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Ticino Camera di diritto tributario 02.12.2002 80.2002.133

2 dicembre 2002·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·408 parole·~2 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2002.133

Lugano 2 dicembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 19 agosto 2002

in materia di:                 IC/IFD 01/02

presentato da:

__________ __________, __________ __________

rappresentato da: __________ __________ __________, __________ __________  

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che nella notifica di tassazione IC/IFD 2001-2002 l’Ufficio di tassazione portava, tra l’altro, il reddito aziendale da fr. 16'150.- di media annua (cfr. dichiarazione d’imposta del 1° maggio 2001) a fr. 36'000.-, poiché dal raffronto delle entrate del periodo di computo con le uscite del medesimo periodo, tenendo conto del fabbisogno per vivere, emergeva una netta carenza di liquidità (cfr. notifica della tassazione del 18 giugno 2001);

                                     -   che il reclamo presentato dal contribuente veniva respinto dopo audizione con decisione del 22 luglio 2002;

                                     -   che con il presente, tempestivo ricorso il contribuente, assistito __________. __________, chiede nuovamente la riduzione del reddito aziendale come a dichiarazione d’imposta;

                                     -   che l’Amministrazione federale delle contribuzioni, determinandosi sul ricorso, ne chiede il rigetto;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che in occasione dell’udienza del 26 novembre 2002 il ricorrente ha avuto modo di spiegare la sua attività e di rendere conto del suo tenore di vita alternativo con conseguente contenimento della spese;

                                     -   che pertanto, dopo discussione, si è convenuto di stabilire il reddito aziendale in fr. 25'000.- di media annua.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza la decisione su reclamo del 26 agosto 2002 è riformata nel senso che il reddito aziendale è stabilito in fr. 25'000.- di media annua.

                                         §§ Gli atti del procedimento sono pertanto retrocessi all'Ufficio di tassazione per l'emissione di nuovi conteggi.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente                                                        Il segretario:

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