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Ticino Camera di diritto tributario 21.11.2001 80.2001.138

21 novembre 2001·Italiano·Ticino·Camera di diritto tributario·HTML·1,808 parole·~9 min·5

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 80.2001.00138

Lugano 21 novembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Alessandro Soldini, presidente, Stefano Bernasconi, Ivo Eusebio  

segretario:

Fiorenzo Gianinazzi

statuendo sul ricorso del 16 settembre 2001

in materia di:                 IC/IFD 99/00

presentato da:

__________ e __________ __________, __________ __________,   

ritenuto

in fatto ed in diritto

                                   1.   Nella notifica di tassazione IC/IFD 1999-2000 del 30 ottobre 2000 l'Ufficio di tassazione di Lugano-Campagna esponeva tra l'altro ai coniugi __________ e __________ __________ un valore locativo di       fr. 7'500.-, una sostanza immobiliare di fr. 63'878.- nel Comune di domicilio e di fr. 4'365.- nel Comune di __________, come pure una sostanza mobiliare di fr. 223'324.-.

                                   2.   Con tempestivo reclamo del 14 novembre 2000 i coniugi __________ chiedevano lo stralcio della sostanza immobiliare, la riduzione della sostanza mobiliare a fr. 155'000.-, la riduzione del valore locativo a fr. 6'500.- e del reddito della sostanza conformemente a quanto dichiarato nell'elenco titoli.

                                         In occasione dell'audizione del 20 luglio 2001 davanti all'Ufficio di tassazione, __________ __________, figlio dei contribuenti, sottoscriveva in qualità di loro rappresentante un accordo in cui si definiva il valore locativo in fr. 7'594.- (pari al 7.25% della metà del valore di stima del mapp. n. 719 di __________). I contribuenti venivano inoltre invitati a presentare la documentazione relativa alla chiusura di quattro libretti di risparmio esistenti al 1° gennaio 1997, con l'avvertimento che altrimenti sarebbe stato loro esposto il capitale (fr. 68'224.-) e il relativo reddito annuo (fr. 2'728.-).

                                         Il reclamo veniva parzialmente accolto (cfr. decisione del 10 settembre 2001): il valore locativo veniva corretto in fr. 7'594.-, il reddito della sostanza mobiliare veniva leggermente ridotto (da fr. 8'178.- a fr. 7'353.-), invariati i fattori della sostanza.

                                   3.   Con il presente, tempestivo ricorso i coniugi __________ chiedono nuovamente lo stralcio integrale della sostanza immobiliare, avvertendo d’averla donata al figlio, la riduzione della sostanza mobiliare a fr. 155'000.- e del relativo reddito.

                                   4.   4.1.

                                         Dall’esame del ricorso non sembra che i contribuenti contestino l’imposizione del valore locativo di fr. 7'594.- di media annua. A giusta ragione, non solo perché tale importo è stato concordato in sede di audizione e poggia quindi su di un vincolo contrattuale (cfr. CDT n. 98 del 3 maggio 1993 in re Tu.; CDT n. 79-81 del 3 maggio 1993 in re Ki.), ma anche perché è conforme alla legge (cfr. art. 20 cpv. 1 lett. b LT e art. 21 cpv. 1 lett. b LIFD, per i quali è imponibile il valore locativo di immobili che il contribuente ha a disposizione in forza di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito) e corrisponde ai parametri di calcolo schematici stabiliti dalla Divisione delle contribuzioni in una percentuale crescente del valore ufficiale di stima a seconda della vetustà della stessa (in concreto: 7.25% della metà del valore di stima dell’immobile, occupato oltre che dai contribuenti, anche dal figlio e dalla sua famiglia).

                                         4.2.

                                         Non diversamente ne va dell’esposizione parziale, per la sola __________, del valore di stima del mapp. n. __________ di __________, non solo perché ciò è stato concordato in sede di audizione, ma anche perché ciò è conforme alla legge, segnatamente all’art. 40 cpv. 2 LT, per il quale la sostanza gravata da usufrutto è computata all’usufruttuario.

                                         4.3.

                                         Deve invece essere stralciata la sostanza immobiliare in altri comuni, segnatamente in quello di __________, poiché è stata donata al figlio e non è gravata da usufrutto o da altra forma di godimento.

