Incarto n. 80.2002.00111
Lugano 24 settembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello
giudice Alessandro Soldini
segretario:
Fiorenzo Gianinazzi
statuendo sul ricorso del 5 luglio 2002
in materia di: IC/IFD 01/02
presentato da:
__________ e __________ __________, __________ __________,
ritenuto
in fatto ed in diritto
- che nella tassazione IC/IFD 2001-2002 l'Ufficio di tassazione di Locarno esponeva al contribuente un reddito aziendale netto di fr. 40'000.- di media annua (cfr. decisione su reclamo del 16 giugno 2002);
- che il contribuente con tempestivo ricorso del 5 luglio 2002 chiede la riduzione del reddito aziendale a fr. 37'000.- come nel precedente periodo, spiegandone le ragioni, segnatamente l'elevato ammontare delle spese sopportate per conseguire il reddito;
- che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;
- che in occasione dell'udienza del 16 settembre 2002 si è convenuto, alla luce delle spiegazioni fornite dal ricorrente e dal suo rappresentante, di ridurre il reddito aziendale a fr. 37'000.- di media annua;
- che gli atti del procedimento vanno retrocessi all'Ufficio di tassazione non solo perché abbia ad emettere nuovi conteggi, ma perché abbia anche ad allestire la tassazione per cessazione dell'attività, dal momento che il ricorrente ha compiuto __________ anni nel mese di marzo del 2001.
Per questi motivi,
visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza la decisione su reclamo del 16 giugno 2002 è riformata nel senso che il reddito aziendale è ridotto da fr. 40'000.- a fr. 37'000.- di media annua,
§§ Gli atti del procedimento sono retrocessi all'Ufficio di tassazione affinché:
· emetta nuovi conteggi d'imposta IC/IFD 2001-2002;
· allestisca la tassazione intermedia IC/IFD 2001-2002 per cessazione dell'attività dal 1° aprile 2002.
2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.
3. Intimazione alle parti.
4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).
Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).
per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello
Il presidente: Il segretario: