenzione sul tenore dell'art. 228 cpv. 3 seconda frase LT, secondo cui il ricorso può essere ritirato in ogni momento;

                                     -   che, in data 13 settembre 2002, la ricorrente ha comunicato di ritirare il ricorso;

                                     -   che quest'ultimo può pertanto essere stralciato dai ruoli, senza che siano poste a carico della ricorrente tassa di giustizia e spese processuali.      

Per questi motivi,

visto per le spese l'art. 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

80.2002.136 — Ticino Camera di diritto tributario 24.09.2002 80.2002.136 — Swissrulings