                                   5.   I ricorrenti chiedono inoltre lo stralcio dalla sostanza mobiliare e del reddito di un importo di fr. 68'424.- relativo a quattro libretti di risparmio al portatore esistenti al 1° gennaio 1997 e dei quali i ricorrenti non hanno provato l’estinzione.

                                         5.1.

                                         In una recente sentenza questa Camera ha ribadito che si giustifica l'aggiunta alla sostanza dichiarata di un patrimonio non dichiarato, ma imposto nei periodi precedenti, quando non solo non è stato provato ma non è neppure stato reso plausibile un consumo di sostanza (CDT n. __________.__________.__________ del 27 giugno __________ in re Pu.).

                                         Va infatti ricordato, a questo proposito, che in applicazione analogica del principio previsto dall'art. 8 CCS, nella procedura fiscale l'onere probatorio è ripartito nel senso che all'autorità fiscale compete la prova dei fatti che fondano o aumentano l'onere fiscale, mentre è a carico del contribuente la prova di quei fatti che estinguono o diminuiscono il debito fiscale (Zweifel, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Basilea/Francoforte 2000, vol. I, tomo 2b, n. 28 all'art. 130 LIFD, p. 305 e giurisprudenza citata). Giurisprudenza e dottrina tendono, infatti, a distinguere, all'interno della collaborazione che il contribuente deve prestare alla propria tassazione esatta e completa, quelli che sono dei veri e propri obblighi procedurali di collaborazione e quelli che invece sono dei semplici diritti procedurali (cfr. Zweifel, Die Verfahrenspflichten des Steuerpflichtigen im Steuereinschätzungsverfahren, in ASA 49, pp. 513 - 547; Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, Ergänzungsband, II ediz., Berna 1983, num. 11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340, con riferimenti alla giurisprudenza zurighese; Zweifel, Die Sachverhaltsermittlung im Steuerveranlagungsverfahren, Zurigo 1989, p. 48 ss.); in questo quadro, le norme concernenti l'onere di provare circostanze che diminuiscono l'onere fiscale o ne provocano la cessazione appartengono ai diritti procedurali del contribuente e non agli obblighi (cfr. Zweifel, Die Verfahrenspflichten des Steuerpflichtigen im Steuereinschätzungsverfahren, cit., p. 520, in particolare p. 533 con riferimento all'elenco dei debiti; inoltre Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, op. cit., num. 11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340). I diritti procedurali, a differenza degli obblighi, costituiscono una facoltà del contribuente, della quale l'autorità fiscale non può obbligarlo a fare uso, ma deve unicamente limitarsi ad avvertirlo che in caso di mancato uso del diritto procedurale in questione le circostanze che diminuiscono l'onere fiscale (debiti, interessi, spese di manutenzione, ecc.) non verranno prese in considerazione (cfr. Zuppinger/Schärrer/Fessler/

                                         Reich, num. 11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340 e giurisprudenza citata).

                                         5.2.

                                         La descritta regola sull'onere probatorio, fondata sul criterio della convenienza e denominata teoria normativa ("Normentheorie") è criticata dalla dottrina, per il fatto che non lascia alcuno spazio per la considerazione delle possibilità probatorie o dei comportamenti ostruzionistici. Infatti, tale teoria non attribuisce alcuna importanza al fatto che, in relazione alla prova di fatti che fondano l'obbligo fiscale, dal fisco, obbligato alla prova, possa essere preteso un dispendio che non è più in alcuna proporzione con l'imposta da pagare. Allo stesso modo, è irrilevante che il contribuente possa contribuire, prestando la collaborazione possibile ed esigibile, ad una esauriente ricostruzione della fattispecie, ma che tralasci di collaborare in contrasto con i propri obblighi. Infine, è pure ininfluente che il contribuente possa per esempio apportare la prova di un fatto che diminuisce il suo debito d'imposta solo prestando una collaborazione che non può essere pretesa o che non possa farlo del tutto (Schär, Normentheorie und mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung, in ASA 67 [1998/1999] p. 440).

                                         Donde la proposta di combinare la ripartizione dell'onere probatorio secondo la teoria normativa con quella orientata alla collaborazione ("mitwirkungsorientierte Beweislastverteilung"). Secondo tale sintesi, dovrebbe essere posto a carico del contribuente l'onere della prova anche quando egli ha tralasciato, in maniera colpevole e in violazione dei propri obblighi, la collaborazione, possibile ed esigibile, nel chiarimento della fattispecie fiscalmente rilevante (Schär, op. cit., p. 435).

