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Ticino Camera di diritto tributario 26.02.2001 80.2001.25

26 febbraio 2001·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,088 parole·~5 min·7

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2001.00025

Lugano 26 febbraio 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 15 febbraio 2001

in materia di:                 IC/IFD 99/00

presentato da:

__________ __________, __________ __________ __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che, con decisione del 29 novembre 1999, l'Ufficio di tassazione di __________ notificava ai coniugi __________ e __________ __________ la tassazione IC/IFD 1999/2000, nella quale commisurava il reddito imponibile in fr. 65'517 in media annua per l'IC ed in fr. 180'045 per l'IFD;

                                     -   che, nella motivazione allegata, veniva fra l'altro rilevato quanto segue:

                                         Imposta cantonale e federale 1999/2000

                                         Si espone il valore dei capitali ricavati da alienazioni avvenute nel precedente periodo fiscale, non essendo stato comprovato il consumo o il reinvestimento degli stessi.

                                         …

                                         Imposta federale diretta 1999/2000

                                         Viene imposto, quale commercio di immobili, l'utile derivante dalle operazioni immobiliari, alienazione particelle __________ e __________ site nel Comune di __________, effettuate nel corso del biennio di computo 1997/98;

                                     -   che, in data 4 dicembre 1999, i contribuenti impugnavano la suddetta decisione, con reclamo all'Ufficio di tassazione, nel quale argomentavano quanto segue:

                                         L'utile derivante dalla vendita delle particelle no. __________ e __________ RFD di __________, è stato versato sul mio conto presso la banca __________ __________ di __________ onde eseguire un ammortamento straordinario (già preavvisato favorevolmente dal servizio ipoteche) nelle date seguenti:

                                         Valuta 8.01.1999 fr. 92'000 (vedi allegato doc. banca).

                                         Valuta 26.02.1999 fr. 105'000 (vedi allegato doc. banca).

                                         Il 5.02.1999 è stato eseguito il primo ammortamento straordinario di fr. 100'000, il 3.02.1999 il secondo ammortamento di fr. 100'000.

                                         In data 22.12.1998 vi è pure stato un altro ammortamento presso la banca __________ di fr. 18'000 atto a scalare l'ipoteca esistente di fr. 200'000 sullo stabile nel Comune di __________. Nella prossima notifica di tassazione si vedrà il debito diminuito.

                                         Visto quanto suesposto chiedo che mi sia rivisto il calcolo sulla notifica di tassazione del 29.11.1999;

                                     -   che l'Ufficio di tassazione respingeva il gravame, con decisione del 15 gennaio 2001, spiegando di confermare l'imposizione del capitale di fr. 250'000, trattandosi del ricavo delle vendite effettuate alla fine dell'anno 1998 «e più precisamente del mapp. __________, venduto il 9.11.98 per fr. 60'200.-- e del credito vantato nei confronti degli acquirenti dei mapp. __________ e __________ il cui pagamento è stato effettuato all'inizio del 1999»;

                                     -   che, con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ spiega di avere reclamato all'Ufficio di tassazione, avendo notato che le cifre indicate nella notifica erano superiori a quelle dichiarate, e lamenta che la decisione su reclamo taccia completamente sull'imposta federale, sebbene sia quella che ha subito l'aumento più importante;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che dal ricorso si evince in modo chiaro che il contribuente contesta l'assoggettamento all'imposta federale diretta dell'utile immobiliare conseguito con le alienazioni delle part. n. __________ e __________ di __________, mentre l'Ufficio di tassazione non ha preso posizione su tale problema;

                                     -   che, anzi, l'Ufficio di tassazione non ha neppure preso in considerazione il reclamo in materia di IFD, limitandosi a considerare il gravame rivolto contro la tassazione IC;

                                     -   che, certamente, ci si può domandare se la formulazione del reclamo permettesse di comprendere agevolmente che esso era indirizzato anche contro la tassazione IFD e, in particolar modo, contro l'utile da commercio professionale di immobili;

                                     -   che, comunque, il tenore del reclamo era suscettibile di far sorgere almeno dei dubbi, con la conseguenza che l'Ufficio avrebbe dovuto rivolgersi al contribuente, per stabilire quale fosse l'oggetto delle sue censure;

                                     -   che non va poi dimenticato che l'utile immobiliare in questione non era stato dichiarato dal contribuente, ma è stato aggiunto al reddito soggetto all'IFD dall'Ufficio di tassazione, senza una motivazione che spiegasse chiaramente le ragioni di tale importante modifica rispetto alla dichiarazione;

                                     -   che, se si considera che la notifica della tassazione, così come si presenta nel Canton Ticino, non prevede neppure un dettaglio degli elementi imponibili per l'IFD, ben si comprende che il contribuente, che non è un fiscalista di professione, possa essere rimasto disorientato dinanzi alla decisione fiscale, così difforme dalla sua dichiarazione;

                                     -   che, in simili circostanze, questa Camera non può entrare nel merito delle censure del ricorrente, in mancanza di una decisione su reclamo in materia di IFD, per non privare il ricorrente di un grado di giudizio;

                                     -   che si giustifica dunque il rinvio degli atti all'Ufficio di tassazione, perché entri nel merito del reclamo in materia di IFD, spiegando al contribuente le ragioni dell'assoggettamento dell'utile immobiliare e le modalità di calcolo;

                                     -   che, quanto all'IC, il ricorso deve invece essere respinto, per il fatto che non si può tener conto, nella tassazione IC 1999/2000, che è basata sulla sostanza al 1.1.1999, di ammortamenti dei debiti intervenuti nel corso del 1999, mentre si giustifica di imporre il credito del prezzo di vendita, che è sorto con la vendita immobiliare del 1998;

                                     -   che, del resto, all'imposizione del credito in questione fa riscontro lo stralcio, dalla sostanza imponibile, del valore di stima degli immobili ceduti nel periodo di computo;

                                     -   che, inoltre, se anche si volesse anticipare l'ammortamento dei debiti, intervenuto nel 1999, al 1998, l'effetto pratico sul calcolo della sostanza imponibile sarebbe praticamente nullo, poiché gli attivi diminuirebbero sì di fr. 250'000, ma diminuirebbero nella stessa misura anche i debiti;

                                     -   che, nonostante la soccombenza del ricorrente in materia di IC, si rinuncia nondimeno a porre a suo carico la tassa di giustizia, in considerazione della confusione ingenerata dalla notifica e dalla decisione su reclamo.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   1.1.    Il ricorso in materia di IC è respinto

                                   1.   1.2.    Per quanto concerne l'IFD, gli atti sono rinviati all'Ufficio di tassazione, perché entri nel merito del reclamo, spiegando al contribuente le ragioni dell'assoggettamento dell'utile immobiliare e le modalità di calcolo adottate.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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