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Ticino Camera di diritto tributario 21.11.2001 80.2001.153

21 novembre 2001·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·378 parole·~2 min·7

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2001.00153

Lugano 21 novembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il presidente della Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

giudice Alessandro Soldini

segretario:

Andrea Pedroli, vicecancelliere

statuendo sul ricorso del 30 ottobre 2001

in materia di:                 IC/IFD 97/98

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________,  rappr. da: __________ __________ -__________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                     -   che, con ricorso del 30 ottobre 2001, i coniugi __________ e __________ __________ hanno chiesto la riduzione del valore locativo dell’appartamento da loro abitato da fr. 48'000 a fr. 27'500 in media annua;

                                     -   che, prendendo posizione sul ricorso, l’Ufficio di tassazione di Lugano Campagna, nelle sue osservazioni del 15 novembre 2001, ha proposto di ridurre il valore locativo a fr. 36'000 in media annua e le spese di manutenzione e gestione a fr. 9'000;

                                     -   che, con scritto del 19 novembre 2001, i ricorrenti si sono dichiarati d’accordo con la proposta in questione;

                                     -   che, conformemente all’art. 26c cpv. 2 della legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910, modificata il 14 maggio 1998, la Camera di diritto tributario decide nella composizione di un Giudice unico la presente causa, che non pone questioni di principio e non è di rilevante importanza;

                                     -   che il ricorso può pertanto essere accolto parzialmente, nel senso dell’accordo intervenuto fra le parti, che appare conforme alle disposizioni legali applicabili;

                                     -   che, visto l’esito del ricorso, si rinuncia a porre a carico dei ricorrenti tassa di giustizia e spese processuali né si concede loro, d’altra parte, un’indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   Il ricorso è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo dell’8 ottobre 2001 è riformata nel senso che il valore locativo è ridotto a fr. 36'000 e le spese di manutenzione e gestione a fr. 9'000 in media annua.

                                   2.   Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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