                                         In questo contesto, viene anche sottolineata l'importanza che ha la plausibilità della rappresentazione dei fatti su cui si fonda l'applicazione del diritto. Non è cioè ammissibile una qualsiasi rappresentazione dei fatti, fondata su una finzione, che non sia almeno credibile, per il solo fatto che il contribuente ha rifiutato, in violazione dei propri obblighi, la collaborazione possibile ed esigibile. Ogni decisione sull'onere della prova costituisce infatti applicazione del diritto ed un'applicazione del diritto fondata su un risultato fittizio dell'onere probatorio, che non sia plausibile, sarebbe arbitraria. La conseguenza pratica di tale principio è che, per esempio, una pretesa spesa, che sia incerta e che non appaia plausibile, non deve essere riconosciuta, se il contribuente ha tralasciato di collaborare; dall'altra parte, possono invece essere considerati esistenti redditi non dichiarati ma plausibili, se il contribuente ha omesso di collaborare. Ciò non comporta che sia legittimata dal profilo dogmatico una "tassazione sulla verosimiglianza", ma solo che si decida a sfavore del contribuente ogniqualvolta una fattispecie sia rimasta incerta ed il contribuente abbia negato in modo illegittimo la propria collaborazione che era possibile e che poteva essere pretesa (Schär, op. cit., p. 452).

                                         5.3.

                                         Nel caso in esame, l’Ufficio di tassazione ha sollecitato, a più riprese, ai contribuenti la prova dell’estinzione dei libretti in discussione, non da ultimo ancora in occasione dell’audizione del 20 luglio 2001.

                                         I ricorrenti sostengono di non essere in grado di fornire la prova richiesta a seguito di dissidi insorti con la banca al momento dell’estinzione dei libretti.

                                         Il giudice delegato ha, dal canto suo, nuovamente invitato i ricorrenti a fornire la prova già sollecitata dall’Ufficio di tassazione, facendo loro rilevare che avrebbero potuto limitarsi a trasmettere alla banca la richiesta del giudice, pregandola di darvi seguito. La risposta è stata nuovamente negativa. I ricorrenti hanno addirittura declinato l’invito a comparire a un’udienza davanti alla Camera di diritto tributario, in occasione della quale avrebbero avuto l’occasione sia di spiegare la loro posizione sia di ascoltare le ragioni per le quali la sostanza immobiliare relativa all’abitazione da loro occupata senza controprestazione nella casa del figlio andava loro esposta.

                                         Comportandosi in questa maniera i contribuenti hanno rinunciato deliberatamente a fornire una prova che avrebbero potuto agevolmente produrre. Sarebbe infatti bastata una richiesta alla banca, la quale, indipendentemente dagli asseriti dissidi con i contribuenti  - che non sono per altro di alcun rilievo ai fini del presente giudizio, ma assumono unicamente valenza privata (di diritto civile) tra le parti -  non avrebbe potuto rifiutare di rispondere.

                                         Di fronte all’inscalfibile diniego dei contribuenti di prestare, pur con la dovuta delicatezza, la benché minima collaborazione, a questa Camera non resta altro che confermare su questo punto la decisione dell’Ufficio di tassazione.

Per questi motivi,

visti per le spese gli art. 144 LIFD e 231 LT

dichiara e pronuncia

                                   1.   1.1.

                                         Il ricorso in materia di imposta federale diretta è respinto.

                                         1.2.

                                         Il ricorso in materia di imposta cantonale è parzialmente accolto.

                                         §    Di conseguenza, la decisione su reclamo in materia di IC 1999-2000 è riformata unicamente nel senso che dagli elementi della sostanza è stralciato il valore degli immobili in altri comuni (fr. 4'365.-). Per il resto è confermata.

                                   2.   Le spese processuali consistenti:

                                         a. nella tassa di giustizia di                                  fr.    350.–

                                         b. nelle spese di cancelleria di complessivi       fr.       80.–

                                         per un totale di                                                       fr.    430.–

                                         sono a carico dei ricorrenti.

                                   3.   Intimazione alle parti.

                                   4.   Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT).

                                         Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 146 LIFD).

per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello

Il presidente:                                                       Il segretario:

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